Gestione del potenziale viticolo veneto
Normativa di riferimento
- Reg. UE 1308/2013
- Legge n. 238/2016
- Decreto min. n. 12272/2015 (abrogato)
- Dgr n. 2257/2003
- Dgr. n. 291/2010
- Decreto Direzione Agroalimentare n. 131/2017
- DGR 110/2021
- DDR 138/2021
- DGR n. 55 del 25 gennaio 2022
- DDR n. 101/2022
- Decreto min. n. 649010 del 19 dicembre 2022
- DGR n. 71 del 26 gennaio 2023
A partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, il potenziale viticolo soggiace al cosiddetto Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che prevede che i vigneti di uva da vino possano essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione all’impianto in attuazione al Reg. UE 1308/2013 e alle collegate specifiche nazionali definite dal DM 12272/2015. Ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa di settore, le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili ad altra azienda.
Il conduttore che intende richiedere un’autorizzazione per un nuovo impianto presenta richiesta tramite gli applicativi dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) secondo le modalità definite dal DM quadro n. 12272/2015 e dalle relative disposizioni nazionali di applicazione definite da AGEA stessa.
Ai sensi del Reg. UE 1308/2013, ogni superficie vitata della Regione del Veneto è soggetta all’iscrizione e all’aggiornamento nel catasto viticolo regionale (Schedario Viticolo Veneto) e la sua iscrizione rappresenta presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo e per accedere alle misure strutturali e di mercato previste dalla normativa di settore.
Accanto allo Schedario viticolo, agisce l’Elenco delle varietà di uva da vino utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli (allegato A alla DGR n. 2257/2003 aggiornato da ultimo con il DDR n. 51/2023 - Allegato A) che, per ogni unità amministrativa provinciale, riporta le varietà autorizzate alla coltivazione classificandole in:
- “varietà idonee alla coltivazione” (suddivise tra “consigliate” ed “ammesse”);
- “varietà in osservazione”;
- “varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 33 comma 6 della Legge 238/2016”;
Con esclusione degli impianti vitati con finalità sperimentali e di ricerca (la cui gestione è coordinata tra Regione del Veneto ed Enti istituzionali di ricerca) e degli impianti destinati al consumo familiare (estensione massima pari a 1.000 mq), qualsiasi superficie vitata è realizzata con varietà autorizzate per la Provincia.
La gestione del potenziale è affidata dalla Regione del Veneto all’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di ente strumentale mentre alla Regione rimangono in capo i compiti di coordinamento ed indirizzo.
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Per informazioni:
P.O. Produzioni vitivinicole – Dott. Nicola Barasciutti: 0412795560 - nicola.barasciutti@regione.veneto.it
Direttore U.O. competitività imprese agricole - Dott. Alberto Andriolo: 041 2795571 – alberto.andriolo@regione.veneto.it
Francesco D'Arsiè: 041-2795658 - francesco.darsie@regione.veneto.it
Igor Gladich: 041 - 2795675 - igor.gladich@regione.veneto.it
Roberta Miele: 041 - 2795558 – roberta.miele@regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 07 aprile 2023