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ADDETTI ALLA SICUREZZA LAVORO
All'interno di questa scheda puoi trovare le seguenti voci:
Percorsi per la formazione di "ASPP/RSPP"
Percorsi per la formazione di "DLSPP"
Percorsi di aggiornamento
Destinatari
Normativa
Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce quali siano i requisiti formativi e professionali che il datore di lavoro, nonché le persone da esso individuate come addetti (ASPP) e responsabili (RSPP) dei servizi di protezione e prevenzione dei rischi debbano avere per poter svolgere i relativi compiti.
In attuazione dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 128/CSR del 7 luglio 2016, la Regione del Veneto ha disciplinato i precorsi formativi e di aggiornamento con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 luglio 2016, differenziandoli in base alla tipologia delle figure di preposti e allo specifico settore di attività.
Percorsi per la formazione di “ASPP/RSPP”
Sono previsti tre moduli formativi:
- Modulo A: corso base per lo svolgimento delle funzioni di ASPP ed RSPP, ha durata di 28 ore ed è propedeutico agli altri moduli. Può essere svolto in modalità e-learning;
- Modulo B: correlato alla natura dei rischi presenti del luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è anch’esso necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Questo modulo ha durata di 48 ore che sono esaustive per tutti i settori produttivi ad eccezione delle macrocategorie ATECO A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), B (estrazione di minerali da cave e miniere), F (Costruzioni), Q (86.1 Servizi ospedalieri e 87 Servizi di assistenza sociale residenziale) , C (19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti della raffinazione del petrolio e 20 Fabbricazione di prodotti chimici), per le quali deve essere integrato da percorsi di specializzazione
- Modulo C: della durata di 24 ore, è specifico per le sole funzioni di RSPP.
I contenuti minimi dei moduli sono riportati nell’Allegato A dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016.
Al termine di ciscun modulo sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza agli utenti che avranno partecipato ad almeno il 90% del monte ore previsto e superato la prova di valutazione finale.
Percorso formativo e di aggiornamento per lo svolgimento dei compiti del “DLSPP”
Per il datore di lavoro che svolga compiti di prevenzione e protezione dei rischi sono previsti fino a tre moduli di differente livello di rischio:
- modulo rischio basso: 16 ore;
- modulo rischio medio: 32 ore;
- modulo rischio alto: 48 ore.
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun intervento, è somministrata una verifica finale finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- professionali.
Al termine di ciascun intervento sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza agli utenti che hanno superata la prova di verifica finale.
I percorsi formativi hanno differente durata e contenuti in funzione dello specifico settore di attività e del conseguente livello di rischio.
Gli interventi di aggiornamento concorrono al raggiungimento del monte ore di aggiornamento da effettuarsi nel quinquennio, in coerenza con l’ordinamento vigente, e sono rivolti sia a RSPP che ad ASPP e DLSPP.
I contenuti dei moduli formativi fanno riferimento a:
- il settore produttivo
- le novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia
- le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Ciascun intervento di aggiornamento è realizzabile attraverso un percorso formativo o un intervento seminariale. I percorsi formativi e gli interventi seminariali hanno durata minima di 4 ore.
L’attestazione relativa alla frequenza di percorsi di aggiornamento consiste nel rilascio di attestati con indicazione del monte ore frequentato (utile in caso di diluizione del monte ore obbligatorio nel quinquennio).
I destinatari dei percorsi formativi sono:
a) soggetti che non hanno mai esercitato la professione di ASPP o RSPP, i quali devono essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità con accesso all’Università) e frequentare interamente i corsi di formazione suddivisi in modulo A, B e C, quest’ultimo obbligatorio unicamente per i soggetti che intendono svolgere l’attività di RSPP;
b) soggetti che hanno già svolto o svolgono tali funzioni;
c) DLSPP che intendono svolgere, nei casi previsti dalla legge, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.
In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.
A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto (sessioni di gennaio e giugno 2009);
f) certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.
Per ciascuna categoria di destinatari è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi acquisiti con conseguente esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo.
Possono essere riconosciuti dei crediti professionali e formativi secondo quanto disciplinato dagli Accordi presi in Conferenza Stato-Regioni.
Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e abilitati alla organizzazione dei corsi di formazione riconosciuti clicca qui (cartella "approvazione dei progetti formativi" ).
Per cercare i corsi di formazione riconosciuti dalla Regione del Veneto è disponibile il servizio "Cerca corsi di formazione" sul sito ClicLavoroVeneto.
Per informazioni di carattere generale in merito ai corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.
- DM del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" (G.U. n. 65 del 18 marzo 2013);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 luglio 2016.
Data ultimo aggiornamento: 02 dicembre 2021