VIAGGI
 
I documenti di movimento vengono rilasciati dalla Regione del Veneto dopo l’approvazione delle garanzie finanziarie a copertura delle spedizioni.
Ogni trasporto deve essere accompagnato dal documento di movimento e da una copia del documento di notifica con le autorizzazioni scritte e deve essere comunicato alle autorità interessate tre giorni prima che abbia inizio il viaggio. Per la Regione del Veneto tale comunicazione è assolta tramite il S.I.T.T
 
La pianificazione, attivazione e completamento dei viaggi avviene attraverso il SITT a cura del notificatore.
 
Certificati
 
L’impianto di destinazione deve inviare al notificatore entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti il documento di movimento compilato nella casella 17 attestante l’avvenuta ricezione.
Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero, che corrisponde al documento di movimento compilato anche nella casella 18, deve essere inviato quanto prima, e non oltre trenta giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e comunque non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Tale certificato deve essere inviato alle autorità interessate ed al notificatore.
Nel caso in cui il rifiuto sia spedito ad un impianto di recupero o smaltimento intermedio che a sua volta consegna i rifiuti per le successive operazioni intermedie o non intermedie ad un impianto situato nel paese di (prima) destinazione, la procedura viene di seguito integrata.
L’impianto di recupero o smaltimento intermedio dovrà:
non solo certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell’operazione intermedia e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l’avvenuto recupero o smaltimento intermedio;
ma anche richiedere all’impianto che ha svolto le successive operazioni quanto prima, e comunque non oltre un anno civile dopo la consegna dei rifiuti, la certificazione dell’avvenuta operazione non intermedia;
trasmettere rapidamente i relativi certificati alle autorità interessate e al notificatore, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono.
Se l’impianto di recupero o smaltimento intermedio consegna i rifiuti per le successive operazioni intermedie o non intermedie ad un impianto situato in un altro paese , è necessaria una nuova notifica
 
I certificati di avvenuto smaltimento e/o recupero devono essere caricati sul SITT e trasmessi alla regione Veneto alla casella di posta st.arrivi@regione.veneto.it secondo le modalità indicate nella comunicazione 8.
 
 


Data ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2022