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Addetto ai servizi di controllo

 

 

Chi è

La figura dell’addetto ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico è disciplinata dal  DM 6 ottobre 2009 e s.m.i 
I suoi compiti consistono in una serie di controlli volti a verificare la sicurezza dei luoghi (sia all’interno che all’esterno del locale), la presenza di sostanze illecite e qualsiasi materiale che possa essere utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, il possesso di un valido titolo di accesso al locale e il rispetto delle regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati, prevenendo o interrompendo condotte o situazioni pericolose dandone immediata segnalazione alle forse di polizia e alle altre Autorità competenti . 
 Per l’espletamento di queste attività, l’addetto ai servizi di controllo non può utilizzare armi od oggetti atti ad offendere o altri mezzi di coercizione fisica anche se in possesso di regolare porto d’armi. (cfr. DM 6 ottobre 2009, artt. 5 e 6). 
 
 

Requisiti 

Per esercitare l’attività, è necessario essere iscritti all’apposito elenco istituto presso le Prefetture presenti nel territorio nazionale.  
Oltre al possesso dei requisiti indicati all’art. 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto  18 giugno 1931, n. 773),  per l’iscrizione al suddetto elenco è necessario avere: 
- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività e assenza di uso di alcol e stupefacenti accertate tramite visita medica dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell’ULSS;
- assenza di condanne per delitti non colposi;
- non essere sottoposti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione o destinatari di provvedimenti di cui all’ art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al DL 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla L. 25 giugno 1993 n. 205;
- diploma  di scuola secondaria di primo grado.
 
L’iscrizione è inoltre subordinata al positivo superamento  di un corso di formazione rispondente alle caratteristiche stabilite nel DM del 6.8.2009 e nell ’Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra l tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29/04/2010 (rep. atti n. 29/CSR).

 

 

Percorsi formativi

I percorsi formativi  per l’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico  nella Regione del Veneto sono disciplinati dalla  DGR n. 81 del 27.01.2015, poi integrata con il Decreto Dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022.  
 

Per accedere ai corsi è necessario avere compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

 

Possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri, previa verifica di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana attestabile attraverso il possesso di un titolo di studio italiano o, in sua assenza, della certificazione di competenza linguistica di livello B1 standard da parte di uno degli enti certificatori (Società Dante Alighieri, Università degli Studi Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena). 

Per titoli di studio conseguiti all'Estero è necessario presentare:
- la dichiarazione di valore o l'attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA nel caso il titolo di studio in possesso corrisponda in Italia ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea; 
- la dichiarazione di valore se il titolo ottenuto nel Paese straniero corrisponde ad un diploma di scuola secondaria di primo grado italiano (licenza media).
Sono esonerati dalla presentazione della suddetta documentazione i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia. 

 

Il  corso ha durata di 90 ore distinte nelle seguenti aree tematiche:
- area giuridica (30 ore): legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica, norme che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio, funzioni, attribuzioni e responsabilità penali dell’addetto al controllo, collaborazione con le Forze di Polizia e delle Polizie locali;
- area tecnica (35 ore): disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso e sui rischi legati all’uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, ecc., riconoscimento di situazioni o elementi di pericolo, tecniche di deflusso programmato della folla in caso di macro emergenza;
- area psicologico-sociale (25 ore): comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili), tecniche di mediazione dei conflitti e di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza di terzi). 
 
Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui (cartella "approvazione dei progetti formativi").
Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.
 
 
 

Esercizio dell’attività

L’iscrizione all’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico presso una Prefettura autorizza lo svolgimento della professione in tutto il territorio nazionale. La domanda di iscrizione va presentata dal gestore dell’attività di intrattenimento o dal l titolare degli istituti di vigilanza privata di cui l’addetto  è dipendente.

L’iscrizione all’elenco è sottoposta a verifica con periodicità biennale. Almeno un mese prima della scadenza, il gestore dell’attività di intrattenimento o il titolare dell’istituto di sorveglianza privata ha l’obbligo di depositare documentazione comprovante il perdurare dei requisiti posseduti dai soggetti interessati, pena la cancellazione dell’iscrizione e il conseguente divieto di esercizio della professione.
 

 

 

 

Normativa

- DM 6 ottobre 2009 e s.m.i;
- Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra l tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29/04/2010 (rep. atti n. 29/CSR);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 27 gennaio  2015.

 
 


Data ultimo aggiornamento: 30 giugno 2023