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Accesso civico "generalizzato"

 Il diritto di accesso civico generalizzato è il diritto attivabile da chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
 Le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato derivano dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l'attuale ordinamento (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

Istanza

L’istanza può essere presentata da chiunque, non occorre indicare  alcuna motivazione,  specificando  i  documenti e i dati che interessano, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità in corso di validità,  utilizzando l’apposito modello on line come di seguito indicato:

 

modello di richiesta accesso civico generalizzato (formato. docx - 34 KB)

modello di richiesta accesso civico generalizzato (formato .odt - 27  KB)

modello di richiesta accesso civico generalizzato (formato. pdf - 479 KB)

L'inoltro  dell'istanza può essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità:

1) alla struttura regionale competente (Direzione o Struttura di Progetto/Struttura Temporanea), cioè quella che detiene i dati o i documenti da fornire, individuabile sul sito internet all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/guest/uffici-regionali;

2) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

L’istanza può essere trasmessa agli uffici suindicati, oltre che per posta o fax, anche per via telematica all’indirizzo e-mail accessocivico@regione.veneto.it o mediante PEC alla struttura regionale competente, precisando nell’oggetto “accesso civico generalizzato”.  Non sono ammesse richieste telefoniche.

Il rilascio dei documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Nel momento in cui  l’amministrazione risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei documenti ed informazioni in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. Inoltre, in caso di invio per posta con raccomandata A/R, devono essere previamente rimborsati i costi di invio.


Risposta all'istanza: accoglimento e diniego

 L’ufficio competente (la Direzione o la Struttura che detiene i dati e i documenti) deve fornire una risposta all’istanza nel termine di 30 giorni come indicato dalla normativa, con la comunicazione espressa dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
 Tali termini sono sospesi (fino a un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.
 I soggetti controinteressati possono presentare - anche per via telematica - una eventuale e motivata opposizione all’accesso generalizzato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato.

 In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nel termine, l’ interessato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
 In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al Garante dei Diritti della Persona della Regione Veneto o al TAR del Veneto, notificando il ricorso anche all’amministrazione regionale.
Il Garante dei Diritti della Persona, si deve pronunciare entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell’amministrazione, ne deve informare il richiedente e darne comunicazione all’amministrazione.
 Ove l’amministrazione non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Garante, l’accesso è consentito.

Avverso la decisione dell’amministrazione ovvero a quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o a quella del Garante dei Diritti della Persona, il controinteressato può proporre ricorso al TAR del Veneto ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 104/2010.


Normativa :

Deliberazione della Giunta Regionale n. 408 del 6/4/17 - "D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Disciplina in materia di accesso e istruzioni operative."

Legge n. 241  del 7/8/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018, modificato con decisione del Consiglio del 3.02.2021. 

 



Data ultimo aggiornamento: 18 maggio 2023