Le procedure
Le procedure previste per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti in generale sono:
- procedura di notifica e autorizzazione;
- procedura di informazione.
Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione le spedizioni di tutti i rifiuti destinati a smaltimento e i rifiuti destinati a recupero non rientranti nella procedura di informazione (es: rifiuti in lista verde)
La procedura di informazione è correlata alla tipologia di rifiuto e al paese da cui il rifiuto proviene o è destinato ai fini di recupero.
Procedura di notifica e autorizzazione
Approvazione notifica
In regione Veneto la procedura di notifica e autorizzazione è gestita attraverso una piattaforma informatica denominata SITT (Sistema Informativo per i Trasporti Transfrontalieri di Rifiuti).
La notifica viene presentata da un soggetto chiamato notificatore che può essere individuato nel:
• produttore iniziale;
• nuovo produttore;
• raccoglitore abilitato;
• commerciante registrato (autorizzato per iscritto);
• intermediario registrato (autorizzato per iscritto);
• detentore.
Ogni singola notifica può, di norma, riguardare un solo codice rifiuto ed è costituita da:
1. un documento di notifica (rilasciato dall’autorità competente di spedizione) corredato da una serie di documenti (dossier di notifica) contenenti le informazioni di cui all’allegato II del regolamento CE 1013/2006 e il contratto tra notificatore e impianto di destino
2. un documento di movimento (rilasciato dall’autorità competente di spedizione) compilato dal notificatore che sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
Dopo aver valutato la documentazione presentata l’autorità di spedizione, la trasmette (trattenendone una copia) entro 3 giorni lavorativi alla competente autorità di destinazione e alle eventuali autorità di transito e dà notizia dell’invio al notificatore
Le autorità di destinazione, spedizione e transito possono sollevare obiezioni entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della autorità di destinazione. Nel caso non vengano sollevate obiezioni, entro i detti 30 giorni rilasciano l’autorizzazione che ha validità di 1 anno dalla data di rilascio e che:
– può essere tacita per l’autorità competente di transito;
– deve obbligatoriamente essere notificata per iscritto da parte delle autorità competenti di spedizione e di destinazione.
Fidejussioni
Quando il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione dalle autorità di spedizione, destinazione e, se del caso, transito, presenta la garanzia finanziaria alla competente autorità di spedizione. La garanzia finanziaria copre il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati ed è svincolata quando l’autorità di spedizione ha ricevuto il certificato di recupero o smaltimento non intermedio.
In deroga, se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di (prima) destinazione, la garanzia finanziaria copre fino al recupero o smaltimento intermedio e può essere svincolata quando l’autorità di spedizione ha ricevuto il certificato di recupero o smaltimento intermedio. In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia, a meno che l’autorità di destinazione non ritenga sufficiente quella già presentata.
Ritenuta congrua la garanzia presentata, l’autorità di spedizione rilascia al notificatore i documenti di movimento richiesti.
Viaggi
Dopo aver ottenuto i documenti di movimento il notificatore compila e firma il documento di movimento e lo trasmette alle autorità interessate ed al destinatario almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
Ogni trasporto deve essere accompagnato dal documento di movimento e da una copia del documento di notifica con le autorizzazioni scritte.
L’impianto di destinazione invia al notificatore entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti il documento di movimento compilato nella casella 17.
Certificati
Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero, che corrisponde al documento di movimento compilato anche nella casella 18, deve essere inviato quanto prima, e non oltre trenta giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e comunque non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Tale certificato deve essere inviato alle autorità interessate ed al notificatore.
Nel caso in cui il rifiuto sia spedito ad un impianto di recupero o smaltimento intermedio che a sua volta consegna i rifiuti per le successive operazioni intermedie o non intermedie ad un impianto situato nel paese di (prima) destinazione, la procedura viene di seguito integrata.
L’impianto di recupero o smaltimento intermedio dovrà:
• non solo certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell’operazione intermedia e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l’avvenuto recupero o smaltimento intermedio;
• ma anche richiedere all’impianto che ha svolto le successive operazioni quanto prima, e comunque non oltre un anno civile dopo la consegna dei rifiuti, la certificazione dell’avvenuta operazione non intermedia;
• trasmettere rapidamente i relativi certificati alle autorità interessate e al notificatore, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono.
Se l’impianto di recupero o smaltimento intermedio consegna i rifiuti per le successive operazioni intermedie o non intermedie ad un impianto situato in un altro paese , è necessaria una nuova notifica
Procedura di informazione
Gli obblighi generali di informazioni essenzialmente consistono nell’obbligo di accompagnare i rifiuti oggetto della spedizione con un apposito documento, di cui all’allegato VII, firmato:
• dal soggetto che organizza la spedizione, prima dell’inizio della spedizione stessa;
• dall’impianto di recupero o dal laboratorio al ricevimento dei rifiuti.
In tale documento di informazione deve essere tra l’altro dichiarata l’esistenza di un contratto (non richiesto per i rifiuti destinati ad analisi di laboratorio), stipulato tra il soggetto che organizza la spedizione ed il destinatario. Tale contratto deve essere fornito in copia su richiesta dell’autorità competente interessata ed acquista efficacia all’inizio della spedizione.
Questo documento sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
La procedura di informazione non necessita di presentazione di alcuna documentazione alla Regione Veneto e pertanto non è necessario registrarsi sul portale SITT.
Data ultimo aggiornamento: 06 dicembre 2023