Requisiti degli immobili

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della L. 96/2006, gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Tali edifici, sia abitazioni che strutture agricolo-produttive (annessi rustici) non più necessari alle attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse nella disponibilità dell’azienda agricola, devono essere ubicati nel fondo in cui l’impresa esercita la propria attività di coltivazione, allevamento e selvicoltura, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del fondo stesso.

Possono inoltre essere utilizzati a fini agrituristici gli edifici destinati alla residenza dell’imprenditore agricolo o strumentali all’attività agricola non presenti nel fondo in cui l’impresa esercita la propria attività di coltivazione, allevamento e selvicoltura, qualora tali edifici siano collocati in contrade, nuclei rurali o aree di edificazione diffusa ricadenti in area montana o di collina nei piccoli comuni così come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della L.n.158/2017. I terreni a cui il fabbricato è asservito, devono comunque essere ubicati nel comune in cui è collocato l’edificio o in comuni a questo confinanti.

 

Verifica del carattere di ruralità

Il carattere di ruralità dei fabbricati può essere verificato:

- per le costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività agricolo – produttive, attraverso gli atti catastali dalla categoria di appartenenza (D10) oppure mediante annotazione di ruralità,indipendentemente dalla categoria catastale;

- per le case di abitazione a servizio dell’azienda agricola attraverso gli atti catastali con accertata annotazione di ruralità, indipendentemente dalla categoria catastale.

 

Utilizzo fabbricati ubicati nel fondo ma privi dei requisiti di ruralità

E’ possibile l’utilizzo di fabbricati ubicati nel fondo ma privi dei requisiti di ruralità ai sensi dell’art.9 del D.L. n. 557/1993 qualora:

  1. destinati a residenza dell’imprenditore agricolo;
  2. edifici di pregio nella disponibilità dell’impresa agricola – quali le ville venete, gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale e gli altri edifici classificati negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 10 Tutela dei beni culturali e ambientali della L.R. n. 24/1985 o degli articoli 13 e 43 e della LR n. 11/2004, nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico comunale e delle eventuali limitazioni e previsioni dei competenti organi di tutela per gli edifici vincolati;
  3. abitazioni o strutture agricolo-produttive dichiarate collabenti o inagibili - inabitabili, purchè sia possibile dimostrare per tali immobili un adeguato rapporto di connessione con le attività agricole precedentemente svolte; 
  4. malghe di proprietà pubblica.

I nuovi edifici devono aver conseguito l'agibilità per lo scopo indicato nel permesso a costruire

Qualora l’immobile sia stato oggetto di permesso a costruire per lo svolgimento di attività di enoturismo e oleoturismo ai sensi dell’art. 16 comma 1 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., in tale immobile non potranno essere svolte attività agrituristiche per i successivi 5 anni. I fabbricati/locali nei quali si esercita l’attività agrituristica, sia abitazioni che strutture agricolo-produttive (annessi rustici), non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso. Qualsiasi intervento edilizio finalizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche presuppone il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio della specifica attività.

L’utilizzazione per le attività agrituristiche dei fabbricati e degli spazi a ciò autorizzati esclude qualsiasi altra utilizzazione diversa rispetto alle attività previste dalla L.R. 28/2012  e dalla L.R.n.14/2013. Non risulta possibile pertanto, la coesistenza all’interno dello stesso fabbricato o degli stessi spazi o comunque in fabbricati contigui, di altre attività agrituristiche, turistiche, e/o commerciali (hotel, bed & breakfast, locazione turistica, ristorazione commerciale, eventi con sevizio di catering esterno, ecc.) qualora non siano tra loro separabili e/o risulti possibile un utilizzo comune dei fabbricati, degli spazi e/o delle strutture destinate all’attività agrituristica (ad es. piscine, aree benessere, giardini, parchi, cortili, scale, ecc.).

NB: In caso di presenza nello stesso fabbricato o in fabbricati o spazi contigui di ulteriori strutture rispetto all’agriturismo (ad es. hotel,bed & breakfast, locazione turistica, ristorazione commerciale, ecc.), dovrà pertanto essere previsto un accesso separato alle diverse strutture con differente numero civico, nonchè impedito l’accesso diretto agli spazi e alle strutture aziendali da parte dei clienti non ospiti dell’agriturismo.

 

Manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazioni. 

Sugli immobili da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 5 della L.R.11/2004.  

È consentito l’ampliamento della casa di abitazione a fini agrituristici ai sensi dall’articolo 44, comma 4, lett. a bis) della L.R.11/2004, entro il limite massimo di 1.200 mc.

Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della L.R. 28/2012, art. 16, punto 4 ter. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10% del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico- sanitari e, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs. 42/2004,  ai sensi dell'art. 10 della L.R.137/2002. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammet tevano il medesimo intervento.

servizi igienici connessi all’esercizio dell’attività di agricampeggio, la cui presenza deve essere assicurata al fine di soddisfare i requisiti igienico-sanitari previsti al paragrafo 5 della DGR n.1638/2023, sono realizzati utilizzando i fabbricati rurali o parte di essi nella disponibilità dell’azienda attraverso i necessari interventi edilizi. 

Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della L.96/2006, sono effettuati, alle condizioni, deroghe ed eccezioni di seguito specificate:

  1. sono esclusi, dagli obblighi di cui al DM n.236/1989, tutte le strutture situate in zona montana o quelle, con esclusiva attività ricettiva non superiori a dieci posti letto, ovunque ubicate, sia per quanto riguarda l’accessibilità che la visitabilità;
  2. le strutture agrituristiche che svolgono attività ricettiva oltre dieci posti letto, devono disporre di almeno una stanza accessibile se autorizzate fino a 20 posti letto, ovvero di almeno due stanze se autorizzate per un numero superiore;
  3. in relazione e a parziale deroga degli obblighi di cui alla DGR n.1428/2011, gli agriturismi che svolgono attività ricettiva in spazi aperti devono disporre di almeno una piazzola accessibile;
  4. l’accessibilità e la visitabilità possono sempre essere garantite con opere provvisionali in relazione a tutte le attività;
  5. qualora gli interventi di ristrutturazione e restauro non possano modificare la tipologia architettonica degli edifici, è consentita una deroga per quelle aziende che hanno oggettive difficoltà tecniche per l'abbattimento di ostacoli e barriere architettoniche. Tale deroga va motivata con una relazione tecnica da presentare in allegato al progetto di ristrutturazione.

Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

Gli operatori già in esercizio, nonché i soggetti subentranti ai sensi dell’articolo 3 della legge e del Capitolo 1 “Requisiti e riconoscimento” alla voce “Soggetti” delle presenti disposizioni, non sono tenuti all’adeguamento strutturale al fine di assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fino a quando non intendano modificare in aumento l'esistente capacità ricettiva.
Nel caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare un'adeguata aerazione, possono essere adottati sistemi meccanici per il ricambio dell'aria. E' consentito derogare ai limiti di altezza e alle percentuali di superficie illuminante, nei casi di restauro o risanamento conservativo di edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico e ambientale al fine di non modificare la tipologia originaria degli edifici medesimi.
 

Per Informazioni:

Direzione Agroalimentare - Via Torino 110 - Venezia Mestre  tel. 041.279.5547
U.O. Diversificazione attività delle aziende agricole e valorizzazione dei sistemi enogastronomici
041.279.2782 - Scudeller Alessandra:alessandra.scudeller@regione.veneto.it
041.279.5493 - Silvio Pino: silvio.pino@regione.veneto.it 
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it


Data ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2025