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Consulta Regionale per l'Immigrazione


 La Legge Regionale 9/1990, istituisce all'art. 10 la Consulta Regionale per l'immigrazione.

La Consulta (art. 13) esprime pareri e formula proposte:
 
a) per la formazione del Piano Triennale e del Programma Annuale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3;
b) sulla verifica periodica dell'entità del fenomeno di immigrazione e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;
c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle associazioni degli immigrati;

d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali e culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro favore;
e) sull'adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori scolastico, culturale, socio-sanitario, abitativo.

   

Composizione


 Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione",  così come modificata dalla Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018", la Consulta Regionale per l'Immigrazione si compone di:


a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;
b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;
c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale designati dai rispettivi organi regionali;
d) omissis;
e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall’ANCI regionale;
f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere regionale;
g) omissis;
h) omissis;
i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro degli interni;
l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle rispettive organizzazioni regionali;
m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità a favore dell’immigrazione iscritte al registro di cui al comma 2 dell’art. 7 designati dalle associazioni;
n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al registro di cui al comma 2 dell’art. 7.




 

 



Data ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2023