OCDPC n. 932 - FAQ

Quali sono i termini e i moduli da presentare per le domande di contributo dei beneficiari privati?

I termini scadono il 1 dicembre 2022, 40 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della O.C.D.P.C. 932/2022.  I soggetti interessati devono presentare domanda al Comune presso cui è ubicato l’immobile danneggiato, utilizzando il modulo DC/P allegato B.3, rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà allegato B.3.1. La domanda presentata oltre la scadenza dei termini è IRRICEVIBILE.

Per i danni all’abitazione la domanda va presentata dal proprietario. Se si tratta di una comproprietà, è necessaria la delega a uno dei proprietari tramite il modulo B.3.2. In assenza di delega, il contributo sarà riconosciuto solo al comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all’importo ammesso a contributo e comprovato dalla spesa a lui intestata. Sono escluse, quindi, le spese intestate a comproprietari che non hanno conferito delega. Se il modulo di censimento/segnalazione iniziale B1 o B2 è stato presentato e sottoscritto non dal proprietario ma dal titolare di un diritto reale o personale di godimento, questi può presentare la domanda di contributo se, in accordo con il proprietario, si è accollato la spesa di ripristino. Va, in questo caso, allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario. Se gli interventi necessari siano di manutenzione straordinaria a cura del proprietario, questi potrà presentare domanda anche se il modulo di segnalazione B1 o B2 sia stato presentato dal titolare di diritto reale, allegando dichiarazione di rinuncia da parte di quest’ultimo.

Per quanto riguarda i beni mobili distrutti o danneggiati nell’unità immobiliare, destinata ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, la domanda è presentata dal proprietario dei beni mobili. Se la domanda è presentata dal locatario/usufruttuario/comodatario, il proprietario deve dichiarare che i beni mobili non sono di sua proprietà.

Per le parti comuni di un edificio residenziale la domanda è presentata dall’amministratore o da un condomino su delega degli altri (modulo B.3.3). La domanda va integrata, entro 30 giorni, dal verbale dell’assemblea condominiale che ha deliberato l’esecuzione dei lavori. In assenza di delega, il contributo sarà riconosciuto solo al condomino che ha presentato la domanda e solo per l’importo documentato da spesa a lui intestata.

Alla domanda di contributo, sia per danni all’abitazione che a parti comuni, va allegata la perizia asseverata con il modulo B.3.4 con i costi a carico del richiedente il contributo. Se, alla data della presentazione della domanda, i lavori dovessero essere già stati eseguiti e sostenuta la relativa spesa va allegato il modulo B.3.5. Nel caso di ricostruzione o costruzione in altro sito va allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto redatto da professionista abilitato e iscritto all’apposito ordine. Nel caso di acquisto di altra abitazione, alla perizia va allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto, in mancanza la promessa di acquisto.

Quali sono le modalità di presentazione della domanda?

La domanda di contributo può essere consegnata a mano, a mezzo posta con raccomandata a/r o tramite PEC posta elettronica certificata al Comune presso cui è ubicato l’immobile danneggiato. Per l’invio con PEC fa fede la data di invio dell’email certificata, per la raccomandata fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

Se la domanda non è sottoscritta davanti al pubblico ufficiale autorizzato a riceverla, va allegata la fotocopia di un documento d’identità del richiedente il contributo in corso di validità. Per l’invio tramite PEC è possibile utilizzare la firma digitale o allegare la copia informatica in formato pdf o jpg di un documento d’identità in corso di validità.

La domanda trasmessa fuori termine è IRRICEVIBILE e di questo il Comune deve darne comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all’indirizzo specificato in domanda. Se la domanda, presentata nei termini, non è compilata integralmente o non è corredata dalla documentazione e dagli allegati previsti, il Comune chiederà l’integrazione in sede di istruttoria con lo stesso mezzo utilizzato per presentare la domanda, dando il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi inutilmente il quale la domanda diventa inammissibile, dandone comunicazione al soggetto interessato tramite raccomandata a/r o con PEC.

Il Comune deve dare adeguata pubblicità del termine di presentazione delle domande di contributo con le modalità ritenute più opportune, assicurando la consultazione della O.C.D.P.C. 932/2022 nei propri uffici o nel portale istituzionale.

Chi può presentare domanda di concessione dei contributi ai soggetti privati?

La domanda per i danni subiti durante gli eventi degli anni 2019-2020 possono essere presentate ESCLUSIVAMENTE da parte dei soggetti che hanno già segnalato con i moduli B1 o B2 la ricognizione dei danni subiti utilizzati a seguito degli eventi calamitosi del 12 novembre 2019 e dell’agosto 2020 (B1 ricognizione danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione; B2 ricognizione dei danni subiti).

Che tempi sono previsti per lo svolgimento dell’istruttoria da parte dei Comuni?

I Comuni hanno 45 GIORNI dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per provvedere all’istruttoria con cui si determineranno i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo e l’importo relativo (corrispondente al minor valore). Il termine, quindi, è il 16 gennaio 2023. Si ricorda che, se i danni ammissibili a contributo sono già stati oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, questi devono essere detratti dallo stesso.

Al termine dell’istruttoria i Comuni devono trasmettere al Commissario delegato o al soggetto responsabile l’elenco riepilogativo delle domande accolte con il prospetto SCB1/SCB2 in allegato alla OCDPC 932/2022. Il Dipartimento di Protezione Civile con nota n. 341 del 03/01/2023 ha precisato che l'importo da indicare da parte del Comune relativamente alla lettera e) deve essere al netto delle percentuali di calcolo di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2 dell'Allegato B di cui all'O.C.D.P.C. 932/2022. Il Commissario, poi, trasmetterà al Dipartimento della Protezione Civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili, sulla base del modello SRB1/SRB2 in allegato alla OCDPC.

Che tipo di danni coprono i contributi previsti dalla O.C.D.P.C. 932/2022?

I contributi sono finalizzati alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte, alla delocalizzazione dell’abitazione, previa demolizione dell’abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento, mediante ricostruzione o acquisto di un’altra unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o stessa Regione. Se il contributo è stato concesso per un immobile inagibile e sgomberato per rischio esterno, la cifra dovrà essere restituita se dovesse intervenire una revoca del provvedimento di sgombero per l’esecuzione di rimozione dei fattori di rischio da parte degli enti pubblici. I contributi sono finalizzati, inoltre, alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte ma oggetto di ordinanza di sgombero (in conseguenza degli eventi calamitosi), al ripristino delle abitazioni danneggiate, al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali e a parziale ristoro delle spese per la sostituzione o ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati siti in abitazioni distrutte o danneggiate.

I contributi per gli immobili (e relativi beni mobili) distrutti o danneggiati che siano sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro sono equiparati alle abitazioni non principali, con esclusione degli immobili di proprietà di enti pubblici. Le associazioni in questione hanno l’obbligo di iscrizione nei registri regionali e/o nazionali e il loro atto costitutivo deve risalire a data anteriore l’evento calamitoso.

I contributi sono concessi nella misura del minor valore tra quello indicato nel modulo B1 o B2 o quello risultante dalla perizia asseverata o dalla perizia presentata insieme al modulo B1 o B2. Se alla data di presentazione della domanda tutti i danni sono stati ripristinati e comprovati da documentazione fiscale per un importo inferiore al minor valore predetto, si considera l’importo della spesa documentata e sostenuta. Se i lavori sono stati eseguiti solo in parte, sarà considerata per la cifra rimanente la spesa stimata in perizia, fermo restando sempre il criterio del minor valore. Nel caso in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte, i Comuni ridetermineranno il contributo con la verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, se di importo inferiore al predetto minor valore. Se, insieme al modulo B1 o B2, fosse stata presentata la perizia asseverata si dovrà considerare il minor valore tra questo importo e la spesa effettivamente sostenuta.

I danni subiti e attestati in perizia possono essere

  • ELEMENTI STRUTTURALI (verticali e orizzontali)
  • IMPIANTI
  • FINITURE interne ed esterne
  • SERRAMENTI interni ed esterni

 

I contributi sono riconoscibili anche per le parti comuni danneggiate di edificio residenziale ed eventuali adeguamenti obbligatori per legge. Le migliorie sono sempre a carico dei beneficiari. Se l’unità immobiliare, alla data dell’evento calamitoso, è abitazione principale del proprietario il contributo sarà concesso fino all’80% del minor valore predetto entro un massimo di 150.000,00 €

Se l’unità immobiliare, alla data dell’evento calamitoso, è abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo sarà concesso fino al 50% del minor valore predetto entro un massimo di 150.000,00 €.

Alle parti comuni di un edificio residenziale

  • 80% del minor valore se nell’edificio risulta almeno un’abitazione principale di un proprietario, massimo di 150.000,00
  • 50% del minor valore se nell’edificio non vi è nessuna abitazione principale, massimo di 150.000,00 €.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la spesa ammissibile a contributo è il 10% dell’importo al netto dell’IVA dei lavori di ripristino dei danni agli immobili.

Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire (in sito o in delocalizzazione) è concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore predetto una percentuale

  • Dell’80% per l’unità destinata ad abitazione principale (limite massimo 187.500,00 €)
  • Dell’50% per l’unità destinata ad abitazione diversa da quella principale (limite massimo 150.000,00 €)

Per le spese di demolizione è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 €. La predetta somma, nei casi in cui non sia possibile la demolizione per difficoltà tecniche motivate, si potrà utilizzare per la messa in sicurezza dell’immobile (solo per tutela pubblica e privata incolumità).

Se nei moduli B1 o B2 non dovessero essere stati indicati gli importi, nei casi di ricostruzione in sito o in altro luogo e per l’acquisto di nuova abitazione, le percentuali del 50% e dell’80% si applicheranno sul minor valore tra l’importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, se acquisto di una nuova abitazione, sul prezzo del contratto preliminare o definitivo di acquisto o dell’atto contenente la promessa di acquisto. Il contributo definitivo, in quest’ultimo caso specifico, sarà determinato solo dopo la trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Tale valore non può superare quello provvisorio.

Per le abitazioni da delocalizzare, la demolizione è precondizione per l’accesso al contributo, escludendo i casi in cui la demolizione sia vietata dalla normativa o dai piani urbanistici. Se risulta attuata anche la demolizione dell’immobile, sull’area di sedime va posto il temporaneo vincolo di inedificabilità e questo va recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

Solo per le unità immobiliari distrutte o danneggiate destinate ad abitazioni principali del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese per il ripristino o sostituzione di beni mobili distrutti o danneggiati nella misura massima di 300,00 € per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato, nel limite massimo di 1.500,00 €, esclusivamente per i vani catastali della cucina, camera e sala. Il medesimo contributo è concesso alle unità immobiliari distrutte o danneggiate destinate a sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro, a esclusione di bagni, ripostigli e simili.

Cosa si intende per abitazione principale e abitazione diversa dalla principale?

L’abitazione principale è quella in cui il proprietario, alla data dell’evento, ha la residenza anagrafica.

L’abitazione diversa dalla principale è quella in cui, alla data dell’evento, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento oppure quella in cui non era stabilita la residenza né del proprietario né di un terzo.

Quali sono i casi di esclusione?

Non sono ammissibili i danni agli immobili destinati all’esercizio di attività economica e produttiva o se la proprietà fa capo a un’impresa. Per tali immobili si dovrà seguire la procedura relativa all’allegato C. Non sono da escludersi, invece, i casi in cui i danni siano alle parti comuni di un edificio residenziale composto sia da unità abitative che da unità destinate all’esercizio di attività economica e produttiva.

Sono escluse le pertinenze quando sono distinte unità strutturali rispetto all’unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione

Sono escluse le aree e i fondi esterni al fabbricato non pertinenziali allo stesso, qualora l’intervento di ripristino non sia funzionale a evitare la delocalizzazione

Sono esclusi i fabbricati (o porzioni di essi) realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie o in assenza di titoli abilitativi o in difformità, salvo sanatoria precedente all’evento

Sono esclusi i fabbricati non iscritti al catasto fabbricati o senza domanda di iscrizione a detto catasto, alla data dell’evento

Sono esclusi i fabbricati collabenti o in corso di costruzione, alla data dell’evento

Sono esclusi i beni mobili registrati

Se il proprietario, DOPO aver presentato la domanda di contributo, trasferisce la proprietà dell’abitazione DECADE del contributo.

  • NON determina la decadenza il trasferimento della proprietà al terzo titolare di diritto reale o personale di godimento in forza di atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a quella data, aveva la residenza anagrafica
  • NON determina la decadenza il trasferimento della nuda proprietà dell’abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l’usufrutto
  • NON determina la decadenza il trasferimento della proprietà a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell’evento nell’unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

Come funziona il contributo di indennizzo danni nel caso in cui siano presenti indennizzi assicurativi o altri contributi per le medesime finalità?

In presenza di indennizzi assicurativi o altri contributi per le stesse finalità da altro ente pubblico, a questo indennizzo andrà sommato il contributo determinato, fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo. Il contributo sarà, inoltre, integrato da una somma pari ai premi assicurativi relativi a polizze per calamità naturali e versati nel quinquennio precedente la data dell’evento (con pagamento documentato da produrre al Comune). Il beneficiario, inoltre, dovrà produrre la documentazione attestante l’indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito oppure la quietanza liberatoria relativa all’indennizzo già percepito, insieme alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico. Se la percezione dell’indennizzo è successiva e, quindi, non allegata alla domanda, questa dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dalla sua erogazione. Il mancato rispetto comporta la decadenza del contributo. In alternativa alla documentazione da produrre, la domanda per il contributo dovrà contenere una dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

Come funziona la perizia asseverata da allegare alla domanda di contributo?

La perizia asseverata, da allegarsi alla domanda di contributo, va redatta con il modulo B.3.4. a cura di un professionista abilitato, iscritto a collegio o ordine. Sotto la propria responsabilità, il professionista deve:

  • Dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra danni ed evento calamitoso
  • Identificare l’immobile indicando indirizzo e dati catastali, attestando l’edificazione rispettando le disposizioni di legge o l’aver sanato alla data dell’evento
  • Precisare il piano in cui è collocata l’abitazione, precisare se i danni riguardano sia l’unità principale che l’eventuale pertinenza e specificare se la pertinenza è una distinta unità o meno
  • Descrivere i danni, indicare misure e/o quantità danneggiate, descrivere gli interventi e stimarne il costo con computo metrico estimativo (usando elenco prezzi della Regione o prezziario della locale Camera di Commercio, indicando anche l’IVA)
  • Attestare, per spese già sostenute, la congruità con i prezzari, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori o rideterminare in diminuzione i costi unitari e, quindi, il complessivo
  • Distinguere i costi ammissibili da quelli non ammissibili
  • Distinguere i costi per gli adeguamenti di legge da eventuali migliorie (a carico del titolare)
  • Produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell’immobile.
  • Nel caso di immobile da delocalizzare, il perito deve attestare anche la necessità di delocalizzare sulla base dei piani di assetto idrogeologico, strumenti urbanistici vigenti o con indagini conoscitive e studi commissionati o elaborati dalla pubblica autorità.

Il Comune deve fare una relazione tecnica?

Per le abitazioni distrutte, sgomberate e da delocalizzare, il Comune produce in sede di istruttoria una relazione tecnica per verificare quanto attestato dal perito in materia di rischio idrogeologico e idraulico. Se il Comune non può produrla, l’attestazione del perito è resa con perizia giurata.

Il Comune deve effettuare controlli a campione?

I Comuni procedono ai controlli a campione non meno del 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni. A fronte di elevato numero di domande, il Comune può stabilire il rinvio dei controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con determina del responsabile del procedimento.

Come funziona in caso di decesso del proprietario dopo aver presentato la domanda di contributo?

In caso di decesso del proprietario, successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell’ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi nei limiti percentuali e massimali spettanti al proprietario.

Quali sono i moduli allegati alla O.C.D.P.C. 932/2022 ALLEGATO B PRIVATI?

  • ALLEGATO B.1 procedura domande privati
  • ALLEGATO B.2.1 tabella di sintesi per Regione richieste privati
  • ALLEGATO B.2.2 tabella di sintesi per Regione richieste privati e imprese
  • ALLEGATO B.2.3 tabella di sintesi per Comune richieste privati
  • ALLEGATO B.3 domanda di contributo MODULO DC/P
  • ALLEGATO B.3.1 dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio
  • ALLEGATO B.3.2 delega dei comproprietari dell’abitazione distrutta/danneggiata a un comproprietario
  • ALLEGATO B.3.3 delega dei condomini a un condomino per le parti comuni danneggiate dell’edificio residenziale
  • ALLEGATO B.3.4 perizia asseverata dei danni subiti dall’immobile
  • ALLEGATO B.3.5 modulo di rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di contributo. Tabella riepilogativa degli interventi effettuati e spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo, tabella degli eventuali indennizzi assicurativi e contributi da altri enti e premi pagati nei cinque anni precedenti l’evento calamitoso.