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Tintolavanderia

 

Definizione ed esercizio dell’attività

Esercita l'attività professionale di tintolavanderia l'impresa che esegue trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate all'esercizio professionale dell'attività di tintolavanderia, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.
Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte riportate nella etichettatura dei prodotti tessili fermo restando, naturalmente, l’obbligo di usare la diligenza specifica (perizia professionale) richiesta per l’esercizio di un’attività professionale ai sensi dell’art. 1176, comma 2, del Codice Civile.
Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale prevista dall’articolo 2 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia

 

Requisiti del Responsabile tecnico

Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) aver frequentato corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività. Per quanto attiene ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado e universitari, i titoli di studio abilitanti sono stati definiti nel documento n. 12/185/CR6/C9 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 20 dicembre 2012;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
     1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
     2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
     3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.


Percorsi formativi

I percorsi formativi necessari al conseguimento dell’idoneità professionale da parte del Responsabile Tecnico sono disciplinati nella Regione del Veneto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 7 aprile 2016. e dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 600 del 23 aprile 2019
Possono accedervi coloro che hanno compiuto 18 anni e che hanno assolto il diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale secondo la normativa vigente. 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
Ai corsi possono accedere anche cittadini stranieri in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, attestabile attraverso uno dei seguenti titoli:
- diploma di licenza media conseguito in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto (nelle sessioni di gennaio e giugno 2009);
- certificato di competenza linguistica rilasciato dai seguenti  Enti certificatori almeno di livello A2:  Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. 
 Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e abilitati alla organizzazione dei corsi di formazione riconosciuti clicca qui  (cartella "approvazione dei progetti formativi" ).
 

Per informazioni di carattere generale in merito ai corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.

 

Lavanderia a gettone (o self service)
Una lavanderia ad acqua self-service è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni ed eventualmente i prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.
Presso tali lavanderie non vengono effettuati i lavaggi a secco o trattamenti di macchiatura, stireria, ecc.. L’assenza di tali trattamenti fa si che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente non necessita la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, come invece previsto per le imprese di tintolavanderia.


Apertura dell’attività
L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si intende svolgere l’attività. E’ obbligo osservare le norme urbanistiche, edilizie, ambientali e di destinazione d'uso vigenti per i locali sede di esercizio dell'attività.



Normativa
- Legge n. 84 del 22 febbraio 2006  e s.m.i
- Legge regionale n. 24 del 6 luglio 2012, art. 34
- Legge regionale n. 27 del 7 novembre 2013

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 07 aprile 2016: "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006."
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 600 del 23 aprile 2019


 

Contatti: Direzione Industria artigianato commercio e servizie e internazionalizzazione delle imprese
Tel. 041 279 4250 - 4251 - E-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 29 novembre 2023