Modello link 1 Modello link 1

Dettaglio contenuto Dettaglio contenuto

Ammortizzatori in deroga 2013

Il 28 dicembre scorso è stato sottoscritto il nuovo Accordo tra Regione e Parti Sociali che stabilisce le modalità di assegnazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 in Veneto. Le nuove Linee guida presentano alcune novità rispetto agli anni precedenti e tengono ovviamente conto delle indicazioni di riforma degli ammortizzatori sociali introdotte dalla L. 92/2012.


Cassa integrazione in deroga 2013
Le principali novità rispetto agli anni scorsi riguardano la durata del trattamento di cassa integrazione in deroga e la sede di consultazione sindacale. Fatti salvi alcuni casi particolari, la durata è stata uniformata, indipendentemente dalla tipologia dell'azienda, a 180 giornate lavorative aziendali complessive di sospensione/riduzione nell’anno 2013, anche non continuative. L
a consultazione sindacale per la richiesta di cassa integrazione in deroga è svolta usualmente in sede aziendale. Fanno eccezione, da quest'anno, le imprese in possesso di requisiti per l'accesso alla Cassa Integrazione Straordinaria, per le quali è prevista la consultazione regionale.
Un'altra novità riguarda le imprese aderenti agli enti bilaterali convenzionati INPS che, dal 2013, in caso di crisi aziendale, potranno presentare direttamente domanda di cassa integrazione  in deroga (L.92/2012, art.2, comma 69) anzichè presentare prima la domanda di sospensione.
Infine non è più necessario che il lavoratore sottoscriva la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).
La domanda di cassa integrazione in deroga dovrà essere presentata tramite l’applicativo CO Veneto, allegando il verbale di consultazione sindacale in formato Pdf. Successivamente all’inoltro telematico, sarà sufficiente inviare l'istanza in Regione debitamente firmata e completa di marca da bollo.


Mobilità in deroga 2013
Hanno diritto alla mobilità in deroga, per periodi di diversa durata massima, i lavoratori licenziati che abbiano maturato un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi (365 giorni). La novità a questo proposito riguarda i lavoratori in regime di sommistrazione. Questi devono aver prestato 6 mesi di missione nei 24 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo periodo di missione, anche presso diversi utilizzatori e/o con diverse agenzie.
I beneficiari della mobilità in deroga 2013 sono i lavoratori:
1) subordinati, compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel corso del 2013 e che non hanno diritto alla mobilità ordinaria e al trattamento di ASPI e di mini-ASPI: periodo massimo di 8 mesi;
2) subordinati, compresi gli apprendisti e i contratti a  tempo determinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e abbiano esaurito il trattamento di mini-ASPI nel corso del 2013: periodo massimo di 6 mesi;
3) subordinati ammessi al trattamento di disoccupazione ordinaria o ASPI, che abbiano esaurito tali trattamenti nel corso del 2013. Periodo massimo di 4 mesi, elevati a 6 mesi per i lavoratori ultracinquantenni;
4) subordinati, ammessi per 12 mesi al trattamento di mobilità ordinaria (L.223/91) e che esauriranno tale trattamento nel corso del 2013: periodo massimo di 4 mesi;
5) subordinati, ammessi al trattamento di mobilità ordinaria (L.223/91), che esauriranno il trattamento nel corso del 2013 e che matureranno il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi: periodo massimo di 12 mesi.

 

I lavoratori devono presentare la domanda di mobilità in deroga entro 68 giorni dalla data di licenziamento/cessazione o dalla fine dell'ammortizzatore. La domanda di mobilità in deroga andrà come sempre presentata dal lavoratore al Centro per l’Impiego del proprio domicilio, con contestuale rilascio o conferma della Dichiarazione di Immediata Disponibilità, e all’INPS territoriale competente tramite invio telematico. Per questa procedura i lavoratori potranno ricevere supporto dai Patronati.

 

 



Data ultimo aggiornamento: 02 aprile 2013