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Registro dei Comuni onorari del Veneto

 


Con la Legge Regionale 12 settembre 2017 n. 30 è stato istituito il registro dei Comuni onorari del Veneto ed è stato istituito il Premio per il Comune Onorario veneto dell’Anno. Si tratta di un premio previsto per quel comune, iscritto al citato registro, che si sia contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta nel mondo.
Con D.G.R. n. 244 del 6 marzo 2018 sono state fissate le modalità e i requisiti di iscrizione al Registro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale. 
 

Requisiti di iscrizione al Registro
Possono essere iscritti al Registro i Comuni d’Italia, ad esclusione dei Comuni del Veneto, e i Comuni di altri paesi del mondo, che presentano i seguenti requisiti:

1) la presenza nel territorio comunale di una comunità di veneti, intendendosi per tale una organizzazione di almeno 50 persone, legate tra loro da un vincolo associativo, che siano emigrate dal Veneto o discendenti di emigrati dal Veneto. Tali organizzazioni/ associazioni presenti nel territorio comunale devono avere quale principale finalità statutaria la salvaguardia e la promozione dell’identità storica del popolo e della civiltà veneta e la valorizzazione delle singole comunità venete. Laddove la richiesta promani da un Comune estero nel quale è presente un circolo iscritto al registro regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 2/2003, detto requisito si intende soddisfatto;

2) la realizzazione nel territorio comunale di almeno due eventi e/o manifestazioni legati alla lingua, alle tradizioni, agli usi e ai costumi della cultura veneta, nell’anno in cui viene presentata richiesta di iscrizione, o nel biennio precedente;

3) la sussistenza di rapporti con Comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre regioni d’Italia e di altri paesi del mondo.

Modalità e documentazione
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Sindaco del Comune (per quanto riguarda gli stati esteri, la figura al vertice dell’amministrazione comunale e legale rappresentante dell’ente) e accompagnata da un suo documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata con una delle seguenti alternative modalità :

• A mezzo posta: Regione del Veneto

DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT
U.O. Attività Culturali e Spettacolo

Sede: Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 VENEZIA


• A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
PEC: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

corredata della seguente documentazione:

A) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organizzazione/associazione avente sede nell’ambito del territorio comunale, con traduzione giurata in lingua italiana se redatti in altra lingua. Nel caso di circolo iscritto al registro regionale di cui all’ art.18 della L.R.n.2/2003, gli atti suddetti dovranno essere inviati qualora non già in possesso dell’amministrazione regionale o qualora modificati;

B) un elenco dei soci dell’ dell’organizzazione/associazione, sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di circolo iscritto al registro regionale di cui all’ art.18 della L.R.n.2/2003, l’elenco dovrà essere inviato qualora modificato rispetto a quello già trasmesso all’amministrazione regionale;

C) una relazione, sottoscritta dal Sindaco (per quanto riguarda gli stati esteri, la figura al vertice dell’amministrazione comunale e legale rappresentante dell’ente), esplicativa dell’attività svolta e dei rapporti intercorsi con Comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre regioni d’Italia e di altri paesi del mondo. Detta relazione deve essere supportata da idonea documentazione costituita, a titolo esemplificativo, da accordi formali, brochure, locandine, volantini, dai quali sia possibile evincere la data (giorno, mese, anno) e comprovanti quanto dichiarato in ordine all'attività e ai rapporti descritti.

A seguito dell’entrata in vigore il 25.05.2018 del GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati – a tutela degli interessati vengono rese pubbliche le informazioni di cui all’art. 14 “Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato”.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, completa della prescritta documentazione.

Registro dei Comuni onorari del Veneto  



Data ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2022