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Varianti di impianti esistenti o già autorizzati - pagina in allestimento

Gli interventi di modifica alla configurazione dell'impianto vanno preventivamente comunicati e/o autorizzati, in base all’entità della modifica di cui al comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2011 sia che si tratti di impianti esistenti o impianti già oggetto di autorizzazione.

Restano ferme laddove previste le procedure di Valutazione Ambientale previste dal Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006).

 

Varianti  NON sostanziali su impianti esistenti o già autorizzati

Per MODIFICHE NON SOSTANZIALI
- Comunicazione di edilizia libera o C.I.L.A. ai sensi del comma 11 dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011;
a) Interventi in edilizia libera (art. 5, comma 3, del d.lgs 28/2011):
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici [...] che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.
 
- Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (D.I.L.A.) nei casi previsti al comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011;
- per interventi su impianti esistenti e per modifiche di progetti autorizzati (dall’art. 6-bis del d.lgs 28/2011), ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento (comma 1, lettera b) del citato art. 6bis);
 
- Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011;
- Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. 
 
Per le sopraelencate procedure, di competenza comunale, dovrà essere informata la Regione del Veneto, quale autorità che ha rilasciato l’Autorizzazione Unica.
 
Varianti SOSTANZIALI su impianti esistenti o già autorizzati
Per MODIFICHE SOSTANZIALI:
-    Autorizzazione Unica di competenza regionale ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2011
- Gli interventi di modifica sostanziale
-  Tra gli interventi di modifica sostanziale, nell’attesa dell’individuazione da parte del Ministro (..) per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, rientrano le modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
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Data ultimo aggiornamento: 03 maggio 2024