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Amianto

Per gli  approfondimenti relativi al Piano di Lavoro, alla notifica, alla relazione annuale per attività che determinino esposizione all'amianto, alle modalità per la restituibilità degli ambienti, alla sorveglianza sanitaria per ex esposti e all'adozione del registro degli esposti, si invita a consultare il sito dell'Azienda ULSS di competenza per utilizzare, qualora presente,  la specifica modulistica  
  
 


Obbligo di comunicazione

Il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio che viene a conoscenza della presenza di amianto friabile nell’edificio, ha l’obbligo (art. 12 DPR 8/8/1994) di darne comunicazione all’ARPAV.
Ai fini del censimento della presenza di amianto nel territorio regionale, all’atto della comunicazione dovranno essere forniti i seguenti dati:
a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; telefono; denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore); sede; codice fiscale/partita IVA; telefono, telefax;

b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di prefabbricato; prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale; interamente metallico; in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione.

c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(indicare il tipo di materiale e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali

L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione all’ARPAV è soggetta a sanzioni amministrativa e costituisce fonte di responsabilità del proprietario o amministratore per inosservanza delle attribuzioni ex art. 1130 cod. civ.
Nel caso vi sia il sospetto che nell’edificio vi sia presenza di amianto, dovrà essere affidata la verifica ad un tecnico qualificato. Le eventuali analisi di materiali prelevati dovranno essere effettuate presso laboratori in possesso di specifica certificazione di qualità.
Se l’individuazione di amianto avviene nel corso di interventi di manutenzione, si dovranno sospendere i lavori e il proprietario/amministratore, dovrà darne comunicazione all’ARPAV. Per il proseguimento delle attività si applicheranno i contenuti del capo III del D.Lgs. 81/2008 relativo alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
 



Data ultimo aggiornamento: 07 marzo 2016