ECONOMIA MONTANA
Territori montani
Procedura nazionale di aggiornamento dei territori montani
La recente Legge 12/09/2025, n. 131 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) siano definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. (art. 2 comma 1)
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) saranno definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all’art. 2 comma 1 (vedi sopra), dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dal capo III, dal capo IV e dal capo V della L. 131/2025, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure (art. 2 comma 2)
La classificazione dei comuni montani prevista dalla legge 131/2025, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) nonché ai fini dell'esenzione dall' imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani (art. 2 comma 3)
La normativa vigente sui territori montani
Normativa nazionale
In base alla normativa vigente, i comuni montani e parzialmente montani sono stati individuati sulla base dell’articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” (ora abrogato).
Tale articolo prevedeva che siano considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario non superi le lire 2400.
L'effettiva classificazione del territorio montano era realizzata dalla Commissione Censuaria centrale la quale, attraverso un proprio provvedimento, teneva aggiornato un elenco dei territori montani.
La Commissione censuaria centrale aveva la facoltà di includere in tale elenco anche i comuni e le porzioni di comuni, non solo limitrofi, i quali, pur non rispondendo ai criteri descritti nell'art. 1 della L. 991/52, presentassero analoghe condizioni economico-agrarie.
A livello nazionale, sul totale dei 7.896 comuni italiani (dato ISTAT al 31 ottobre 2025), i comuni montani risultano essere 4.062, di cui 3.419 totalmente montani e 643 parzialmente montani, con una superficie pari al 61% del territorio nazionale e una popolazione pari al 33,3% di quella complessiva
Normativa regionale
Nella Regione del Veneto, l'approvazione della L.R. 51/93 (ora abrogata dalla LR 25/2014) diede avvio ad una procedura di classificazione del territorio montano regionale a completamento e a integrazione della classificazione operata dallo Stato, mediante criteri desunti dalle direttive comunitarie (Dir. 268/75).
I criteri di classificazione furono approvati con Comunicato del Presidente della Regione pubblicato nel B.U.R. n. 22/1994.
Provvedimenti di classificazione del territorio montano regionale:
Delibera Consiglio Regionale del 04/11/97 n. 89
Delibera Consiglio Regionale del 11/03/98 n. 27
Delibera Consiglio Regionale del 15/06/06 n. 72
Data ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2026