Autorizzazione apertura ambulatori, case ed istituti di cura, gabinetti di analisi, case o pensioni per gestantiATTENZIONE Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 36 del 17.12.2007 le tasse previste dalla presente voce non sono piů applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Autorizzazione per aprire e mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854): 1. per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:
2. per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico:
- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e). Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione. Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti. Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa. Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. |
Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014