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Impresa Artigiana

Chi è artigiano ?

Ai sensi della Legge Regionale del 31 dicembre 1987, n. 67, art. 2, comma 1 è imprenditore artigiano colui che:
"(..) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo."
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività (es: attività di installazione impianti, di estetica, di autoriparazione, di acconciatore, etc ...) deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
In caso di società è sufficiente la sussistenza dei sudetti requisiti tecnico-professionali in capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera. Qualora i requisiti tecnico-professionali siano posseduti da un responsabile tecnico estraneo alla compagine sociale, l'impresa non può essere qualificata come artigiana.

Cos'è un'impresa artigiana ?

Ai sensi della Legge Regionale del 31 dicembre 1987, n. 67, art. 3 è impresa artigiana quell'impresa, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge (art. 4), che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

L'impresa artigiana può essere esercitata in una delle seguenti forme giuridiche:

  • imprese individuali;
  • società in nome collettivo (a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, abbiano i requisiti di imprenditore artigiano);
  • società in accomandita semplice (a condizione che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano e non sia unico socio di un'altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice);
  • società a responsabilità limitata (in caso di società unipersonale, il socio unico deve avere i requisiti di imprenditore artigiano e non sia unico socio di un'altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice - in caso di società pluripersonale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di inprenditore artigiano e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società);
  • società cooperative (a condizione che la maggioranza dei soci abbia i requisiti di imprenditore artigiano);
  • consorzi e società consortili.

In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società sopraindicate, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana se i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano.

La "Qualifica" di impresa artigiana

La "qualifica" di impresa artigiana si acquisisce con l'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.), che è obbligatoria per poter esercitare l'attività artigiana.
Per l'iscrizione è necessario presentare domanda alla Commissione Provinciale per Artigianato istituita presso la Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede legale l'attività (vedi link utili). I documenti da presentare variano in relazione all'attività che si intende svolgere.

Verifica i requisiti d'iscrizione all'A.I.A.

Contro le decisioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato è possibile presentare ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet della Camera di Commercio.

L'iscrizione è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, finanziamenti pubblici a favore delle imprese artigiane.



Data ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2013