Condizionalità Rafforzata - Anno 2025
Disposizioni applicative
L'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata nel nostro Paese da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e da Regioni e Province autonome
Nella Programmazione PAC 2023-2027 la Condizionalità Rafforzata mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.
La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 e CGO 8).
Inoltre, nel caso in cui l’azienda beneficiaria detenga un allevamento, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all’interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata. Gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.
Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.
Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2025 sono contenute nel Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385 e s.m.i., che disciplina il regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.
La Commissione europea, per ovviare ad un difficile contesto economico, caratterizzato da forti criticità acuite dalla sfavorevole congiuntura tra il conflitto russo-ucraino e la conseguente elevata instabilità dei mercati e dall’impatto del cambiamento climatico sulla redditività delle imprese agricole, con eventi meteorologici avversi sempre più frequenti e rovinosi, sfociato poi nelle proteste degli agricoltori all’inizio del 2024, ha deciso di operare degli adeguamenti mirati ai Regolamenti sui piani strategici della PAC per ridurre, in primo luogo, l’onere amministrativo che grava sugli agricoltori, già a partire dall’anno di domanda 2024.
Da qui emana il Regolamento (UE) n. 1468 del 14 maggio 2024, in vigore dal 25 maggio 2024, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.
Poiché il Regolamento richiama l’opportunità di consentire agli Stati membri di applicare alcune delle modifiche in esso previste con effetto retroattivo, già dal 1° gennaio 2024, il MASAF ha approvato il nuovo DM n. 289235 del 28.6.2024, che dà modo ai beneficiari di fruire sin da subito delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento, attraverso puntuali modifiche delle disposizioni contenute nel DM 9.3.2023, n. 147385 e s.m.i. di Condizionalità Rafforzata.
Con la DGR n. 817 del 12.7.2024 sono state approvate le modifiche normative da applicare alle disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata, già individuate dalla DGR n. 395 del 9.4.2024.
In sintesi, le modifiche normative approvate, con validità a partire dal 1° gennaio 2024, sono seguenti:
- E’ stato modificato il titolo della norma BCAA6 “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili”;
- E’ stata introdotta nel dispositivo della norma BCAA7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse” la possibilità per il beneficiario di effettuare la diversificazione colturale, in alternativa alla rotazione colturale;
- E’ stata eliminata dalla norma BCAA8 A) “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli” l’obbligo A) di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo;
- Le aziende con dimensione massima di superficie agricola dichiarata non superiore ai 10 ettari siano esonerate dal controllo della Condizionalità (vecchia e nuova programmazione) e dalle relative sanzioni;
- I beneficiari che ricevono pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevono contemporaneamente pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 saranno controllati rispetto alle sole regole di Condizionalità Rafforzata della programmazione 2023-2027.
Per l’anno 2025 la Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato con DGR n. 293 del 24.3.2025 le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Rispetto all’anno 2024, la DGR n. 293/2025 tiene conto degli aggiornamenti normativi regionali e nazionali, con particolare riferimento al DM 28.6.2024 (di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1468), già recepite a livello regionale con DGR n. 817 del 12.7.2024.
_______________________________________________________________
Con DGR n. 754 del 8 luglio 2025 “Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3532, pubblicata in data 24 aprile 2025 che determina le modifiche alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021, riguardante la disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione Nitrati per le zone vulnerabili ai nitrati, e che comporta le modifiche alla DGR n. 837 del 4 luglio 2023 e alla DGR n. 293 del 24 marzo 2025.”, pubblicata nel BUR della Regione del Veneto n.92 dell'11/07/2025, all’Allegato C si applicano le modifiche alla DGR n. 293/2025 (Allegato A) di Condizionalità Rafforzata per il Veneto per l'anno 2025, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3532 del 24 aprile 2025 per il CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Articoli 4 e 5 - (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
_______________________________________________________________
CGO1 – “Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati”
La Condizionalità Rafforzata comprende, tra l’altro, l’obbligo di rispetto del nuovo CGO1 “Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati”.
Il DDR n. 222 del 15 giugno 2023 approva e definisce i criteri generali e le procedure per la registrazione delle fertilizzazioni richieste nell’ambito del CGO1 di Condizionalità Rafforzata. In particolare, contiene gli strumenti operativi finalizzati alle registrazioni delle fertilizzazioni dei prodotti contenenti fosforo, immessi sul mercato ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 e Reg. n. 2019/1009, nonché definisce le disposizioni che rafforzano quanto già introdotto dal Quarto Programma d’Azione nitrati (DGR n. 813/2021).
BCAA4 (ex BCAA1) – “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”
- Impegno a) divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari su terreni adiacenti ai corsi d’acqua - “fascia di rispetto”
Il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., definisce le modalità applicative della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata e - relativamente all’impegno a) – conferma l’osservanza di una fascia di rispetto pari a 5 metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d’acqua, in cui è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante e prodotto fitosanitario.
Rispetto al passato, infatti, la nuova BCAA4 estende il divieto di 5 metri a tutti i corsi d’acqua nella medesima fascia di rispetto dei fertilizzanti anche alla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Programma d’Azione dei Nitrati (DGR n. 813/2021 – Allegato A) sia stabilita una larghezza superiore, quest’ultima prevale sulla fascia di rispetto di 5 metri.
- Impegno b) Costituzione/non eliminazione fascia inerbita
Il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., nel definire le modalità applicative della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata - relativamente all’impegno b) - conferma i criteri applicativi già in vigore in Italia dal 2014, secondo i quali l’ampiezza della fascia inerbita può variare in ragione dei parametri di stato ecologico e chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi, canali e laghi. La nuova disposizione rafforza le ampiezze di fascia inerbita da mantenere a partire dal ciglio di sponda, perché impone un’ampiezza di fascia inerbita di 5 metri, laddove in passato era prevista di 3 metri.
Con DDR n. 79 del 16 marzo 2023 sono state aggiornate le indicazioni regionali riguardanti l’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita e sono segnalati gli aggiornamenti intervenuti.
Nel portale regionale PIAVe, nell’apposita sezione dedicata http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia, è possibile individuare, con Tavole cartografiche di dettaglio suddivise per Provincia, i corpi idrici superficiali monitorati soggetti al vincolo di costituzione/mantenimento della fascia inerbita dell’impegno b) della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata.
INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI E DEI CORPI IDRICI MONITORATI (WISE)
Attraverso il Geoportale Agroambiente è possibile visualizzare sia l’intero reticolo idrografico superficiale regionale, sia il reticolo idrografico superficiale regionale monitorato da ARPAV (corpi idrici WISE), da considerare per l’ottemperanza di Criteri e Norme di Condizionalità Rafforzata.

Al seguente LINK è possibile reperire tutte le informazioni utili per la visualizzazione del layer del grafo idrico di interesse e le funzionalità messe a disposizione.


