Territori montani

 

Territorio montano regionale

La classificazione del territorio montano configura attualmente una competenza regionale. La normativa regionale sulla classificazione del territorio montano venne approvata a seguito dell'abrogazione dell'art. 1 della L. 991/52 attuata dalla L. 142/90.

L'abrogazione di quell'articolo di legge ebbe come conseguenza l'interruzione di eventuali nuove classificazioni di territorio montano operate dalla Commissione Censuaria centrale.

Con l'approvazione della L.R. 51/93 (legge abrogata da lett. a, comma 1, articolo 19, della LR 25/2014) Norme sulla classificazione dei territori montani" si diede avvio in Veneto ad una procedura di classificazione del territorio montano regionale a completamento e a integrazione della classificazione operata dallo Stato, mediante criteri desunti dalle direttive comunitarie (Dir. 268/75).

I criteri di classificazione furono approvati con Comunicato del Presidente della Regione [file pdf 110 kb] pubblicato nel B.U.R. n. 22/94.

Provvedimenti di classificazione del territorio montano regionale:

  1. Delibera Consiglio Regionale del 04/11/97 n. 89 [file pdf 130 kb]
  2. Delibera Consiglio Regionale del 11/03/98 n. 27 [file pdf 160 kb]
  3. Delibera Consiglio Regionale del 15/06/06 n. 72 [file pdf 250 kb] 

La L.R. 51/93 è stata abrogata dalla L.R. 25/14 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'art. 15 dello Statuto del Veneto."

Cartografia territorio montano


 

  1. Territorio montano della provincia di Belluno
  2. Territorio montano della provincia di Treviso
  3. Territorio montano della provincia di Vicenza
  4. Territorio montano della provincia di Verona

 

Territorio Montano classificato dallo Stato

Su specifica disposizione della Costituzione, la quale, all'art. 44 comma 2, prevede: "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane" lo Stato italiano ha provveduto alla classificazione del territorio montano con la legge 991/52.

I criteri per la classificazione del territorio montano erano espressi nell'art. 1 di detta L. 991/52:
"Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non č minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito L  976/1939, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del d/lgs  356/1947, non superi le lire 2400.".

L'effettiva classificazione del territorio montano era realizzata dalla Commissione Censuaria centrale la quale, attraverso un proprio provvedimento, teneva aggiornato un elenco dei territori montani.

La Commissione censuaria centrale aveva la facoltà di includere in tale elenco anche i comuni e le porzioni di comuni, non solo limitrofi, i quali, pur non rispondendo ai criteri descritti nell'art. 1 della L. 991/52, presentassero analoghe condizioni economico-agrarie.

Estratti della documentazione della Commissione Censuaria centrale.

Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Vicenza
Provincia di Verona 



La medesima legge del 1952 prevedeva inoltre, al fine di garantire organicità dell'intervento pubblico, che anche territori non classificati montani potessero essere ricompresi nei comprensori di bonifica montana (ora soppressi) e pertanto ammessi a godere delle agevolazioni concesse dalla legge.
 

Relazioni sullo stato della montagna


In base all'art. 24 della L. 97/94 "Nuove disposizioni per le zone montane" annualmente viene presentata al parlamento una relazione sullo stato della montagna alla redazione della quale partecipano attivamente le regioni.
Si riportano i link delle singole relazioni:



Data ultimo aggiornamento: 21 agosto 2023