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FAQ - Domande frequenti sulla nuova disciplina dei tirocini

DGR 1324 del 23 luglio 2013 a cura della Sezione Lavoro della Regione del Veneto
 

1. DA QUANDO SI APPLICA LA NUOVA DISCIPLINA?

La nuova disciplina dei tirocini è entrata in vigore il 31 agosto 2013, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della DGR 1324/2013. Tutti i tirocini attivati, che sono iniziati dopo il 31 agosto 2013 devono seguire unicamente la disciplina della DGR 1324/2013 e non più la DGR 337/2012.

2. A QUALI TIROCINI SI APPLICA LA DISCIPLINA DGR 1324/2013?

La nuova disciplina si applica in generale a tutte le esperienze formative che si realizzano in una sede operativa di un datore di lavoro situato nel territorio della Regione del Veneto e sono di carattere extracurriculare.
Quindi i tirocini, o stage, work experience, o internship, traineeship o con altri nomi con i quali si intende sempre indicare un’esperienza formativa che si svolge in ambiente di lavoro presso una sede operativa in Veneto devono seguire la nuova normativa (DGR 1324/2013).
Non è rilevante il domicilio o la residenza del tirocinante.
I tirocini che rientrano nella disciplina DGR 1324/2013, comunemente chiamati “extracurriculari”, si distinguono in
• tirocini formativi e di orientamento: tipologia di tirocinio riservata solamente ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studi nell’anno (qualifica professionale, diploma, laurea, master di università, dottorato).
• tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: tipologia di tirocinio rivolta a soggetti disoccupati, che abbiano acquisito lo status di disoccupato al CPI. Il soggetto che ha conseguito un titolo di studio nell’anno può essere avviato in tirocinio formativo o di orientamento o in alternativa anche di inserimento lavorativo purché in quest’ultimo caso si trovi nello stato di disoccupato;
• tirocini estivi e di orientamento: tipologia di tirocinio destinata a studenti regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione e/o formazione. Tali tirocini possono essere promossi da CPI, Università, Istituzioni Scolastiche di secondo grado, Enti accreditati alla formazione professionale per i propri allievi.
ATTENZIONE: Questa tipologia di tirocinio può essere facilmente confusa con il tirocinio curriculare: per entrambe le tipologie di tirocinio l’esperienza si svolge all’interno di un percorso di istruzione e/o formazione, i soggetti che possono svolgere la funzione di promotori sono gli stessi (tranne il CPI che può attivare solo tirocini estivi). Le finalità per l’attivazione delle due tipologie di tirocinio sono un po’ diverse, ma non così nette da essere determinanti, soprattutto nella realizzazione concreta, pratica del tirocinio: il tirocinio curriculare si svolge per consolidare quanto appreso nel percorso di studi, per realizzare momenti di alternanza scuola lavoro anche se, a seguito di questa esperienza, non è previsto che derivano allo studente il riconoscimento di crediti formativi, mentre il tirocinio estivo ha soprattutto finalità di orientative per consentire allo studente di sperimentarsi in professioni altre da quelle per le quali si sta preparando presso la scuola o Università. Differenze importanti invece si riscontrano sotto gli aspetti adempimentali: per la realizzazione di un tirocinio curriculare non si è tenuti all’obbligo di invio delle Comunicazioni Obbligatorie e non vi è obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione, per la realizzazione di tirocini estivi e di orientamento si è tenuti all’invio delle Comunicazioni Obbligatorie ed è dovuta l’indennità di partecipazione.

2 bis quando è attivabile un tirocinio di inserimento lavorativo?

(aggiornamento settembre 2016)

Requisito per l’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo è lo stato di disoccupazione. La recente riforma del D.lgs 150/2015 ha soppresso l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione per reddito e titolari di un rapporto di lavoro anche a basso reddito sono stati ricondotti allo status di occupati. Il tirocinio di inserimento lavorativo non può essere promosso a favore di lavoratori che risultano occupati. Nella Circolare del Ministero del lavoro e PS n. 34 del 23 dicembre 2015 è previsto che sia rilevante lo stato di disoccupazione al momento dell’avvio della misura di politica attiva, dell’attivazione del tirocinio, mentre è irrilevante se lo status è perduto durante l’esperienza di tirocinio. Si veda la Faq n. 31 per la compatibilità tra esperienza di tirocinio e attività lavorativa.
Il tirocinio di inserimento lavorativo è promuovibile per i disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015. Inoltre può essere attivato, ai sensi della disciplina della DGR 1324/2013 anche per i lavoratori sospesi (in cassa integrazione a zero ore) e ai sensi delle modifiche intervenute con il D.lgs 150/2015 art. 19 comma anche per i lavoratori a rischio di disoccupazione. In tale ultima tipologia di lavoratori si ricomprendono i lavoratori che hanno già ricevuto la comunicazione di licenziamento, e sono ancora in pendenza del periodo di preavviso.

3. A QUALI TIROCINI NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLA DGR 1324/2013?

Tirocini curriculari: Per essere definito curriculare un tirocinio deve svolgersi all’interno di un percorso di istruzione e/o formazione che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio di qualifica o diploma professionale, laurea o certificazione riconosciuta sul piano nazionale (art. 4 comma 52 legge 92/2012). I soggetti promotori di tale tipologia di tirocinio possono esserlo solo i soggetti presso cui il tirocinante sta realizzando il percorso di istruzione e/o formativo e pertanto Università, Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, Istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, o i Centri di formazione professionale, operanti in regime di convenzione con la Regione a favore di propri allievi o studenti. I tirocini svolti all’interno di percorsi formativi che non prevedono al temine del percorso il rilascio di un titolo di studio avente valore legale (qualifica, diploma, laurea master di università, dottorati) non sono curriculari ma extracurriculari e ricadono sotto la disciplina della DGR 1324/2013;
• Tirocini per accesso alle professioni: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative per l’accesso a professioni come psicologi, commercialisti ecc.;
• Tirocini transnazionali: tirocini svolti all’interno di programmi promossi dalla Comunità Europea (es. programma Leonardo da Vinci);.
• Tirocini per extracomunitari residenti all’estero: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999 e la disciplina regionale DGR 1150 del 3 luglio 2013;
• Tirocini di inclusione sociale promossi dali Servizi di integrazione lavorativa (SIL) delle ULSS.

4. QUALE DISCIPLINA SI APPLICA AI TIROCINI NON REGOLAMENTATI CON LA DGR 1324/2013?

(aggiornato a settembre 2016)

Ai tirocini curriculari si applica la disciplina prevista nei regolamenti di Ateneo o degli istituti di formazione. Questi regolamenti possono essere adottati sulla base dei principi contenuti nella normativa statale, oppure rinviando alla disciplina regionale (DGR 1324/2013) o quella statale (DM 142/98). Per gli aspetti non regolati da atenei o istituti di formazione o anche quando non sia stata emanata alcuna disciplina in materia di tirocini curriculari dagli Atenei o dagli Istituti di formazione si deve fare riferimento alla disciplina statale. I principi non derogabili da regolamenti di Ateneo o istituto di formazione sono la previsione di una convenzione, di un progetto formativo, la presenza di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto promotore e l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Per i tirocini per l’accesso alle professioni si prende a riferimento la disciplina che regola le stesse professioni.
Ai tirocini transnazionali promossi all’interno di programmi comunitari (es. Leonardo Da Vinci), si applica la disciplina prevista nei programmi stessi, oppure quella cui si rinvia nel programma comunitario. Nel caso in cui il programma rinvii, per alcuni aspetti o interamente, alla disciplina del territorio ove si svolge il tirocinio, per i tirocini che si realizzano in Veneto si applichi la disciplina di cui alla DGR 1324/2013;
Ai tirocini per extracomunitari residenti all’estero si applica la disciplina prevista nella DGR 1150/2013. Per quando non disposto dalla stessa si deve fare riferimento alla DGR 1324/2013.
Ai tirocini di inclusione sociale promossi unicamente dai Servizi di integrazione lavorativa (SIL) delle ULSS a favore di soggetti presi in carico dagli stessi servizi, si applica la regolamentazione di cui alla DGR 1406 del 9 settembre 2016 e, per quanto non definito dalla stessa, si rinvia alla DGR 1324/2013..

5. VI SONO ESPERIENZE CHE, ANCHE SE COMUNEMENTE SONO CHIAMATE TIROCINIO O STAGE, NON SONO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA SUI TIROCINI?

(aggiornato a settembre 2016)

Per assenza dei contenuti minimi formativi vi sono esperienze che si svolgono in ambiente di lavoro che non possono essere ritenute assimilabili all’esperienza di tirocinio e solo impropriamente sono definite tali:
• le presenze volontarie di medici nelle aziende ospedaliere
• brevi esperienze in ambiente lavorativo svolte da studenti assimilabili a visite in contesti aziendali. Lo studente non deve essere chiamato a eseguire compiti, processi o parti di processi produttivi. Si ritiene che brevi esperienze siano quelle che si realizzano in massimo 40 ore o in 2 settimane.
Nei suddetti casi, pur dovendo essere presente la copertura assicurativa, non si applica la disciplina della DGR 1324/2013 e pertanto non è dovuto l’invio della comunicazione obbligatoria di avvio sul sistema delle CO, né si è tenuti agli altri obblighi previsti dalla medesima DGR (rispetto dei limiti numerici, utilizzo dell’apposita modulistica, corresponsione della indennità di partecipazione ecc

6. QUANDO UN’AZIENDA OSPITANTE HA SEDI OPERATIVE IN DIVERSE REGIONI, QUALE REGOLAMENTO DEVE SEGUIRE?

Le aziende con sedi operative in più regioni hanno la facoltà, non l’obbligo, di optare per la disciplina sui tirocini della regione della sede legale della stessa e di conseguenza la possibilità di accentrare le dovute Comunicazioni Obbligatorie presso il Servizio informatico del territorio della sede legale (Legge 9 agosto 2013 n. 99 art. 2 comma 5 ter).
Il soggetto ospitante con sedi operative in più regioni che ha optato di utilizzare la regolamentazione dei tirocini della regione della sede legale deve seguire in ogni suo aspetto tale regolamentazione: soggetti promotori, procedure di attivazione e relativa modulistica, limiti, importo dell’indennità, ecc.
In questo caso, il soggetto promotore dei tirocini svolti presso datori di lavoro che hanno optato per la sede legale non in Veneto, deve inviare tramite PEC il progetto formativo alle OOSS, alla Direzione territoriale del Lavoro del Ministero del Lavoro e PS, nonché alla Regione del Veneto. Non è ammesso il caricamento dei progetti formativi sul sistema delle comunicazioni obbligatorie del Veneto e comunicazioni di avvio del tirocinio su altri sistemi informativi di altre regioni.

7. COSA DEVE FARE UN SOGGETTO PROMOTORE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE QUANDO ATTIVA UN TIROCINIO PRESSO UNA SEDE OSPITANTE IN VENETO?

Deve seguire la disciplina per i tirocini della Regione del Veneto. La facoltà di scegliere la disciplina regionale della sede legale è riconosciuta solo al soggetto ospitante i tirocini, non al soggetto promotore. Le dovute comunicazioni obbligatorie del progetto formativo e di avvio del tirocinio devono essere effettuate al servizio CO del Veneto anche se il soggetto promotore ha accentrato le comunicazioni su servizi informatici di altre regioni.

8. I MINORENNI POSSONO FARE TIROCINIO?

(aggiornato a febbraio 2017)

No, ma vi sono alcune eccezioni.
L’obiettivo dell’ordinamento italiano è di far conseguire a ogni persona un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. La norma, a tale fine, prevede che dapprima per le fasce di età tra i 6 e i 16 anni sussista, per 10 anni, l’obbligo di istruzione. Successivamente è stabilito che il minore sia soggetto all’obbligo formativo (diritto-dovere di istruzione e formazione professionale) che può essere assolto scegliendo tra 3 possibilità: proseguire gli studi nella scuola secondaria di II grado, frequentare un percorso di formazione professionale triennale, trovare un impiego con contratto di apprendistato di primo livello. Le esperienze di tirocinio extracurriculare non sono considerate come modalità di adempimento ai suddetti obblighi. Solamente con il conseguimento di un titolo di studio o al compimento del diciottesimo anno di età, le persone non sono più sottoposte al diritto-dovere di istruzione e formazione.
Fanno eccezione i seguenti casi:

  • l’attivazione di tirocini per giovani con almeno 16 anni riconosciuti da una Pubblica Amministrazione in condizione di svantaggio e per i quali la stessa ritiene che lo svolgimento di un periodo di tirocinio possa essere utile per contrastare e per evitare problemi di devianza.
  • L’attivazione di tirocini estivi e di orientamento per studenti regolarmente iscritti al corso di studi, al di fuori del calendario scolastico, a partire anche dai 15 anni.

 

9. POSSONO ESSERE AVVIATI A TIROCINIO PERSONE CHE NON APPARTENGONO ALLE CATEGORIE PREVISTE DALL’ARTICOLO N.3, DGR 1324/2013?

No. L’elenco è tassativo, non vi sono altre categorie di soggetti che possono essere avviati a tirocini oltre a quelle richiamate all’art. 3 dell’allegato A alla DGR 1324/2013.
In particolare il tirocinio formativo e di orientamento è riservato a persone che hanno conseguito una qualifica, diploma, laurea, master di università o dottorato entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo.
Il tirocinio di inserimento lavorativo può essere attivato anche per lavoratori sospesi, purché si trovino in cassa integrazione a zero ore. Non è possibile attivare il tirocinio per lavoratori in contratto di solidarietà o impegnati in lavori socialmente utili.

10. SI PUÒ FARE TIROCINIO PER QUALSIASI PROFILO PROFESSIONALE?

No. Tranne per le persone disabili o in condizione di svantaggio (tutte le categorie) non sono ammessi tirocini per profili professionali elementari, connotati da compiti generici e ripetitivi. Per decidere se si tratta di profili elementari si deve fare riferimento anche alla descrizione dei profili professionali presenti nei contratti collettivi nazionali del lavoro di riferimento applicati dal soggetto ospitante.

11. LA STESSA PERSONA PUÒ FARE PIÙ TIROCINI PER LO STESSO PROFILO PROFESSIONALE?

Sì, ma non con lo stesso soggetto ospitante.
Allo stesso modo un lavoratore disoccupato può essere avviato in tirocinio per lo stesso profilo professionale del precedente rapporto di lavoro subordinato, purché con diverso datore di lavoro.
Non si ritiene invece corretto che un disoccupato possa essere avviato in tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante presso il quale in precedenza il lavoratore era inserito nell’organico aziendale con contratto di tipo subordinato o parasubordinato, anche se il tirocinio viene realizzato per una figura professionale diversa da quella per cui il lavoratore era prima dipendente dell’azienda.
Il datore di lavoro ha già avuto la possibilità di sperimentare le capacità del lavoratore e quindi dispone già di tutte informazioni occorrenti per valutare se è il caso di assumere la persona con contratti di lavoro veri e propri.
In deroga a tale indirizzo si precisa che un tirocinio potrà essere attivato presso un datore di lavoro/soggetto ospitante nel caso in cui il lavoratore abbia precedentemente prestato attività lavorativa occasionale di tipo accessorio con compenso erogato tramite voucher o buoni lavoro, Ugualmente nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa in somministrazione presso il medesimo datore di lavoro/soggetto ospitante, il tirocinio può essere avviato purché complessivamente, la persona non sia stato impegnata in missioni con lo stesso datore di lavoro, per più di 2 mesi. Inoltre si ritiene che anche nel caso in cui un datore di lavoro abbia precedentemente assunto un lavoratore con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, può avviare la stessa persona in tirocinio purché il contratto non abbia avuto una durata di calendario superiore a 3 mesi o non abbia prestato la propria attività presso la propria azienda per più di 30 giorni lavorativi effettivi.

12. SI PUÒ RIPETERE IL TIROCINIO PRESSO IL MEDESIMO SOGGETTO OSPITANTE?

No, neanche per profili professionali diversi e nemmeno se promosso con tipologie diverse di tirocinio: formativo di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo e viceversa.
Fanno eccezione i tirocini estivi e di orientamento, o i tirocinio promosso a favore di soggetti disabili, o in condizione di svantaggio o appartenenti a categorie particolari di lavoratori (vedi anche FAQ n. 44).
Fuori da questi casi si può ripetere un tirocinio quando:
il tirocinio formativo o di inserimento segue tirocini estivi o curriculari e nell’ambito di percorsi di riqualificazione professionale, promossi a soluzione di controversie sindacali, siano stati realizzati tirocini di breve durata (max 2 mesi), per personale dichiarato in esubero e successivamente si intenda attivare un tirocinio di inserimento lavorativo anche di durata di 6 mesi presso lo stesso soggetto ospitante presso il quale si è già svolto il tirocinio del percorso di riqualificazione.

13. È PROROGABILE IL TIROCINIO?

È possibile prorogare un tirocinio solo nel caso in cui il tirocinio attivato è di durata inferiore al limite massimo stabilito.
Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione. Se vi fosse interruzione non si tratterebbe di proroga, ma di ripetizione del tirocinio che è vietata.
La richiesta di proroga (in forma scritta) deve pervenire dal soggetto ospitante al soggetto promotore entro il termine concordato in sede di stipula della convenzione, tramite il tutor aziendale, con il consenso del tirocinante. Nella richiesta devono essere evidenziati i motivi per cui si ritiene opportuno prorogare il tirocinio e i motivi possono essere o per il fatto che gli obiettivi formativi da conseguire nel periodo di tirocinio inizialmente previsto non sono stati raggiunti o perché si è ritenuto di ampliare i contenuti formativi del tirocinio individuando nuovi obiettivi. Tali motivi devono essere condivisi dal tutor didattico organizzativo con lettera formale. Ottenuta tale approvazione il soggetto ospitante può inviare la CO di proroga del tirocinio senza necessità di collegarla al progetto formativo.

14. L’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO VA CALCOLATA IN BASE ALLE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE?

(aggiornamento a settembre 2016)

No. L’indennità è configurata come rimborso spese forfettario che si calcola e viene corrisposto solamente sulla base di 2 fasce di monte ore mensili:
- fino ad 80 ore mensili (fino a 20 ore alla settimana – metà orario): 200,00 euro lordi mensili o 150,00 euro se con riconoscimento di buoni pasto o servizio mensa
- oltre 80 ore mensili (oltre le 20 ore settimanali): 400,00 euro mensili o 300,00 euro mensili con riconoscimento di buoni pasto o servizio mensa.
Nel caso in cui il tirocinante svolga meno ore di quelle stabilite da progetto per motivi riconducibili al soggetto ospitante o assenze giustificate del tirocinante l’indennità è corrisposta per intero secondo l’importo previsto nel progetto formativo.
Nei casi in cui invece si debba riconoscere l’indennità per periodi di tirocinio inferiori al mese (es. il periodo di tirocinio concordato non corrisponde a multipli di mese intero, oppure il tirocinio venga interrotto o il tirocinante si assenti senza giustificazione) l’indennità può essere riparametrata. Si fa riferimento la modalità con cui l’INPS riconosce gli ammortizzatori sociali. Si prende l’importo mensile, si divide per 30 (anche se il mese è di 31 giorni, tranne che per il mese di febbraio dove si divide per i giorni effettivi) e si moltiplica per il numero dei giorni del mese fino al giorno di interruzione. Tali importi sono ulteriormente ridotti del 50% se il progetto prevede un monte ore fino a 80 ore mensili.
L'indennità può essere corrisposta mensilmente o complessivamente al termine del progetto. Si rammenta che l'indennità corrisposta al termine del tirocinio deve essere corrisposta anche nel caso in cui questo dovesse essere interrotto anticipatamente dal tirocinante stesso. In questo caso dovrà essere decurtata del periodo di tirocinio non effettuato come da indicazioni sopraesposte.
Nel caso il tirocinio si interrompa entro 2 settimane dall’inizio per dimissioni o per volontà del soggetto ospitante, al tirocinante può non essere riconosciuta l’indennità di partecipazione.

15. COME SI CALCOLA L’INDENNITÀ? COSA SI INTENDE PER INDENNITÀ “LORDA”?

(aggiornato a settembre 2016)

L’indennità di partecipazione al tirocinio è assimilata a reddito da lavoro e pertanto soggetta a trattenuta IRPEF, secondo le disposizioni vigenti. Il soggetto ospitante o il soggetto che si farà carico dell’indennità di partecipazione dovrà curare l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei redditi corrisposti e rilasciare al tirocinante l’idonea certificazione, onde consentire la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.
Nella somma dell’indennità di partecipazione non rientrano i costi della copertura assicurativa.

15 bis Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione?

(aggiornamento settembre 2016)

Sì. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di corrispondere l’indennità, nella stessa misura dei datori di lavoro privati .
Come è stato precisato nell’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013, “stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, comma 36, della L. 92/2012, le relative convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti delle spesa consentita per finalità formative”.

16. È PREVISTO UN LIMITE MASSIMO DI INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE RICONOSCIBILE PER UN TIROCINIO?

No, non è previsto. Tuttavia un’indennità di partecipazione che prevede un compenso superiore alla retribuzione di ingresso per un apprendista di pari livello (stesso profilo professionale), fa sorgere qualche dubbio sulla genuinità del tirocinio. In tali casi il soggetto promotore deve prestare particolare attenzione alle motivazioni che sottostanno al tirocinio. Il progetto formativo deve essere redatto in modo ineccepibile per porre lo stesso promotore al riparo da eventuali contestazioni degli organi ispettivi che potrebbero disporre per la riqualificazione del tirocinio in un rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi

16 bis. IL LAVORATORE CHE PERCEPISCE UN AMMORTIZZATORE SOCIALE (ES. NASPI) E VIENE AVVIATO IN TIROCINIO CON CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITà DI PARTECIPAZIONE PERDE L'AMMORTIZZATORE SOCIALE?

(aggiornamento a febbraio 2017)

L’art. 14 dell’allegato A della DGR 1324/2012 stabilisce che al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione e tale obbligo, se non è assunto da altri soggetti, è in capo al soggetto ospitante- datore di lavoro. Tuttavia al comma 3 dello stesso articolo si prevede che nel caso il tirocinante sia un percettore di un ammortizzatore sociale legato allo stato di disoccupazione, l’obbligo non sussiste. Il datore di lavoro comunque può decidere di corrispondere ugualmente un’indennità di partecipazione al tirocinio che è “pienamente compatibile con i trattamenti previdenziali erogati dall’Inps nei limiti fissati dall’ordinamento”.

In considerazione del fatto che nell’ordinamento tali limiti non erano fissati, l’INPS e la Regione Veneto hanno congiuntamente sottoscritto una nota il 9.06.2014 nella quale si è individuato il limite di 600,00 euro mensili quale importo massimo erogabile al tirocinante come indennità di partecipazione.
Se al tirocinante, percettore di trattamenti di sostegno al reddito, è corrisposta un’indennità superiore a 600,00 euro, lo stesso perde l’ammortizzatore sociale, nel caso invece l’indennità di partecipazione sia di un importo non superiore a 600,00, questa è pienamente compatibile con l’ammortizzatore sociale. L’INPS, oltre a non far decadere il percettore dal trattamento, non opera alcuna decurtazione dello stesso.
 

17. SONO RICHIESTI REQUISITI SPECIFICI PER FARE UN TIROCINIO?

Sì, ogni tipologia di tirocinio chiede alcuni requisiti per essere ammessi.
Il tirocinio formativo e di orientamento è attivabile solo per soggetti che nei 12 mesi precedenti hanno conseguito un titolo di studio (qualifica professionale, diploma, laurea, master di università, dottorato). Nel caso il soggetto promotore sia il CPI o un ente accreditato ai servizi per il lavoro è sufficiente l’autocertificazione del tirocinante che attesta il conseguimento del titolo.
Per l’avvio di tirocini di inserimento lavorativo il requisito dello stato di disoccupazione è elemento essenziale. I tirocinanti devono aver acquisito lo stato di disoccupazione tramite la presentazione al CPI della dichiarazione di immediata disponibilità e sottoscritto il Patto di servizio (PdS) e il Piano di azione individuale (PAI).
I CPI formalizzano il Patto di servizio e Piano di azione individuale utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione o dalla Provincia.
Gli enti accreditati ai Servizi per il lavoro che intendono promuovere tirocini di inserimento anche al di fuori di programmi finanziati dalla Regione o dalla Provincia, dovranno dimostrare le evidenze che tra ente e tirocinante vi sono stati contatti diretti.
Fanno eccezione i tirocini promossi da ULSS e Cooperative sociali di tipo A per i quali si utilizzano le procedure proprie per l’avvio di tirocini di soggetti svantaggiati.
Per i tirocini estivi e di orientamento, il tirocinante deve essere uno studente regolarmente iscritto ad un corso di studi dal quale consegue almeno il titolo di qualifica professionale. Tale condizione è sufficiente autocertificarla al CPI.

18. SI PUÒ FARE UN TIROCINIO FORMATIVO DOPO AVER CONSEGUITO UN MASTER?

Solo se in esito al master vi sia stato il rilascio di un titolo da parte di un’Università o da altro ente pubblico titolare autorizzato. Non qualsiasi corso di formazione che sia stato chiamato “master” genera la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento

19. È POSSIBILE SOSPENDERE IL TIROCINIO PER UN PERIODO DI TEMPO?

Sì, la nuova normativa lo prevede ma solo in caso di malattia o infortunio o di astensione obbligatoria per maternità. In questi casi il tirocinio può essere sospeso e riprendere al termine del periodo. La sospensione deve intervenire quando il tirocinio è già avviato e protrarsi per almeno un terzo del periodo previsto. Il soggetto ospitante deve inviare entro 5 giorni dall’evento o notizia di una delle cause di sospensione, comunicazione al soggetto promotore facendo presente la volontà di riprendere il tirocinio una volta terminato il periodo di sospensione. Dal punto di vista informatico la sospensione è trattata sul sistema delle CO come se fosse una proroga.
Non è possibile sospendere il tirocinio in caso di fermo delle attività da parte dell’azienda per il periodo di ferie o per altri motivi e poi posticipare il termine finale del tirocinio.
Con nota prot. 307100 del 17 luglio 2014 la Regione ha riconosciuto la possibilità di prevedere la sospensione del tirocinio per consentire al tirocinante di partecipare ad una attività formativa. Tale sospensione è possibile a condizione che:
la formazione sia coerente con il progetto formativo di tirocinio, sia svolta totalmente all’esterno in un contesto formale e la partecipazione sia debitamente documentata;
Il periodo di sospensione sia espressamente indicato nella convenzione che regola il tirocinio.
La formazione non deve riguardare la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che se dovuta, occorre che sia effettuata prima dell’inizio del periodo di tirocinio.
Nel caso si sia deciso di realizzare un periodo formativo in contesto formale successivamente all’avvio del tirocinio, la sospensione e il differimento della durata devono essere formalizzati con una modifica alla convenzione.
Dal punto di vista procedurale nella comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio si deve riportare come data inizio e termine il primo e l’ultimo giorno di tirocinio, prescindendo da eventuali momenti formativi erogati prima o dopo il tirocinio stesso. Nel progetto formativo inserito nel sistema delle comunicazioni obbligatorie per essere associato alla comunicazione obbligatoria di avvio si deve dar conto, nel campo note, del periodo di formazione esterna che sospende l’esperienza di tirocinio in modo tale che risulti una durata reale del tirocinio non oltre i limiti consentiti;
Nel caso in cui invece la formazione esterna sia stata prevista dopo l’avvio del tirocinio, per differire il termine finale del tirocinio del periodo corrispondente alla durata della formazione erogata, si deve inoltrare al sistema delle comunicazioni obbligatorie una comunicazione di proroga del tirocinio evidenziando, nel campo note, che la proroga si giustifica in quanto l’esperienza del tirocinio è stata sospesa e/o sarà sospesa per realizzare dei momenti formativi nel determinato periodo.
In caso di sospensione del tirocinio sia per motivo di infortunio, malattia o astensione per maternità sia per partecipare a corsi formativi, nel periodo di sospensione l’indennità di partecipazione non è dovuta.

20. È POSSIBILE UN TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI BREVE DURATA, AD ORARIO RIDOTTO O STAGIONALE?

No, poiché si ritiene che tirocini che prevedono brevi durate (inferiori a 2 mesi), che si svolgono solo nei week end o con orari molto ridotti non siano idonei per l’apprendimento di competenze per il tirocinante.
Tirocini invece da realizzare in attività stagionale sono possibili, anche se al termine del tirocinio sono da escludere possibilità di assunzione per il termine della stessa attività stagionale. Il soggetto promotore si fa garante che l’esperienza del tirocinio sia effettivamente formativa.

21. È POSSIBILE FARE TIROCINIO PRESSO UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO?

Sì, le associazioni di volontariato possono ospitare tirocinanti ma solamente se hanno almeno un dipendente a tempo indeterminato.

22. COSA SI INTENDE PER LIBERO PROFESSIONISTA E PICCOLO IMPRENDITORE?

Le definizioni di libero professionista e piccolo imprenditore sono rilevanti perché i soggetti che appartengono a queste categorie possono ospitare un tirocinante.
Il libero professionista è colui che svolge abitualmente un’attività professionale economica in forma autonoma ed è iscritto in appositi albi o elenchi (artt. 2229-2230 cod. civ.).
Non può essere riconosciuto libero professionista e pertanto non può ospitare un tirocinante, il libero professionista che svolge occasionalmente l’attività professionale e il lavoratore autonomo titolare partita IVA non iscritto in albi o elenchi professionali.
Il piccolo imprenditore, ai sensi dell’art. 2083 del cod.civ è il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante e colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il piccolo imprenditore si differenzia dal lavoratore autonomo in quanto solo il primo è obbligato ad iscriversi al registro delle imprese delle Camere di Commercio, mentre il lavoratore autonomo non è tenuto ad iscriversi nel registro.
Si ritiene inoltre che qualora il piccolo imprenditore o il libero professionista abbia avuto accesso a regimi fiscale di vantaggio (ex regime de minimi) non passa svolgere la funzione di soggetto ospitante di tirocini. Non è ammesso neanche nel caso si tratti di tirocinio con riconoscimento dell’indennità a carico di programmi o progetti promossi dalla Regione o dalla Provincia.

23. COME SI CALCOLA IL NUMERO DI TIROCINANTI AMMISSIBILI PRESSO UNO STESSO SOGGETTO OSPITANTE?

(Aggiornato Settembre 2016)

Si calcola in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato. Non si contano il titolare, i soci dipendenti e i dipendenti con contratto di lavoro intermittente. Sono calcolati invece i lavoratori in apprendistato e i lavoratori part-time per intero, come se fossero lavoratori full time. Nella disciplina dei tirocini non sono previste deroghe per le imprese del settore commercio o turismo e attività stagionali in genere.
I soci dipendenti si contano nel caso sussistano i seguenti requisiti:
- l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione),
- l’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro
- un inserimento, continuo e sistematico, del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa.
Gli amministratori, i soggetti che detengono quote rilevanti di società, non possono essere contati, mentre soci dipendenti di cooperative sono contati. Indirettamente si ritiene che nel caso vi sia stata una comunicazione obbligatoria di assunzione, il socio dipendente è calcolato ai fini della determinazione del numero ,massimo di tirocini ospitabili, altrimenti non può essere contato

24. COSA SI INTENDE PER UNITÀ OPERATIVA?

Il numero massimo dei tirocini ospitabili da un datore di lavoro si ricava dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nella singola unità operativa. Per unità operativa si intenda semplicemente la sede di lavoro, nel significato impiegato per le comunicazioni obbligatorie. Il numero pertanto dei dipendenti a tempo indeterminato di un’unità operativa si desume dalla situazione che emerge dal riscontro nelle comunicazioni obbligatorie.

25. QUALORA SI PREVEDA DI FAR SVOLGERE IL TIROCINIO IN PIÙ SEDI, COME VA COMPILATO IL PROGETTO FORMATIVO E LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI AVVIO DEL TIROCINIO?

Deve essere indicata un’unica sede e quella che si ritiene prevalente in termini quantitativi, dove si realizza la maggior parte del tirocinio. Nel caso il tirocinante sia chiamato a svolgere la sua esperienza presso altre sedi del soggetto ospitante o fuori sede, per il tirocinante vanno effettuate le medesime comunicazioni che sono previste per i dipendenti dell’azienda.
Per i tirocini finanziati con fondi della Regione, della Provincia o di altri enti potrebbero essere previste particolari adempimenti di comunicazione in caso di svolgimento di tirocinio fuori sede.

26. SI POSSONO AVERE PIÙ TIROCINANTI DEL LIMITE PREVISTO?

No, perché si presume che un numero eccessivo di tirocinanti rispetto ai lavoratori comprometta il buon esito dell’esperienza formativa.

27. AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE NUMERICO DI TIROCINANTI QUALE TIPOLOGIA DI TIROCINI SI CONTEGGIANO?

(AGGIORNATO A SETTEMBRE 2016)

I datori di lavoro non possono ospitare un numero di tirocini maggiore di quello previsto dalla disciplina di cui all’art. 6 della DGR 1324/2013. Si contano, ai fini della verifica del rispetto del limite numerico, tutti i tirocini extracurriculari (tirocini di inserimento lavorativo, formativi di orientamento ed estivi), i tirocini di extracomunitari (artt. 40 e 41 del DPR 394/1999) e i tirocini transnazionali.
Recentemente la Giunta regionale con DGR 1405 del 9 settembre 2016 ha riformulato l’art. 5, comma 2, dell’ “Allegato A” della DGR 1324/2013 stabilendo che ““Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini a favore degli studenti in alternanza scuola-lavoro, dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 e dei soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale, nonché degli immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”.
La modifica della disciplina è intervenuta soprattutto per dirimere la questione se nel calcolo del numero massimo di tirocini ospitabili si debba tener conto anche dei tirocini curriculari.
Con suddetta deliberazione si è stabilito che nel momento in cui si verifica se un datore di lavoro possa ospitare delle persone in tirocinio, nel caso in cui si riscontri la presenza di tirocinanti in alternanza scuola lavoro, questi non sono conteggiati. Questa tipologia di tirocini è esclusa dal computo, come se non si stessero realizzando.
Si chiarisce che I tirocini di alternanza scuola lavoro sono quelli che sono attivati dalle scuole secondarie di secondo grado a favore dei propri studenti. La Legge 107 del 13 luglio 2015 denominata “la buona scuola” ha previsto che tutti studenti di istituti tecnici e professionali devono obbligatoriamente partecipare a percorsi di alternanza della durata complessiva di almeno 400 ore, mentre invece gli studenti di licei devono essere avviati in percorsi di tirocinio della durata di almeno 200 ore nell’ultimo triennio.
I tirocini curriculari promossi da soggetti diversi dalle scuole secondarie di secondo grado e che non si qualificano ai sensi della suddetta previsione sono invece contati ai fini della verifica della possibilità per un datore di lavoro di ospitare nuovi soggetti in tirocinio (es. i tirocini curriculari delle Università).
I soggetti promotori, tuttavia, anche se, dal punto di vista formale accertano che un datore di lavoro può, in base al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nella unità operativa, ospitare persone in tirocinio, hanno il compito, in quanto responsabili dell’esperienza formativa, verificare se nella sede di svolgimento del tirocinio vi siano le condizioni affinché l’esperienza sia realmente formativa per il tirocinante.

28. LE AGENZIE PER IL LAVORO POSSONO PROMUOVERE UN TIROCINIO?

Sì, se sono tra gli enti accreditati ai servizi per il lavoro nella Regione del Veneto.

29. IL SOGGETTO PROMOTORE PUÒ ANCHE ESSERE OSPITANTE?

No, un soggetto promotore non può essere allo stesso tempo ospitante dello stesso tirocinante.
Fanno eccezione, in considerazione della peculiarità
- le Università, che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento e di inserimento lavorativo per propri ex allievi presso l’Università stessa e
- i SIL che possono svolgere la funzione di soggetto promotore di persone disabili e svantaggiate presso le ULSS in cui sono inseriti.
In questi due casi, Università e SIL, non deve essere sottoscritta una convenzione, ma l’ente assume con proprio atto gli obblighi del soggetto promotore e ospitante, mentre il progetto formativo deve essere regolarmente compilato e trasmesso.
I soggetti che possono fungere da promotori (es.le cooperative sociali) che intendano accogliere tirocinanti possono farlo ma i tirocini devono essere promossi altri soggetti.

30. COSA SI INTENDE PER SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLE PROVINCE?

Con Servizi per l’Impiego si fa riferimento ai Centri per l’impiego delle Province del Veneto.
I soggetti accreditati, alla Formazione o ai Servizi per il lavoro, possono svolgere la funzione di soggetti promotori di tirocinio solamente da sedi che risultano inserite nell’elenco delle sedi accreditate presso la Regione Veneto.

31. NEL CORSO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO È POSSIBILE SVOLGERE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA?

(Aggiornato Settembre 2016)

Il tirocinante, nel corso di svolgimento del tirocinio, può svolgere attività lavorative a condizione che:
- si svolgano con un datore di lavoro diverso dal soggetto ospitante. Si precisa che qualora il tirocinante sia ospitato da un’agenzia per il lavoro, questa non può assumerlo per inviarlo in missione presso altro datore di lavoro;
- non pregiudichino il sostanziale rispetto del progetto formativo;
- si tratti di prestazioni lavorative (subordinate o autonome) che complessivamente (orario di tirocinio e orario di attività lavorativa) non occupino la persona per un orario settimanale superiore a 48 ore;
- non comportino il superamento dei limiti di durata massima di tirocinio previsti nella DGR 1324/2013 art. 7.
È utile precisare che, anche se ai fini fiscali l’indennità corrisposta al tirocinante concorre quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, l’indennità di partecipazione non influisce sullo stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

32. È POSSIBILE ATTIVARE CONTEMPORANEAMENTE PER LO STESSO TIROCINANTE PIÙ TIROCINI PRESSO DIVERSI SOGGETTI OSPITANTI?

Poiché la finalità del tirocinio è quella di agevolare le scelte professionali, l’occupabilità e l’inserimento nel mercato del lavoro, si ritiene possibile, a condizione che:
- si tratti di tirocini della medesima tipologia, con un unico progetto formativo, un unico promotore (garante) e due o più soggetti ospitanti;
- l’impegno orario complessivo sia a norma dell’articolo 9 del regolamento.
Il procedimento da seguire è il seguente: il progetto formativo da inserire nel gestionale delle Comunicazioni Obbligatorie deve contenere l’indicazione dei due o più soggetti ospitanti. Successivamente va effettuata una comunicazione obbligatoria per ciascun tirocinio associando lo stesso progetto formativo. Non è ammesso il distacco del tirocinante presso altro soggetto/azienda o datore di lavoro.

33. QUANDO IL TIROCINIO PUÒ O DEVE ESSERE INTERROTTO?

La normativa non prevede particolari tutele contro un recesso anticipato del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento sia dal tirocinante sia dal soggetto ospitante/datore di lavoro. Al tirocinante non è rilasciata l’attestazione sulle competenze acquisite se il tirocinante non ha partecipato ad almeno il 70% della durata di tirocinio prevista nel progetto formativo.
Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio senza addurre motivazioni, tuttavia è auspicabile che il soggetto promotore sia fatto partecipe dei motivi che hanno portato all’interruzione del tirocinio: motivi che dovranno essere ricondotti all’impossibilità di realizzare gli obiettivi formativi previsti nel progetto formativo.
In caso di variazione del soggetto ospitante dovuta, ad esempio, a fusione, incorporazione, cessione dell’unità operativa dove si svolge il tirocinio, il tirocinio può continuare a condizione che il nuovo soggetto giuridico ospitante dichiari al soggetto promotore che gli obiettivi fissati nel progetto formativo sono perseguibili e attuabili, che gli impegni assunti in convenzione dal precedente soggetto giuridico sono fatti propri dal nuovo soggetto, e inoltre sia comunicato al soggetto promotore la nuova Pat INAIL e il nominativo del tutor aziendale, se cambiato. Nella comunicazione obbligatoria in cui è dichiarato il transito dei dipendenti da un’azienda ad un'altra per effetto delle suddette vicende devono essere inseriti anche i tirocinanti che continuano la loro esperienza formativa presso il nuovo soggetto giuridico

33 BIS. SI PUÒ MODIFICARE IL MODELLO DI CONVENZIONE TRA SOGGETTO PROMOTORE E SOGGETTO OSPITANTE?

No. Lo schema tipo di convenzione approvato dalla Regione Veneto non è modificabile nei contenuti e disposizioni. É possibile solamente inserire i loghi del soggetto promotore e/o ospitante o specificazioni che non influiscono sul contenuto della convenzione regionale.

33 TER QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER AVVIARE UN TIROCINIO?

(Aggiornato Settembre 2016)

Prima di attivare un tirocinio è necessario sottoscrivere la convenzione di tirocinio, predisporre e firmare il progetto formativo, e inviare detto progetto al sistema delle comunicazioni obbligatorie che produrrà un codice di protocollo, poi effettuare la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio richiamando il codice di protocollo del progetto.
 

Chiarimenti sulla compilazione della CONVENZIONE

34. Chiarimenti sulla compilazione della CONVENZIONE

Nelle premesse alla CONVENZIONE il soggetto ospitante dichiara, sotto la propria responsabilità, quindi consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, che:
il datore di lavoro ospitante è soggetto agli obblighi di assunzione di personale disabile, deve avere adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99 o aver stipulato una convenzione di programma con il servizio per l’impiego della Provincia ed essere in regola con l’articolazione temporale dei percorsi di inserimento di disabili previsti in detta convenzione.
il datore di lavoro ospitante è in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e con l’applicazione ai propri dipendenti dei contratti e accordi collettivi di lavoro. L’azienda o i suoi titolari, se hanno ricevuto una condanna o sanzioni per non rispetto delle norme relative a suddette materie, non può ospitare tirocinanti per almeno 6 mesi, purché l’azienda abbia provveduto a regolarizzare la situazione;
Nelle unità operative in cui si intende avviare tirocini non sono in corso sospensioni (CIGO, CIGS, CIG in deroga), né procedure di licenziamento collettivo, né sono stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 12 mesi, per profili professionali equivalenti. Non è rilevante se l’azienda ha un organico inferiore o superiore a 15 dipendenti. Il contratto di solidarietà è assimilato alla CIGS e pertanto nelle unità produttive non sono avviabili tirocini per profili professionali interessati alla riduzione di orario.
Nel caso in cui il soggetto ospitante non si trovi più nelle condizioni dichiarate nella premessa della CONVENZIONE non potranno essere attivati tirocini. Il soggetto ospitante è tenuto a informare prontamente il soggetto promotore della perdita di tali requisiti.

35. Quale voce di premio INAIL deve essere utilizzata per l’apertura di un tirocinio?

Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari, l’INAIL ha chiarito, con circolare n. 16 del 4 marzo 2014, l’inapplicabilità dell’art. 18 della Legge 196/97 e dell’art. 3 del DM 142/98. In particolare ai sensi dell’art. 3 del DM 142/98 era consentito, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che il premio assicurativo per i tirocinanti fosse calcolato sulla base degli imponibili relativi al minimale giornaliero di rendita moltiplicato per i giorni di frequenza del tirocinio e per il tasso di cui alla voce di tariffa 0611 (Tariffa premi 2000).
Venuta meno tale disposizione, l’INAIL ha fatto presente come occorra distinguere i tirocini che si svolgono in ambienti (laboratori, aule o simili locali) in disponibilità del soggetto formatore, per i quali si applica il tasso di tariffa proprio della voce “0611” delle varie gestioni, dai tirocini che invece si svolgono in ambiente lavorativo del soggetto ospitante per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni esercitate dall’azienda /soggetto ospitante.
Per i tirocini che prevedono attività parte in laboratorio e parte in situazione lavorativa si applica la classificazione tariffaria “0611” per il periodo svolto in laboratorio e la voce relativa alla specifica lavorazione per la parte svolta in ambito aziendale.
L’INAIL ha confermato l’applicabilità della forma assicurativa in “gestione per conto” dello Stato per i tirocini attivati da istituzioni scolastiche e da Università statali. A tali tirocini però non è riconosciuto l’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Nella DGR 1324/2013, per i tirocini che si attivano, è stato chiaramente individuato nel soggetto promotore il soggetto responsabile dell’attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. Tuttavia è stato anche consentito che gli oneri di assicurazione siano sostenuti dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante. Nel caso in cui l’obbligo di assicurare il tirocinante sia rimasto in carico al soggetto promotore, questo dovrà, oltre ad effettuare i dovuti versamenti dei premi INAIL calcolati su voci di premio corrispondenti alle lavorazioni svolte nel contesto aziendale ove si svolge il tirocinio, anche curare gli adempimenti di apertura di voci di premio conformi a tali lavorazioni, se non precedentemente attivate. Nel caso invece l’obbligo di assicurazione sia stato assunto dal soggetto ospitante, questo potrà utilizzare le voci di premio INAIL che l’azienda utilizza per assicurare i propri lavoratori del contesto lavorativo dove si svolge il tirocinio.

36. Gli oneri dell’assicurazione INAIL e dell’assicurazione per la responsabilità civile possono essere sostenuti da soggetti diversi?

Sì, Gli oneri dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere sostenuti dal soggetto ospitante e l’assicurazione per la responsabilità civile dal soggetto promotore o viceversa o addirittura da altro soggetto. In Convenzione e nel progetto formativo di tirocinio è possibile indicare distintamente il soggetto che è intestatario e che ha sostenuto gli oneri INAIL e il soggetto intestatario e che ha sostenuto gli oneri per l’assicurazione RC.

37. Chi deve fare la Comunicazione Obbligatoria di avvio e/o cessazione del tirocinio?

Il soggetto ospitante è responsabile dell’effettivo invio delle Comunicazioni Obbligatorie ma il compito può essere assunto anche dal soggetto promotore. Le altre eventuali comunicazioni (proroga o cessazione anticipata) devono essere effettuate dallo stesso soggetto che ha effettuato l’avvio.
Nel caso la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio sia effettuata da una Pubblica Amministrazione o anche da un’Agenzia per il lavoro questa deve essere inviata entro il giorno precedente l’inizio del tirocinio.

38. Chiarimenti sulla compilazione del progetto formativo

Il soggetto promotore, dopo aver firmato insieme al soggetto ospitante e tirocinante il progetto formativo, lo carica nel sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Il sistema genera un numero di protocollo che deve essere successivamente richiamato in sede di avvio del tirocinio, altrimenti la Comunicazione Obbligatoria non può essere perfezionata e inviata.
Chiunque sia la persona (rappresentante legale o meno) che sottoscriva il progetto per conto del soggetto promotore o ospitante (la decisione è totalmente rimessa alle decisioni interne dei soggetti) il progetto formativo firmato da promotore e ospitante impegna formalmente agli obblighi assunti.
Le firme del tutor didattico organizzativo (del soggetto promotore) e del tutor aziendale (del soggetto ospitante) possono essere acquisite anche in un momento successivo alla sottoscrizione formale, poiché si tratta di firma “per presa visione e accettazione”. Prima dell’avvio del tirocinio il promotore e l’ospitante devono consegnare ai tutor copia del progetto formativo affinché siano chiare le responsabilità di ciascuno.
La descrizione degli apprendimenti attesi e le attività proposte al tirocinante devono essere coerenti e correlate tra loro e con la figura professionale alla quale fa riferimento il progetto formativo.
Il profilo dichiarato nel progetto formativo deve essere il medesimo dichiarato nella comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio. In caso di assunzione al termine del tirocinio da parte del medesimo datore di lavoro, questa non può avvenire per un profilo più basso di quello per cui si è attivato il tirocinio.
L’inserimento del progetto formativo da parte del promotore su Comunicazione Obbligatoria Veneto esaurisce gli adempimenti formali: non occorre fare altre comunicazioni né all’Ispettorato del lavoro provinciale (DTL) né alle Organizzazioni Sindacali.

39. Quali competenze deve possedere un tutor aziendale?

L’art. 13 dell’allegato A alla DGR 1324/2013 afferma che il tutor deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Per adeguate esperienze e competenze professionali si intende persona che possiede quantomeno una qualifica almeno pari e coerente con il profilo professionale di riferimento del tirocinio o comunque persona che svolge un ruolo di coordinamento nell’ambito della unità operativa dove si svolge il tirocinio.

40. Come si attestano le competenze conseguite dal tirocinante?

Il soggetto promotore rilascia al tirocinante un’attestazione sulle competenze acquisite. Tale attestazione corrisponde a una dichiarazione delle competenze acquisite dalla persona nell’ambito dell’esperienza di tirocinio. Si propone il format di “dichiarazione delle competenze acquisite” nella sezione “documenti” alla pagina dei tirocini. Tale dichiarazione sarà elaborata dal responsabile aziendale o persona delegata (preferibilmente il tutor aziendale) anche in collaborazione con il tutor del soggetto promotore. Inoltre il soggetto promotore potrà rilasciare al tirocinante il dossier delle evidenze, esplicitando le competenze acquisite declinate in conoscenze e abilità, descrivendo le tipologie di evidenze e le motivazioni alla scelta delle evidenze.

41. Chi controlla se i soggetti ospitanti sono in regola con i requisiti?

Il soggetto ospitante con la sottoscrizione della convenzione rende delle dichiarazioni, della veridicità delle quali è responsabile e ne risponde nelle sedi preposte.
I Centri per l’impiego effettuano un controllo preventivo presso le banche dati di cui dispongono, prima della sottoscrizione della convenzione riguardo l’ottemperanza agli obblighi della legge 68/99 e sospensioni del lavoro in corso, l’esistenza di procedure di licenziamento collettivo o licenziamenti effettuati per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti per profili professionali equivalenti a quelli del tirocinio.
Gli altri soggetti, promotori di tirocini, non hanno strumenti di controllo e vigilanza. Sono comunque tenuti a richiamare l’attenzione del soggetto ospitante sui requisiti per poter ospitare tirocini. Nel caso, anche indirettamente venissero a conoscenza di motivi ostativi all’avvio di tirocini presso il determinato soggetto ospitante, devono non procedere con la sottoscrizione della convenzione o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta. Con prossimo atto della Regione Veneto saranno fornite istruzioni sulle modalità e procedure per controlli a campione sui soggetti ospitanti di tirocini da effettuare in collaborazione con i soggetti promotori.
Gli uffici della Regione possono, ai sensi dell’art. 17 dell’allegato A alla DGR 1324/2013 effettuare controlli sui progetti formativi caricati sul sistema delle comunicazioni obbligatorie, con la possibilità di effettuare richiami ai soggetti promotori alla corretta compilazione del modello soprattutto in relazione alla sezione riguardante gli aspetti formativi del tirocinio, fino alla adozione di provvedimenti restrittivi sull’accreditamento dell’ente ai servizi per il lavoro e/o alla formazione professionale.
Chiarimenti sui tirocini per le persone in condizione di svantaggio

42. Chi sono le persone appartenenti alla "categorie svantaggiate”?

Sono ricompresi tra i “soggetti in condizione di svantaggio”
- disabili iscritti nell’elenco della legge 68/99,
- le categorie ricomprese nella legge 381/91 e
- i soggetti dichiarati “in condizione di svantaggio” da un servizio pubblico che se ne assuma la responsabilità della valutazione (L.328/2000, art.22). Tale valutazione dovrà essere formalizzata dal servizio secondo le proprio modalità e contenere la certificazione di “condizione di svantaggio” e i motivi per cui si ritiene opportuno il tirocinio.

43. Quali persone sono comprese tra le "categorie particolari di soggetti svantaggiati"?

Appartengono alle “categorie particolari di persone svantaggiate” le persone che, rientrando nella definizione di soggetti svantaggiati del Regolamento comunitario 800/2008 (ora 651/2014), sono state individuate da Regione e Province come destinatarie di specifici programmi o progetti di politica attiva che possono prevedere l’attivazione di tirocini. In questo caso il programma o il progetto dovrà regolamentare l’utilizzo e i limiti delle deroghe alla disciplina della DGR 1324/2013.

44. Quali sono le differenze tra i tirocini per persone svantaggiate e le categorie particolari di soggetti svantaggiati rispetto i tirocini destinati ad altri soggetti?

(aggiornamento a Settembre 2016)

La prima differenza già prevista e normata nella DGR 1324/2013 riguarda la durata massima del tirocinio. Per i soggetti svantaggiati disabili è prevista una durata massima di 18 mesi (all’interno di convenzioni di integrazione lavorativa max 24 mesi), per svantaggiati ricompresi nelle categorie legge 381/91, e i soggetti dichiarati in condizione di svantaggio da un servizio pubblico, nonché le categorie particolari di soggetti svantaggiati la durata massima è di 9 mesi.
La DGR 1324/2013 prevede poi la possibilità di derogare per i soggetti svantaggiati e le categorie particolari di soggetti svantaggiati anche alle seguenti disposizioni presenti nella DGR stessa. Tuttavia mentre le deroghe per i soggetti svantaggiati si applicano per previsione normativa della DGR 1324/2013, le deroghe per i soggetti rientranti nelle categorie particolari di soggetti svantaggiati si applicano se previste nel programma regionale o provinciale ce con le limitazioni previste dagli stessi.
Il divieto di ripetibilità: tale deroga è applicabile a condizione che un soggetto pubblico, che ha in carico la persona, valuti che, per il buon esito del percorso riabilitativo, sia opportuno che vi sia una ripetizione del tirocinio.
Il divieto di prevedere come profilo professionale obiettivo un profilo che prevede lo svolgimento di mansioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi. La deroga è utilizzabile per tirocini con finalità riabilitative terapeutiche. In questi casi l’attestazione delle competenze conseguite può essere rilasciata in forma semplificata.
La non computabilità dei tirocini attivati per i soggetti svantaggiati ai fini della determinazione del numero massimo di tirocini ospitabili dal datore di lavoro. Per i soggetti svantaggiati la deroga deve essere utilizzata con attenzione per garantire che la persona possa essere seguita nel suo percorso formativo Per le categorie particolari di soggetti svantaggiati la deroga va prevista e disciplinata nel programma promosso dalla Regione o dalla Provincia.
L’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione può essere derogato prevedendo o la non corresponsione o una indennità ridotta rispetto a quella fissata bella DGR 1324/2013. Per soggetti svantaggiati è possibile applicare la deroga, purché i tirocinanti siano persone in carico da una Pubblica Amministrazione, anche con invio a cooperative sociali. Per le categorie particolari la deroga va prevista e disciplinata nel programma con cui sono stati coinvolti tali soggetti.

45. I tirocini per persone disabili sono sempre utili ad ottemperare la legge 68/99?

No. Il tirocinio per i disabili promossi all’interno di una convenzione di integrazione lavorativa stipulata con i Servizi pubblici per l’impiego è l’unica tipologia di tirocinio computabile da un datore di lavoro ai fini dell’ottemperanza degli obblighi della legge 68/99. Tale tirocinio non segue la disciplina della DGR 1324/2013.
I tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per persone svantaggiate, tra le quali i disabili, regolati anche dalla nuova disciplina non possono essere considerati a copertura dell’obbligo della legge 68/99

46. In quali sanzioni può incorrere il soggetto ospitante per irregolare utilizzo dello strumento del tirocinio?

(aggiornato a settembre 2016)

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia corrisposto l'indennità di partecipazione al tirocinio, e altri soggetti non si siano assunti tale obbligo e non siano rilevati altre problematiche dall’ufficio ispettivo del Ministero del Lavoro, quest’ultimo applicherà una sanzione amministrativa in misura variabile da 1.000,00 a 6.000,00 euro.
Se invece viene rilevata la mancata comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio la sanzione amministrativa per tale violazione varia da 100 a 500 euro.
Assieme alla suddetta violazione può essere accertata, anche la carenza dei presupposti e requisiti necessari all’attivazione dei tirocini, in questo caso sarà applicata (oltre alle sanzioni legate alla trasformazione del rapporto) la c.d. "maxisanzione per lavoro nero" che, attualmente, va da 1.950 a 15.600 euro, a cui si aggiungono 195 euro per ogni giorno di irregolare occupazione.
La trasformazione del tirocinio in un ordinario rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato viene disposta a prescindere dall’effettuazione della comunicazione obbligatoria di avvio.
La carenza dei presupposti viene rilevata, solitamente, nelle ipotesi in cui il tirocinio sia utilizzato per sostituire dei lavoratori dipendenti, ovvero, quando il lavoratore venga adibito a mansioni completamente incompatibili con il piano formativo o quando venga adibito a mansioni per le quali non sia necessario alcun periodo formativo.

47. In quali sanzioni può incorrere il soggetto promotore?

(aggiornato a settembre 2016)

Ai sensi dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013 la Regione con la DGR 1324/2013 ha previsto all’allegato A art. 17 comma 2 che nel caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tirocini, da parte dei soggetti promotori, la Regione adotta nei loro confronti i provvedimenti restrittivi previsti dai sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro e della formazione professionale, che comporteranno alla prima violazione una sospensione dell’accreditamento per 90 giorni, alla seconda violazione una sospensione di 180 giorni e alla terza la revoca. Durante il periodo di sospensione l’ente accreditato ai servizi per il lavoro e alla formazione non può svolgere la funzione di promotore di nuovi tirocini.



Data ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2017