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Principio di condizionalità e decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito

La normativa statale è sempre più orientata a condizionare il diritto a percepire gli ammortizzatori sociali all'effettiva disponibilità dei lavoratori ad accettare offerte di lavoro o percorsi di misure di politica attiva del lavoro, pena la decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.
La DGR 1321/2011 (Allegato B) chiarisce:

  • le relazioni tra le dichiarazioni di disponibilità (DID) da rilasciare all’Inps e ai Centri per l’impiego,
  • le condizioni che causano la decadenza dai benefici in particolare in relazione all’ Obbligo di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale (link alla pagina) e all’ Obbligo di accettare l’offerta di lavoro congruo (link alla pagina)
  • chi e come segnala le cause di decadenza dai benefici.

DID-Lavoro e DID-Previdenza

La Legge 2/2009 ha previsto che i lavoratori, al fine percepire trattamenti di sostegno al reddito, devono previamente rilasciare all’INPS una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID previdenza). Questo vale per tutti i lavoratori disoccupati percettori di trattamenti previdenziali e di altre indennità e sussidi collegati allo stato di disoccupazione, quindi anche i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità.
Questa dichiarazione è diversa dalla DID lavoro, che riguarda tutti i lavoratori disoccupati, anche quelli che non hanno diritto ad un trattamento di sostegno al reddito.
I lavoratori in stato di disoccupazione che hanno maturato il diritto ad una prestazione di sostegno al reddito e ne facciano richiesta all’Inps devono aver firmato entrambe le dichiarazioni.
Nell’ottica di semplificare le procedure i lavoratori possono autocertificare la DID previdenza in sede di firma della DID lavoro. L’Inps è infatti in grado di controllare direttamente la veridicità delle dichiarazioni tramite dei servizi informatici resi disponibili dal SILV. In questa sede un apposito registro certificherà la data di rilascio della did e lo status occupazionale aggiornato.


Obbligo di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale

Sono vincolati a quest’obbligo i lavoratori disoccupati o sospesi, qualora percettori di:

  • integrazione salariale a qualsiasi titolo concessa;
  • indennità di mobilità a qualsiasi titolo concessa;
  • indennità di disoccupazione speciale;
  • indennità di disoccupazione a qualsiasi titolo concessa;
  • trattamento equivalente alla indennità di mobilità (art. 19, co. 10-bis);
  • una tantum per i lavoratori a progetto (art. 19, co. 2).

L’offerta di un percorso di riqualificazione non può essere rifiutata dal lavoratore, senza un giustificato motivo, nei seguenti casi:
- quando è direttamente collegato con l’ammortizzatore sociale che il lavoratore percepisce;
- quando viene previsto nell’ambito di un piano d’azione individuale ovvero di un progetto individuale di inserimento concordato con i servizi competenti;
- quando è previsto da misure di politica attiva del lavoro adottate dalla Regione e dalle Province;
- quando è stato definito nell’ambito di accordi sindacali per la soluzione di crisi aziendali;
- quando è previsto da programmi e progetti finanziati dai fondi interprofessionali.

Il percorso di riqualificazione professionale, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), deve prevedere una formazione finalizzata al miglioramento e aggiornamento delle competenze dei lavoratori, attraverso la partecipazione a corsi di formazione ovvero a tirocini formativi o a percorsi misti.
L’obbligo di partecipazione non sussiste se la sede delle attività dista dalla residenza del lavoratore oltre 50 chilometri o non sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Le ipotesi di giustificato motivo, che consentono al lavoratore di non decadere dal trattamento di sostegno al reddito, sono riconducibili a “fatti impeditivi” attinenti alla sua sfera personale, tra cui rientrano senza dubbio l’infortunio, la malattia, la maternità e gravi motivi familiari2. Si ritiene che il giustificato impedimento sussista anche nel caso in cui il lavoratore sia già impegnato in un’attività di formazione o di tirocinio, anche autonomamente ricercata. E’ evidente che l’impedimento debba essere adeguatamente documentato e che l’esenzione sia limitata alla sua effettiva durata. Non sono rilevanti gli elementi che riguardano l’orario in cui si svolgono le attività, né l’orario di lavoro a cui era tenuto il lavoratore sospeso, né se il contratto è/era a tempo pieno o parziale.
La partecipazione al percorso deve essere pari almeno all’80% dell’attività prevista, salvo casi di documentata forza maggiore o di assenza per congedi parentali o maternità. L’obbligo di partecipare alle attività è sospeso in caso di ripresa dell’attività lavorativa.
Il lavoratore decaduto, fatti salvi i diritti maturati, perde il trattamento dell’INPS e anche il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro. I lavoratori sospesi rimangono in sospensione (cassa integrazione) senza diritto al trattamento, senza che ciò comporti oneri di natura retributiva e contributiva per l’impresa.

(Testo estratto da DGR 1321/2011 - Allegato B)

Obbligo di accettare l’offerta di lavoro congruo

Vincola solo i percettori che al momento dell’offerta siano privi di lavoro; pertanto riguarda i percettori di:
- integrazione salariale (ordinaria, straordinaria, in deroga) per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale con cessazione dell’esercizio d’impresa o comunque in esubero strutturale;
- indennità di mobilità a qualsiasi titolo concessa;
- indennità di DS speciale per l’edilizia;
- indennità di DS (agricola, non agricola);
- indennità di DS per apprendisti licenziati;
- trattamento equivalente alla indennità di mobilità;
- una tantum per i lavoratori a progetto;
- altri sussidi, anche di natura non previdenziale, che presuppongano lo stato di disoccupazione.

La definizione di “lavoro congruo” è esclusivamente quella individuata dall’articolo 1-quinquies del D.L. n. 249/2004, convertito nella L. n. 291/2004, a nulla rilevando eventuali diverse definizioni introdotte da normative regionali. Quindi, costituisce “lavoro congruo” quello “conforme alle conoscenze e alle qualifiche possedute, nonché ai compiti precedentemente svolti dal lavoratore, che sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20%”.
Al riguardo, alla luce della richiamata definizione, è possibile identificare la congruità di una offerta di lavoro, dalle seguenti caratteristiche:
- tipologia di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, lavoro in somministrazione;
- inquadramento professionale: conforme alla “qualifica” posseduta dal lavoratore, intesa come valore professionale delle mansioni da svolgere e non come specifico profilo professionale (il raffronto pertanto va fatto alla luce delle declaratorie previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento);
- retribuzione lorda: non inferiore del 20% rispetto alla retribuzione lorda spettante al lavoratore secondo il contratto individuale di lavoro vigente al momento della sospensione o del licenziamento. Gli elementi retributivi da prendere in considerazione sono quelli fissi e ricorrenti, ricavabili dalla busta paga ovvero dalla retribuzione lorda soggetta a contribuzione (legge n. 153/1969, art. 12 e successive modificazioni) corrisposta o dovuta al lavoratore, aumentata dei ratei di mensilità aggiuntive;
- sede di lavoro: a non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore (o in alternativa raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici).

Nel caso in cui il lavoratore percepisca una indennità di disoccupazione l’obbligo di accettare una offerta di lavoro a tempo determinato sussiste solo se alla scadenza del contratto permangono i requisiti soggettivi per presentare una nuova domanda di ds.

Equivale al rifiuto di un’offerta congrua di lavoro l’accettazione iniziale dell’offerta stessa, ma il successivo rifiuto della stipula del contratto, nonché le dimissioni durante il periodo di prova, salvo se determinate da giusta causa.

(Testo estratto da DGR 1321/2011 - Allegato B)

Chi e come segnala la decadenza dei benefici?

La segnalazione all’Inps di coloro che, percettori di indennità, rifiutano o mancano di adempiere agli obblighi dichiarati nella DID deve arrivare da:
- i servizi competenti (centri per l’impiego, agenzie del lavoro, organismi accreditati al lavoro);
- gli organismi di formazione accreditati;
- datori di lavoro pubblici e privati, anche per il tramite dei servizi competenti.

A fronte di risposte “negative” dei lavoratori alla proposte di lavoro o riqualificazione effettuate da questi soggetti, essi sono tenuti a comunicarlo all’INPS per via telematica attraverso una apposita procedura informatizzata nell’ambito della Banca Dati Percettori attualmente in costruzione.

Ovviamente le proposte di lavoro o di un percorso di riqualificazione devono essere state presentate ai lavoratori:
- in modo formale e documentabile;
- chiaramente riferibili al lavoratore (personalizzate) e
- essere reali e circostanziate (sede, data di inizio, durata, il tipo di contratto, l’inquadramento normativo, le mansioni da svolgere, il livello retributivo).
Sarà messo a disposizione un formato standard dell’offerta per la formulazione delle offerte di lavoro e di riqualificazione.

Da notare che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicare comportamenti scorretti comporta sanzioni a carico dei soggetti obbligati, siano questi i Centri per l’impiego che soggetti autorizzati o accreditati, per i quali è prevista la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. 



Data ultimo aggiornamento: 02 aprile 2013