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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

Cassa integrazione in deroga 2016

Il 30 dicembre 2015 Regione e parti sociali hanno sottoscritto un Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga 2016, che approva le Linee Guida per la CIG in deroga 2016.
Per l’anno 2016 trova piena applicazione quanto previsto dal D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, dalla circolare n. 19/2014 e dalla nota n. 40/2014, dalle circolari e messaggi dell’INPS in materia di ammortizzatori sociali in deroga e l’art. 1, commi 304-307, nonché comma 821 della Legge di stabilità 2016.

Chi può fare domanda di cassa integrazione in deroga

Le imprese industriali e artigiane di qualsiasi settore, le imprese del terziario, le cooperative, e le aziende agricole, gli studi professionali e gli altri datori di lavoro non imprenditori. Il presupposto per il ricorso alla CIG in deroga è l’impossibilità di ricorrere ad un altro ammortizzatore sociale.

Per quali lavoratori

Possono essere sospesi in cig in deroga gli operai, gli impiegati, i quadri, gli apprendisti, i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori somministrati, i lavoranti a domicilio monocommessa. Tutti devono avere un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso il datore di lavoro richiedente.

Per quanto tempo

La CIG in deroga è concessa all’impresa, per ciascuna unità produttiva, ed ha una durata massima di 3 mesi, pari a 13 settimane, mentre per le imprese del Bacino termale Euganeo del settore turistico-alberghiero, la durata massima è di 2 mesi, pari a 9 settimane.

Procedura di consultazione sindacale

La data di sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale dovrà sempre essere anteriore alla data di inizio delle sospensioni dal lavoro o delle riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori.
L’accordo dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.
Il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto da almeno un rappresentante sindacale e dal legale rappresentante dell’azienda.
La consultazione, di regola, si esaurisce in sede aziendale se vi è una o più sedi nel Veneto, mentre, se le sedi sono situate in più regioni, la procedura di consultazione deve essere svolta presso il Ministero del Lavoro – Direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro.
In casi specifici, elencati dettagliatamente nelle Linee guida regionali (ad esempio, le imprese in possesso di requisiti per l'accesso alla CIGS e alla CIGO o dove sono coinvolti più di 50 lavoratori), la procedura di consultazione sindacale va svolta presso la Regione del Veneto. La richiesta di esame congiunto va presentata utilizzando il fac simile disponibile in fondo alla pagina.
Tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS ai sensi della normativa vigente (Titolo I, Capo II del D.lgs. n. 148/2015), devono necessariamente svolgere l’esame congiunto in Regione.
Per le imprese soggette alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e del Fondo di integrazione salariale, la Regione verificherà le condizioni di accesso mediante l’acquisizione preventiva di una dichiarazione dell’impresa interessata di esaurimento dello strumento ordinario. Ciò vale solo dal momento in cui il singolo Fondo abbia attivato le prestazioni previste a favore dei lavoratori.
Per gli apprendisti e i lavoranti a domicilio sospesi in cig in deroga, non è necessario espletare l’esame congiunto in Regione, essendo sufficiente l’accordo in sede aziendale.

Presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga

La domanda di cig in deroga deve essere presentata on line tramite il servizio CO Veneto, disponibile sul sito web di Veneto Lavoro, entro 20 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione, allegando il verbale di consultazione sindacale e le eventuali comunicazioni aggiuntive di cui al punto 5 delle Linee Guida 2016 in formato pdf. I datori di lavoro dovranno inviare all’INPS la comunicazione mensile della effettiva sospensione dal lavoro dei dipendenti (modello SR 41), entro il 25esimo giorno successivo a quello della fruizione.

Il trattamento di integrazione salariale

La liquidazione della cig in deroga avviene esclusivamente mediante pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS. Essa corrisponde a una percentuale della retribuzione globale spettante per le ore non prestate, non oltre le 40 h settimanali, secondo un massimale retributivo mensile, aggiornato ogni anno. A questo importo si aggiungono gli eventuali assegni familiari. Rimangono a carico dell’INPS i contributi pensionistici figurativi.

Info

Veneto Lavoro - Numero Verde 800 351 601
Per procedura di consultazione sindacale in sede regionale: Sezione Lavoro della Regione Veneto - 041 279 5304 - 5332
INPS www.inps.it  803 164 contact center
sostegnoreddito.veneto@inps.it

Documentazione utile

Legge 92/2012
Legge 33/2009
D.I n. 83473 del 1 agosto 2014
Circolare Ministero del Lavoro n. 19/2014
Nota Ministero del Lavoro n. 40/2014
Accordo ponte per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga 2014 del 23 dicembre 2013
Verbale di incontro tra le parti del 19 marzo 2014
Accordo ponte per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga 2014 del 31 agosto 2014
Primi orientamenti applicativi sugli ammortizzatori sociali in deroga 2014 del 8 settembre 2014
Ulteriori orientamenti applicativi sugli ammortizzatori sociali in deroga 2014 del 6 novembre 2014
Fac simile richiesta esame congiunto
Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga 2015
Modifica alle Linee guida 2015 (Bacino termale Euganeo)
Integrazione alle Linee guida 2015
Fac simile richiesta esame congiunto aziende artigiane e del terziario aderenti agli enti bilaterali
Integrazione linee guida 22/11/2016

Archivio documenti ammortizzatori sociali in deroga

Modifica dell'accordo 2013 per le imprese del Bacino Termale Euganeo
Accordo tra Regione e Parti sociali sulle nuove linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013
Accordo tra Regione e Parti sociali, sulle nuove linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2012
Accordo per l'approvazione delle Linee Guida 2011 per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga
Linee Guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga 2011
Verbale di Accordo quadro del 5 febbraio 2009



Data ultimo aggiornamento: 30 marzo 2020