Autorizzazione apertura ambulatori, case ed istituti di cura, gabinetti di analisi, case o pensioni per gestanti

ATTENZIONE

Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 36 del 17.12.2007 le tasse previste dalla presente voce non sono piů applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Autorizzazione per aprire e mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

1. per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

 Tassa di rilascioTassa annuale
se l'istituto ha non più di 50 posti letto€     722,52€    361,52
se l'istituto ha non più di 100 posti letto€  1.666,09€    833,04
se l'istituto ha più di 100 posti letto€  4.164,19€  2.082,35

2. per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico:

Tassa di rilascio         Tassa annuale             

€  139,44

€    69,72

- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).

Nota:

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.



Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014