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Addetti alla Sicurezza Lavoro

 

 

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce quali siano i requisiti formativi e professionali che il datore di lavoro, nonché le persone da esso individuate come addetti (ASPP) e responsabili (RSPP) dei servizi di protezione e prevenzione dei rischi debbano avere per poter svolgere i relativi compiti.

In attuazione dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 128/CSR del 7 luglio 2016, la Regione del Veneto ha disciplinato i precorsi formativi e di aggiornamento con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 luglio 2016, poi integrata con il Decreto Dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022, differenziandoli in base alla tipologia delle figure di preposti e allo specifico settore di attività. 

 

 

Percorsi per la formazione di "ASPR/RSPP"

Sono previsti tre moduli formativi:

  • Modulo A: corso base per lo svolgimento delle funzioni di ASPP ed RSPP, ha durata di 28 ore ed è propedeutico agli altri moduli. Può essere svolto in modalità e-learning;
  • Modulo B: correlato alla natura dei rischi presenti del luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è anch’esso necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.  Questo modulo ha durata di 48 ore che sono esaustive per tutti i settori produttivi ad eccezione delle macrocategorie ATECO A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), B (estrazione di minerali da cave e miniere), F (Costruzioni), Q (86.1 Servizi ospedalieri e 87 Servizi di assistenza sociale residenziale) , C (19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti della raffinazione del petrolio e 20 Fabbricazione di prodotti chimici), per le quali deve essere integrato da percorsi di specializzazione
  • Modulo C: della durata di 24 ore, è specifico per le sole funzioni di RSPP.

I contenuti minimi dei moduli sono riportati nell’Allegato A dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016
Al termine di ciscun modulo sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza agli utenti che avranno partecipato ad almeno il 90% del monte ore previsto e superato la prova di valutazione finale. 

 

 

Percorso formativo e di aggiornamento per lo svolgimento dei compiti del "DLSPP"

Per il datore di lavoro che svolga compiti di prevenzione e protezione dei rischi sono previsti fino a tre moduli di differente livello di rischio:

- modulo rischio basso: 16 ore;
modulo rischio medio: 32 ore;
modulo rischio alto: 48 ore.

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun intervento, è somministrata una verifica finale finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- professionali.

Al termine di ciascun intervento sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza agli utenti che hanno superata la prova di verifica finale.

I percorsi formativi hanno differente durata e contenuti in funzione dello specifico settore di attività e del conseguente livello di rischio.
 

 

Percorsi di aggiornamento

Gli interventi di aggiornamento concorrono al raggiungimento del monte ore di aggiornamento da effettuarsi nel quinquennio, in coerenza con l’ordinamento vigente, e sono rivolti sia a RSPP che ad ASPP e DLSPP.

I contenuti dei moduli formativi fanno riferimento a:

- il settore produttivo
- le novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia
- le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

Ciascun intervento di aggiornamento è realizzabile attraverso un percorso formativo o un intervento seminariale. I percorsi formativi e gli interventi seminariali hanno durata minima di 4 ore. 

L’attestazione relativa alla frequenza di percorsi di aggiornamento consiste nel rilascio di attestati con indicazione del monte ore frequentato (utile in caso di diluizione del monte ore obbligatorio nel quinquennio).

 


Destinatari

I destinatari dei percorsi formativi sono:

a) soggetti che non hanno mai esercitato la professione di ASPP o RSPP, i quali devono essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità con accesso all’Università) e frequentare interamente i corsi di formazione suddivisi in modulo A, B e C, quest’ultimo obbligatorio unicamente per i soggetti che intendono svolgere l’attività di RSPP;
b) soggetti che hanno già svolto o svolgono tali funzioni;
c) DLSPP che intendono svolgere, nei casi previsti dalla legge, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

In caso di titoli di studio conseguiti all'estero, è necessario presentare: 
 la Dichiarazione di Valore o l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA nel caso di titoli di studio analoghi a titoli di diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea italiani;
- la Dichiarazione di Valore nel caso di titoli di satudio analoghi al diploma di scuola secondaria di primo grado italiano. 
Ne sono esentati i citttadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia. 

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.
A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri che hanno conseguito un titolo di studio italiano o, in sua assenza, possono esibire la certificazione di competenza linguistica di livello B2 standard da parte di uno degli enti certificatori (Società Dante Alighieri, Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena).

Per ciascuna categoria di destinatari è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi acquisiti con conseguente esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo.

Possono essere riconosciuti dei crediti professionali e formativi secondo quanto disciplinato dagli Accordi presi in Conferenza Stato-Regioni.

 

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e abilitati alla organizzazione dei corsi di formazione riconosciuti clicca qui (cartella "approvazione dei progetti formativi").  

 

Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP.

 

 

Normativa

- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai asensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, sancito in data 21 dicembre 2011 n. 223/CSR;

- DM del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" (G.U. n. 65 del 18 marzo 2013);

- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 luglio 2016.

- Decreto del Direttore della Direzione formazione e Istruzione n.  1286 del 9 novembre 2022.

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Data ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2024