FIDEJUSSIONE A COPERTURA DELLE SPEDIZIONI

Dopo aver ottenuto le autorizzazioni alla spedizione da parte di tutte le autorità interessate, il notificatore deve presentare alla Regione Veneto le polizze fidejussorie al fine di ottenere il rilascio dei documenti di movimento. 
Le polizze, redatte secondo quanto previsto agli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, vanno firmate digitalmente e trasmesse via PEC alla Regione Veneto al seguente indirizzo: rifiutitransfrontalieri@pec.regione.veneto.it
La fidejussione deve essere trasmessa, tramite apposito modello predisposto dalla regione Veneto, unitamente alla traduzione asseverata dell’autorizzazione dell’autorità di destino, qualora non sia in lingua inglese o italiana, e al pagamento dei diritti amministrativi per i viaggi richiesti, effettuato tramite pago PA.
Nel caso in cui l’autorità di transito abbia rilasciato un’autorizzazione esplicita deve essere trasmessa anche la traduzione asseverata di quest’ultima.
La fidejussione, oltre che dal notificatore, deve essere firmata digitalmente dall’Assicuratore dotato dei relativi poteri.

Poteri di firma che andranno dimostrati allegando apposita dichiarazione o copia conforme della procura.
A tal fine deve essere allegata apposita dichiarazione.

Ai sensi del DM 370/98 le garanzie sono prestate fino al ricevimento dei certificati di avvenuto smaltimento/recupero. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza purché entro 4 mesi venga richiesta l’escussione della garanzia finanziaria
 



Data ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2022