Il regime di Condizionalità Rafforzata

Il regime di “Condizionalità Rafforzata”, istituito dal Regolamento (CE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti  dell’ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (di seguito CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale. 

Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (di seguito BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità. 

Il regime di Condizionalità Rafforzata, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato III e dalla Sezione 2 – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel dettare le nuove regole di Condizionalità Rafforzata, elenca i tre Settori specifici in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA:

  • il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
  • la salute pubblica e delle piante;
  • il benessere degli animali.

I Settori richiamati sono a loro volta suddivisi in 7 temi: cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento), acqua; suolo (protezione e qualità); biodiversità e paesaggio (protezione e qualità); sicurezza alimentare; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

 

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Data ultimo aggiornamento: 11 aprile 2024