Condizionalità Rafforzata - Anno 2026

Disposizioni applicative

L'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata nel nostro Paese da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e da Regioni e Province autonome

Nella Programmazione PAC 2023-2027 la Condizionalità Rafforzata mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 e CGO 8).

Inoltre, nel caso in cui l’azienda beneficiaria detenga un allevamento, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all’interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata. Gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

NEWS

La Commissione europea, nell’operare ulteriori adeguamenti mirati ai Regolamenti sui piani strategici della PAC nell’ottica di rafforzare la competitività, promuovere l’innovazione, riducendo e semplificando gli oneri amministrativi, già a partire dall’anno di domanda 2026, emana il Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando e semplificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2026 sono contenute nel Decreto MASAF del 17.6.2026, n. 292670 (in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo) che disciplina il regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi dando modo ai beneficiari di fruire delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento.

Tra le semplificazioni approvate in vigore dal 1° gennaio 2026 si evidenzia:

  • la possibilità di considerare conformi ai requisiti delle norme BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”, BCAA3 “Divieto di bruciare le stoppie”, BCAA4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, BCAA5 “Gestione delle lavorazioni del terreno”, BCAA6 “Copertura minima del suolo” e, come di prassi, BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”, le unità di produzione biologica, certificate e in conversione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848;
  • la possibilità degli agricoltori e dei piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, la cui azienda ha una superficie ammissibile ai pagamenti (non più la superficie agricola dichiarata) non superiore a 10 ettari, di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni;
  • la possibilità degli agricoltori con una dimensione massima dell’azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”;
  • l’aumento del valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018 all’interno della norma BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”.

Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è scaduto e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente.

Per l’anno 2026 la Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato con DGR n. 581 del 24.6.2026 le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Rispetto all’anno 2025, la DGR n. 581/2026 tiene conto degli aggiornamenti normativi regionali e nazionali, con particolare riferimento al DM del 17.6.2026, di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/2649.

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Con DGR n. 754 del 8 luglio 2025 Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3532, pubblicata in data 24 aprile 2025 che determina le modifiche alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021, riguardante la disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione Nitrati per le zone vulnerabili ai nitrati, e che comporta le modifiche alla DGR n. 837 del 4 luglio 2023 e alla DGR n. 293 del 24 marzo 2025.”pubblicata nel BUR della Regione del Veneto  n.92 dell'11/07/2025all’Allegato C  si applicano le modifiche alla DGR n. 293/2025 (Allegato A) di Condizionalità Rafforzata per il Veneto per l'anno 2025, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3532 del 24 aprile 2025 per il CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Articoli 4 e 5 - (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

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CGO1 – “Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati”

La Condizionalità Rafforzata comprende, tra l’altro, l’obbligo di rispetto del nuovo CGO1 “Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati”.

Il DDR n. 222 del 15 giugno 2023 approva e definisce i criteri generali e le procedure per la registrazione delle fertilizzazioni richieste nell’ambito del CGO1 di Condizionalità Rafforzata. In particolare, contiene gli strumenti operativi finalizzati alle registrazioni delle fertilizzazioni dei prodotti contenenti fosforo, immessi sul mercato ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 e Reg. n. 2019/1009, nonché definisce le disposizioni che rafforzano quanto già introdotto dal Quarto Programma d’Azione nitrati (DGR n. 813/2021).

 

 

BCAA4 (ex BCAA1) – “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”

  • Impegno a) divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari su terreni adiacenti ai corsi d’acqua - “fascia di rispetto”

​Il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., definisce le modalità applicative della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata e - relativamente all’impegno a) – conferma l’osservanza di una fascia di rispetto pari a 5 metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d’acqua, in cui è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante e prodotto fitosanitario.

Rispetto al passato, infatti, la nuova BCAA4 estende il divieto di 5 metri a tutti i corsi d’acqua nella medesima fascia di rispetto dei fertilizzanti anche alla distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Programma d’Azione dei Nitrati (DGR n. 813/2021Allegato A) sia stabilita una larghezza superiore, quest’ultima prevale sulla fascia di rispetto di 5 metri.
 

  • Impegno b) Costituzione/non eliminazione fascia inerbita

​Il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., nel definire le modalità applicative della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata - relativamente all’impegno b) - conferma i criteri applicativi già in vigore in Italia dal 2014, secondo i quali l’ampiezza della fascia inerbita può variare in ragione dei parametri di stato ecologico e chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi, canali e laghi. La nuova disposizione rafforza le ampiezze di fascia inerbita da mantenere a partire dal ciglio di sponda, perché impone un’ampiezza di fascia inerbita di 5 metri, laddove in passato era prevista di 3 metri.

Con DDR n. 79 del 16 marzo 2023 sono state aggiornate le indicazioni regionali riguardanti l’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita e sono segnalati gli aggiornamenti intervenuti.

Nel portale regionale PIAVe, nell’apposita sezione dedicata http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia, è possibile individuare, con Tavole cartografiche di dettaglio suddivise per Provincia, i corpi idrici superficiali monitorati soggetti al vincolo di costituzione/mantenimento della fascia inerbita dell’impegno b) della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata.

 

INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI E DEI CORPI IDRICI MONITORATI (WISE)

Attraverso il Geoportale Agroambiente è possibile visualizzare sia l’intero reticolo idrografico superficiale regionale, sia il reticolo idrografico superficiale regionale monitorato da ARPAV (corpi idrici WISE), da considerare per l’ottemperanza di Criteri e Norme di Condizionalità Rafforzata.

Al seguente LINK  è possibile reperire tutte le informazioni utili per la visualizzazione del layer del grafo idrico di interesse e le funzionalità messe a disposizione.