Rimessa in pristino dei luoghi
Obbligo di rimessa in pristino in sede di A.U. ai sensi del Art.12 del D.Lgs 387/2003, e stipula garanzia finanziaria a carico del Proponente
A seguito dell’approvazione di un impianto di produzione di energia, alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico), si richiama l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto stesso.
Il soggetto intestatario del titolo abilitativo deve comunicare all’Ente autorizzante ed all’Autorità incaricata dei controlli ambientali la data di cessazione di esercizio dell’impianto, presentando secondo quanto previsto dall’All. A della D.G.R.V. n. 253 del 22 febbraio 2012 il piano esecutivo di ripristino indicando almeno le modalità e le tempistiche stimate per:
- lo smaltimento dei materiali
- lo smaltimento delle attrezzature
- il ripristino ambientale
- l’eventuale riconversione produttiva delle opere e delle attrezzature dismesse.
Il piano esecutivo deve essere approvato dall’Ente autorizzante entro 30 giorni dalla presentazione (decorsi detti termini ed in assenza di eventuali richieste di integrazioni da parte dell’Ente autorizzante, il piano si intende approvato).
Qualora il soggetto obbligato non provveda alla rimessa in pristino dei luoghi, sarà avviato il procedimento di escussione della garanzia e la rimessa in pristino d’ufficio dello stato dei luoghi, come disciplinato dalla D.G.R.V. n. 615 dell’8 maggio 2018.
Si segnala che con Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 sono state approvate le indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (https://www.regione.veneto.it/web/energia/energie-rinnovabili).
Garanzie finanziarie
Stipula garanzia finanziaria a carico del Proponente
Visto l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi, prima della data di inizio dei lavori, il soggetto intestatario del titolo abilitativo (Autorizzazione unica, Procedura abilitativa semplificata, o PAUR) dovrà procedere con la presentazione della garanzia fideiussoria conforme a quanto previsto all'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, al DM 10 settembre 2010, punto 13.1, lettera j), esplicitate nella Deliberazione n. 253 del 22 febbraio 2012 e i relativi allegati A e B.
La garanzia deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori all’Ente autorizzante, in alternativa con:
1. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e smi;
2. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all’Albo ISVAP.
Il contratto conforme all'Allegato B, deve essere trasmesso all’Ente autorizzante (se in formato cartaceo: in tre copie originali, una per l’Ente autorizzante stesso, una per il soggetto intestatario del titolo abilitativo ed una per il soggetto garante / se in formato digitale in file sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82).
Allegato A D.G.R.V. 253/2012 (download file)
Allegato B D.G.R.V. 253/2012 (download file)
Data ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2025