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Anagrafe degli animali d'affezione 

 

L’anagrafe degli animali d’affezione è la banca dati nazionale in cui vengono registrati tutti i cani, gatti e furetti dotati di microchip. Realizzata dal Ministero della Salute, vi confluiscono le singole anagrafi canine regionali che, nel rispetto della privacy dei cittadini, inviano con cadenza periodica i dati identificativi relativi ai singoli animali e ai loro proprietari e detentori. 
L’iscrizione all’anagrafe, oltre a facilitare la restituzione dell’animale al proprietario in caso di smarrimento, costituisce un prezioso strumento per contrastare i fenomeni del randagismo e dell’abbandono ed è un’utile base di partenza per studi relativi alla prevenzione e cura delle malattie degli animali. 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 134 del 5 agosto del 2022, è stata realizzata una nuova Banca dati degli animali da compagnia (SINAC) che diventerà  l’unica anagrafe a livello nazionale e consentirà di raccogliere, in tempo reale ed in un unico database, tutte le informazioni dei cani, gatti e furetti (e più in generale di tutti gli animali da compagnia) identificati con microchip o tatuaggio in Italia. 
Il SINAC è attualmente utilizzato da: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

 

Come funziona
Per iscrivere un animale all’Anagrafe Canina Regionale, il proprietario / detentore deve innanzitutto provvedere a farlo identificare tramite l’applicazione di un microchip da parte di un medico veterinario autorizzato.
Contestualmente all’applicazione del microchip o al massimo entro le 48 ore successive, vengono registrati nell’anagrafe regionale i dati distintivi dell’animale (es. razza, specie, taglia, sesso, data di nascita…) e quelli anagrafici del suo proprietario / detentore.
Tali dati vengono comunicati anche all’Anagrafe Nazionale degli animali d’affezione, in modo che sia possibile rintracciare l’animale e il suo proprietario / detentore in qualunque parte del territorio nazionale.
Devono essere iscritti all’Anagrafe Canina Regionale tutti i cani, nonché i gatti e i furetti provenienti da fuori Regione o per i quali si richiede il rilascio del passaporto.

 

Microchip

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico, grande quanto un chicco di riso (8-10 mm), costituito da un codice di 15 cifre e rivestito di materiale biocompatibile che lo rende assolutamente innocuo. 
Contrariamente a quanto avveniva in passato con il tatuaggio, il sistema di identificazione tramite microchip è indolore, duraturo e dal 2005 è diventato l’unico sistema ammesso in Italia per l’identificazione degli animali.

 

Adempimenti successivi
Ogni variazione dei dati presenti nell’Anagrafe canina regionale va comunicata dal proprietario /detentore dell’animale entro 15 giorni. In particolare, vanno segnalati all’Azienda ULSS competente territorialmente: 
- il cambio di residenza / domicilio / luogo di detenzione;
- lo smarrimento / furto o decesso dell’animale;
- il passaggio di proprietà o il cambio di detentore. 
L’arrivo di un animale da un’altra Regione o dall’Estero o, al contrario, la sua uscita dal territorio regionale per il trasferimento del proprietario/detentore vanno invece comunicati entro 10 giorni. 
 
 
Costi
Non ci sono costi a carico del proprietario per l’iscrizione all’anagrafe canina e i successivi aggiornamenti, mentre la tariffa per l’applicazione del microchip è stabilita dal medico veterinario abilitato.
 
 
 

Viaggiare con animali da compagnia all’Estero
 

Stati membri della UE

L’Unione Europea ha disciplinato gli spostamenti per fini non commerciali (che non comportano, cioè, la vendita o il passaggio di proprietà) degli animali da compagnia nel Regolamento delegato UE 2026 2026/131
Per viaggiare in un Paese dell’Unione Europea cani, gatti e furetti devono essere muniti di uno specifico  passaporto individuale. Il documento viene rilasciato dai Servizi Veterinari dell’Azienda sanitaria locale ed è subordinato all’identificazione dell’animale tramite microchip.
Per i cani è inoltre obbligatoria la vaccinazione antirabbica e devono essere sottoposti a trattamento antiparassitario contro Echinococcus multilocularis prima di entrare in uno dei seguenti Paesi: Finlandia, Irlanda, Malta, Regno Unito (Irlanda del Nord) e Norvegia.  
In alcuni Paesi europei è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.
Per fini non commerciali non è possibile viaggiare con più di 5 animali da compagnia per proprietario/detentore (fatto salvo il caso di partecipazione a eventi sportivi, esposizioni o concorsi). 
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito Your Europe.


Stati Extra UE

Al di fuori dell’Unione Europea possono essere richiesti requisiti sanitari particolari e ulteriori documenti rispetto a quanto prevede la normativa comunitaria.  In alcuni Paesi vigono disposizioni molto restrittive che possono comportare periodi di quarantena e separazione dell’animale dal proprietario anche molto lunghi. Prima di mettersi in viaggio, è pertanto opportuno acquisire tutte le informazioni necessarie, contattando l’ambasciata italiana del Paese di destinazione e rivolgendosi all’Azienda Sanitaria di appartenenza per il rilascio di tutte le certificazioni sanitarie previste. 

 

 

Normativa
- Legge 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
- Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n. 887: Tutela degli animale d'affezione e prevenzione del randagismo. Identificazione dei cani mediante microchip
- Deliberazione di Giunta Regionale del 9 settembre 2014, n. 1627 L.R. 28.12.1993 n. 60. Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Approvazione delle linee guida per l’identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d’affezione e relativi allegati. Modifica della D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012
- Regolamento delegato (UE) 2026/131 Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
- Regolamento delegato (UE) 2026/132 Tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti
-    Regolamento delegato (UE) 2026/133 Movimenti all’interno dell’Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti

 

 

 

Contatti: Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria

Tel. 041 279 1352,  -1353,  -1320
E-mail: prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it  
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

 

 

 

 



Data ultimo aggiornamento: 24 luglio 2026