Condizionalità Rafforzata - Anno 2024

Disposizioni applicative

L'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata, nel nostro Paese, da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e da Regioni e Province autonome

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2024 sono contenute nel Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385 che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Il DM MASAF n. 147385/2023 è stato modificato per il 2024 da successivo DM MASAF n. 101344 del 29.2.2024 per rispondere alla necessità di apportare alcuni correttivi, per lo più finalizzati ad allinearlo alle modifiche intercorse negli ultimi mesi sia nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), sia nei pertinenti decreti attuativi.

Inoltre, con successivo DM n. 96279 del 27 febbraio 2024 il MASAF ha definito di avvalersi della deroga relativamente all’impegno A) della BCAA8 prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 587 del 12.2.2024, per l’anno di domanda 2024. In particolare, un’azienda soggetta a BCAA8 dovrà destinare una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, e/o seminarli con colture azotofissatrici e/o colture intercalari senza fare uso di prodotti fitosanitari.

La Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la DGR n. 395 del 9.4.2024, con le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il provvedimento regionale di attuazione della Condizionalità Rafforzata è basato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del nuovo Decreto MASAF e tiene conto del quadro normativo relativo alla PAC 2023-2027 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale e regionale.

La Condizionalità Rafforzata mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 e CGO 8).

Inoltre, nel caso in cui l’azienda beneficiaria detenga un allevamento, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all’interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata. Gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

 

 CGO1 – “Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati”

La Condizionalità Rafforzata comprende, tra l’altro, l’obbligo di rispetto del nuovo CGO1 “Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati”.

Il DDR n. 222 del 15 giugno 2023 approva e definisce i criteri generali e le procedure per la registrazione delle fertilizzazioni richieste nell’ambito del CGO1 di Condizionalità Rafforzata. In particolare, contiene gli strumenti operativi finalizzati alle registrazioni delle fertilizzazioni dei prodotti contenenti fosforo, immessi sul mercato ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 e Reg. n. 2019/1009, nonché definisce le disposizioni che rafforzano quanto già introdotto dal Quarto Programma d’Azione nitrati (DGR n. 813/2021).

 

 

BCAA4 (ex BCAA1) – “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”

  • Impegno a) divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari su terreni adiacenti ai corsi d’acqua - “fascia di rispetto”

​Il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., definisce le modalità applicative della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata e - relativamente all’impegno a) – conferma l’osservanza di una fascia di rispetto pari a 5 metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d’acqua, in cui è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante e prodotto fitosanitario.

Rispetto al passato, infatti, la nuova BCAA4 estende il divieto di 5 metri a tutti i corsi d’acqua nella medesima fascia di rispetto dei fertilizzanti anche alla distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Programma d’Azione dei Nitrati (DGR n. 813/2021Allegato A) sia stabilita una larghezza superiore, quest’ultima prevale sulla fascia di rispetto di 5 metri.
 

  • Impegno b) Costituzione/non eliminazione fascia inerbita

​Il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., nel definire le modalità applicative della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata - relativamente all’impegno b) - conferma i criteri applicativi già in vigore in Italia dal 2014, secondo i quali l’ampiezza della fascia inerbita può variare in ragione dei parametri di stato ecologico e chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi, canali e laghi. La nuova disposizione rafforza le ampiezze di fascia inerbita da mantenere a partire dal ciglio di sponda, perché impone un’ampiezza di fascia inerbita di 5 metri, laddove in passato era prevista di 3 metri.

Con DDR n. 79 del 16 marzo 2023 sono state aggiornate le indicazioni regionali riguardanti l’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita e sono segnalati gli aggiornamenti intervenuti.

Nel portale regionale PIAVe, nell’apposita sezione dedicata http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia, è possibile individuare, con Tavole cartografiche di dettaglio suddivise per Provincia, i corpi idrici superficiali monitorati soggetti al vincolo di costituzione/mantenimento della fascia inerbita dell’impegno b) della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata.

 

INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI E DEI CORPI IDRICI MONITORATI (WISE)

Attraverso il Geoportale Agroambiente è possibile visualizzare sia l’intero reticolo idrografico superficiale regionale, sia il reticolo idrografico superficiale regionale monitorato da ARPAV (corpi idrici WISE), da considerare per l’ottemperanza di Criteri e Norme di Condizionalità Rafforzata.

Al seguente LINK  è possibile reperire tutte le informazioni utili per la visualizzazione del layer del grafo idrico di interesse e le funzionalità messe a disposizione.

 

Condizionalità (“Cross-Compliance”)

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027, in cui la Condizionalità, che si qualifica ora con l’aggettivo “Rafforzata”, mantiene il suo ruolo di fondamentale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III.

Tuttavia, considerata la necessità di accompagnare gli impegni dello Sviluppo Rurale della passata programmazione 2014-2022 e confermati nel 2023, con la relativa baseline di riferimento data dalla Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, il Regolamento (UE) 2021/2116, benché disponga all’articolo 104 l’abrogazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013, mantiene vigenti gli obblighi di Condizionalità, che continuano ad applicarsi per il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’Organismo Pagatore nel quadro dell’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il quadro giuridico di Condizionalità definito dal Decreto MiPAAF del 10 marzo 2020, n. 2588, adottato per il periodo di programmazione 2014-2022, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, come stabilito dall’articolo 6, comma 1 del nuovo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., per:

  • i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni,
  • i beneficiari di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Pertanto, la Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la DGR n. 336 del 29.3.2023 concernente le disposizioni regionali in materia di Condizionalità da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti tale periodo, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) a norma del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità Rafforzata della programmazione 2023-2027.

Per l’anno 2024, la Condizionalità a norma del Regolamento (CE) n. 1306/2013 si applica in Veneto ai beneficiari di  premi annuali per pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica  (artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) e Misura 221 (solo con riferimento all’imboschimento e arboricoltura da legno) a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativa alla programmazione 2007-2013,  che presentano domanda di conferma per impegni ancora in essere nel 2024, e non beneficiano di pagamenti a superficie di cui al Piano Strategico della PAC (PSP) riferiti alla programmazione 2023-2027, a norma del Regolamento (UE) 2021/2115.