Mediazione Culturale
La disciplina in materia di immigrazione è delineata a livello nazionale dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
L’art. art. 42, comma 1, lettera d del Testo Unico prevede a livello nazionale la figura del Mediatore culturale riconosciuta per la prima volta come necessaria “
al fine di agevolare i rapporti tra singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi”.
A tale scopo con
Legge Regionale 12 febbraio 2024, n. 3 “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie” è stato istituito a fini informativi presso la Giunta regionale – Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, il Registro Regionale dei Mediatori Culturali, al fine di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE.
Iscrizione
Per l'iscrizione al Registro Regionale dei Mediatori Culturali è necessario inviare all’indirizzo PEC
relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it il
modulo di iscrizione,
nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti di cui all'allegato A della DGR n. 436/2024
Approvazione delle modalità e dei criteri per l'iscrizione al Registro regionale dei mediatori culturali, istituito con Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 "Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie".
Il
Registro Regionale dei Mediatori Culturali, accessibile a questo link, viene pubblicato secondo un codice alfanumerico corrispondente al numero e anno di iscrizione, con l’indicazione del Paese di provenienza e delle lingue conosciute. Enti pubblici, imprese private, realtà del Terzo settore potranno consultare il Registro previa apposita richiesta agli uffici della U.O. Cooperazione Internazionale, inviando una richiesta motivata all'indirizzo PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it.
Pertanto la Regione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del Registro, potrà comunicare i dati gestiti ai soggetti terzi. La comunicazione dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter del Codice della Privacy.
NOTA: Termini di conclusione del procedimento amministrativo:
Si comunica che ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e in attuazione della D.G.R. n. 436 del 16 aprile 2024, il procedimento di iscrizione si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda. Entro la scadenza di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l’amministrazione può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, in tal caso il termine di 90 giorni resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
Si comunica che ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e in attuazione della D.G.R. n. 436 del 16 aprile 2024, il procedimento di iscrizione si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda. Entro la scadenza di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l’amministrazione può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, in tal caso il termine di 90 giorni resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
Data ultimo aggiornamento: 09 dicembre 2025