ISTANZE IMPIANTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ART. 208 E ART. 211 DEL D.LGS n. 152/2006

La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 e art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 è definita in Allegato A alla DGR n. 2966/2006 

Come chiarito nel medesimo Allegato, i contenuti degli elaborati tecnici «dovranno essere rapportati alla tipologia impiantistica ed alle dimensioni  dell’intervento, nonché alle quantità ed alle tipologie di rifiuti trattati».

Dovranno inoltre essere prese in considerazione le modifiche normative intervenute.

Si segnala in particolare che:

  1. I contenuti del Piano di Sicurezza di cui al punto 8 dell’Allegato A alla DGR n. 2966/2006 possono essere fatti confluire nel Piano di Emergenza Interno previsto dall’art. 26-bis del D.L. 113/2018, secondo quanto già definito al punto 3 della Circolare prot. n. 155392 del 17/04/2019;
  2. I criteri per la redazione del Piano di Controllo sono definiti nella DGR n. 242/2010 come modificata dalla DGR n. 863/2012;
  3. La documentazione deve consentire di riscontrare i requisiti di tipo tecnico-organizzativo stabiliti nella Circolare ministeriale 1121/2019 relativamente agli stoccaggi di rifiuti;
  4. Per gli impianti che effettuano operazioni di miscelazione di rifiuti l’istanza deve essere integrata con i contenuti di cui al paragrafo 4.2 «Contenuti delle istanze» in Allegato A alla DGR n. 119/2018;
  5. Per gli impianti che effettuano cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi di regolamenti comunitari/decreti ministeriali deve essere presentata documentazione idonea a riscontrare i requisiti delle specifiche norme (per la consultazione dei Regolamenti comunitari/decreti nazionali si rimanda al sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica); 
  6. Per gli impianti che effettuano cessazione di qualifica di rifiuto «caso per caso» di cui all’art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere presentata documentazione idonea a riscontrare gli elementi informativi necessari all’espressione del parere tecnico ARPAV, vincolante e obbligatorio. A tal fine è utile consultare la documentazione e modulistica alla pagina tematica del sito istituzionale di ARPAV;
  7. Per gli impianti aventi un potenziale impatto odorigeno, l’istanza deve essere integrata con una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste secondo quanto definito nel decreto direttoriale n. 309 del 28/06/2023;
  8. La documentazione inerente la valutazione di incidenza ambientale è ad oggi definita dalla DGR n. 1400/2017;

​Per gli impianti sperimentali ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 è inoltre opportuno predisporre uno specifico Protocollo sperimentale, che specifichi le caratterizzazioni e i monitoraggi previsti per gli input e output dei diversi stadi del processo, parametri e metodiche analitiche applicate.

MODULISTICA AIAVISITA LA SEZIONE DEDICATA 



Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2024