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Consigliera di Parità

Secondo il Codice delle pari opportunità del 2006, la consigliera è “chiamata a svolgere funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro” e ad intraprendere “ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici”.
Nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale ed ha l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui venga a conoscenza nell’ambito delle materie di sua competenza.
Prevista a livello nazionale, regionale e provinciale, la consigliera deve possedere “requisiti di specifica e comprovata competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro” ed è nominata con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità, su designazione delle Regioni e delle Province (rispettivamente per le regionali e le provinciali). Dura in carica 4 anni e può essere confermata per non più di due volte.
Le consigliere sono completamente autonome e non dipendono, come in genere si è portati a ritenere, dalla Regione o dalle Province, anche se questi enti sono tenuti a mettere a disposizione ufficio, personale, strumentazione ed altre attrezzature necessarie.

Compiti

Nell’azione della consigliera si intrecciano l’attività di contrasto, assistenza, consulenza e intervento (sino alla soluzione del caso ed al ripristino delle condizioni di legalità) e l’attività di prevenzione e rimozione delle cause di discriminazione. Vale a dire informazione, formazione, promozione di ricerche, rimozione di cause e di ostacoli alla piena esplicazione della parità, mediante la lotta contro gli stereotipi di natura sessuale, presenti sin dai primi anni di età, ed il perseguimento della condivisione fra uomo e donna del lavoro di cura e della conciliazione fra tempi di lavoro e tempi di vita.
All’interno dei compiti specifici, ed al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia l’articolo 15 del Codice prevede:

  • la rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, attività dirette alla conoscenza di fatti, situazioni, fenomeni e, ovviamente, norme legislative e contrattuali, all’insegna dell’esigenza di “conoscere per operare” in modo consapevole, adeguato ed efficace: ciò avviene per mezzo di analisi, studi e ricerche;
  • la promozione, realizzazione e verifica di progetti di azioni positive;
  • le politiche attive del lavoro e della prevenzione per affermare la dimensione di genere: accordi con le parti sociali, formazione, consulenza, partecipazione a tavoli istituzionali.

In questo contesto si colloca il Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile che le aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti, con sede nella regione, sono tenute - a pena di sanzione - a redigere ed a trasmettere alla consigliera regionale. Una documentazione  dello stato del mercato del lavoro, sia complessivo sia distinto a seconda del genere, nei seguenti aspetti specifici: professioni, stato delle assunzioni,  formazione e promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento della Cassa integrazione guadagni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, retribuzione effettivamente corrisposta (articolo 46 del Codice delle pari opportunità).
La consigliera è chiamata anche a svolgere attività diretta alla diffusione della cultura e delle tematiche di genere, di esperienze e  buone prassi, a partire dalla conoscenza della figura e dei compiti della consigliera di parità: convegni e strumenti culturali (pubblicazioni, prodotti multimediali e sito web).
L’indicazione dei compiti in modo specifico e l’ampiezza del contesto al quale si riferiscono, inducono a sgombrare il campo dal luogo comune secondo il quale i problemi relativi alle pari opportunità sono problemi specifici e particolari che riguardano le donne, separati dai problemi generali del lavoro. Al contrario risulta evidenziato l’obiettivo del mainstreaming che, da oltre vent’anni, l’Unione europea pone a sostegno della sua strategia per promuovere la parità. Vale a dire che la dimensione di genere si deve integrare - letteralmente “deve stare in mezzo alla corrente principale” - nell’intera gamma delle attività che hanno per oggetto il mercato del lavoro e l’economia, quelle normative e quelle gestionali, pubbliche e private, ai vari livelli: europeo, nazionale regionale.

Contrasto delle discriminazioni

Il Codice delle pari opportunità non contempla il quadro completo delle iniziative e delle azioni che la consigliera può intraprendere quando si trova di fronte ad un caso di presunta discriminazione, ma si limita ad indicarne soltanto alcune - in particolare, e in modo esplicito ed articolato, l’azione in giudizio - alle quali è possibile ricorrere quando ogni altro tentativo sia risultato vano.
Un percorso che può essere articolato nei seguenti passaggi: iniziative a carattere informale, tentativo di conciliazione informale davanti alla consigliera, tentativo di conciliazione extragiudiziale davanti alla Commissione provinciale di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro, azione giudiziale.
Le consigliere provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di intervenire in giudizio innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al TAR, su delega della persona che vi ha interesse ovvero di intervenire nei giudizi promossi dall’interessata stessa.
Le consigliere di parità regionali, in particolare, sono legittimate a proporre azioni in giudizio avverso le discriminazioni di carattere collettivo.

Nello svolgimento della sua attività risultano molto importanti i rapporti con altri soggetti pubblici del territorio di competenza (Assessorati al lavoro della Regione e degli enti locali, Direzioni regionale ed provinciali del lavoro) e la  partecipazione come componente di diritto alla attività di Commissioni, comitati ed altri organismi pubblici.

All’Ufficio della Consigliera di parità possono rivolgersi per informazioni, consulenza ed assistenza anche legale, lavoratori e cittadini, enti pubblici, aziende e associazioni di categoria, sindacati.

Lucia Basso, Consigliera di Parità della Regione Veneto

CONSIGLIERA REGIONALE

Sandra Miotto - effettiva
Mirta Corrà - supplente

Telefono 041 2794410 - 4411 - 4412 Fax 041 2794426

Sito web www.consiglieraparitaveneto.it/files/index.htm
Email consigliera.parita@regione.veneto.it

CONSIGLIERE PROVINCIALI

Belluno

Laura Turchetto - effettiva
Giovanna Galifi - supplente

Telefono  338 7181609

Sito web  Provincia di Belluno - Consigliere di Parità
Email consiglieraparita@provincia.belluno.it

Padova

Veronese Ivana – effettiva
Scalori Marina - supplente

Telefono  049 8201029  Fax 049 8201010

Sito web alla Provincia di Padova - Consigliere di Padova
Email consigliera.parita@provincia.padova.it

Rovigo

Annamaria Barbierato - effettiva 
Chiara Mazzocco - supplente

Telefono 0425 386441 Fax 0425 386441

Sito web alla Provincia di Rovigo  
Email  consigliera.parita@provincia.rovigo.it 

Treviso

Comin Valentina – effettiva 
Maria Rosa Battan – supplente

Telefono 0422 656640

Email consiglieraparita@provincia.treviso.it

Venezia

Federica Vedova - effettiva
Annalisa Vegna - supplente

Telefono  041 2501356 Fax  0412501381
 
Sito web Provincia di Venezia
E mail: consigliera.parita@provincia.venezia.it

Verona

Perini Maria Luisa - effettiva
Muchon Giusy - supplente

Telefono  045 9288885

E mail: consigliera.parita@provincia.vr.it

Vicenza

Trentin  Maria Irene – effettiva 
Lovisetto Mioni Ester – supplente

Telefono  0444 908377

Sito web Provincia di Vicenza  
Email consigliere.parita@provincia.vicenza.it

CONSIGLIERA NAZIONALE

Alessandra Servidori - effettiva

Tel. 06 46832843 - 2629 - 2726 -2560 -2562 -4143
Fax 06 46834022
E.mail consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it


 



Data ultimo aggiornamento: 24 dicembre 2012