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Mobilità formativa per l'inclusione

Con la deliberazione n. 682 del 17 maggio 2016, la Regione prosegue nella realizzazione di azioni che favoriscono l'inclusione attiva, avviando in particolare azioni per migliorare la spendibilità delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative all’estero o fuori regione.
Le azioni di mobilità per l’inclusione si articolano in periodi di stage presso imprese o altri tipi di organizzazione, con durata variabile. Le metodologie formative che saranno impiegate riguardano il training on the job, il mentoring, l’affiancamento in situazione di lavoro.
L’iniziativa prevede due distinte linee di intervento, che si rivolgono specificamente a :

  • Persone con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999 e della Legge n. 18/2009;
  • Persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni, e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del Reg. CE n. 641/2014.

Domande frequenti

1) D. La fase di Follow- up richiede la compilazione del documento Europass Mobilità. Tale documento è però dedicato alle esperienze di mobilità transnazionale. Con quale documento è possibile sostituire l' Europass Mobilità per certificare le esperienze di mobilità interregionale?
R. Nel contesto della Dgr 682 la certificazione dei percorsi di mobilità interregionale deve dare in esito il certificato “Attestato dei risultati di apprendimento”. Le linee guida per la compilazione dell’attestato sono a disposizione al seguente link: www.regione.veneto.it/web/lavoro/riconoscere-e-certificare-le competenze

2) D. I progetti di Linea A possono prevedere un accompagnatore per i percorsi di mobilità transnazionale o interregionale. La Direttiva precisa, a pag. 19/34 nota (3), che l’accompagnatore è ammissibile nei casi di destinatari con disabilità media o grave. Come si definisce la disabilità media o grave?

R. Nell’ambito di questa Direttiva i parametri per la definizione di disabilità media o grave sono quelli indicati nella Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". In particolare, come riportato nell’art. 1 della legge, ci si rivolge a “persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità”.
Conseguentemente la Direttiva ammette l’accompagnamento nei seguenti casi:

  • disabile psichico/intellettivo: riduzione della capacità lavorativa dal 46% al 100%
  • disabile fisico: riduzione della capacità lavorativa dal 67% al 100%.

Si precisa che per motivi di tutela della privacy le suddette disabilità devono essere autocertificate dagli stessi destinatari.

3) D. Nel caso in cui si debba procedere con la sostituzione di uno o più destinatari, a progetto avviato, come si devono calcolare le eventuali assenze ai fini dell'ammissibilità e del riconoscimento delle indennità di frequenza?
R. Nel quadro dei progetti della Dgr n. 682/2016, in relazione al tema delle richieste di “recupero” di azioni di orientamento di gruppo per destinatari che non vi avevano partecipato, si definisce che non è possibile far svolgere una nuova attività di orientamento di gruppo, con azioni registrate in GAFSE e/o con registri vidimati, nei seguenti casi:
- se l’attività di orientamento di gruppo è svolta per tutti i destinatari e, successivamente, alcuni destinatari sono sostituiti da altri;
- se l’attività di orientamento di gruppo è svolta ma non tutti i destinatari hanno partecipato,
E’ tuttavia possibile che l’Ente eroghi alcune ore di orientamento ai destinatari al di fuori delle attività registrate dalla Regione e quindi non rendicontabili. Precisamente l’Ente dovrà scrivere una lettera rivolta alle strutture regionali e caricarla nella sezione Materiali interni di GAFSE nella quale indica quando si svolgerà l’azione “a recupero” che sarà registrata su registri redatti sulla falsariga di quelli regionali ma che non saranno vidimati né il calendario sarà caricato in GAFSE. Saranno tuttavia conservati dall’Ente ed inseriti tra la documentazione del rendiconto. Questa registrazione è indispensabile per:
- raggiungere le ore minime dell’orientamento per ciascun destinatario in modo da portare a rendiconto il costo delle ore di orientamento (16 ore);
- raggiungere la percentuale di ore per ciascuna azione che i destinatari debbono svolgere per aver diritto all’indennità di partecipazione (70%).

4) D. Qual è la corretta gestione della voce di spesa forfetaria E1.14 Voucher certificazione linguistica (pari a Euro 200,00/persona)?
R: Dall’esame della Direttiva 682/2016 è corretto esporre a rendiconto il costo reale della certificazione ottenuta, che varierà fino ad un massimo di Euro 200,00 a seconda del livello raggiunto dal destinatario. Il soggetto proponente sarà pertanto tenuto a presentare copia dei certificati rilasciati insieme alla documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta per ogni esame di Certificazione linguistica conseguito in esito al progetto. Se tale attività è affidata ad un Partner del progetto lo stesso avrà cura di trasmettere tale documentazione all’Ente beneficiario, che la esibirà in sede di verifica rendicontale.

 

Documenti

Delibera n. 682 del 17 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti di mobilità per soggetti svantaggiati
Delibera n. 682 del 17 maggio 2016 - Allegato A - Avviso
Delibera n. 682 del 17 maggio 2016 - Allegato B - Direttiva

Decreto n. 202 del 1 giugno 2016 di a
pprovazione modulistica e Guida alla progettazione.
Decreto n. 202 del 1 giugno 2016 - Allegati

Decreto n. 257 del 27 giugno 2016 - Nomina del nucleo di valutazione dei progetti ai sensi della DGR n. 682/2016 

Decreto n. 41 del 1 agosto 2016 - Approvazione risultanze 1° sportello
Decreto n. 41 del 1 agosto 2016 - Allegato A - Ammissibili
Decreto n. 41 del 1 agosto 2016 - Allegato B - Finanziabili
Decreto n. 41 del 1 agosto 2016 - Allegato C - Non Ammissibili

 

Decreto n. 111 del 15 settembre 2016 - Approvazione risultanze 2° sportello

 

Decreto n. 223 del 2 novembre 2016 - Approvazione risultanze 3° sportello (pubblicato su web il 2/11/2016)
Decreto n. 223 del 2 novembre 2016 - Allegato A - Progetti ammissibili
Decreto n. 223 del 2 novembre 2016 - Allegato B - Progetti finanziati
Decreto n. 223 del 2 novembre 2016 - Allegato C - Progetti non finanziati
 
Decreto n. 311 del 29 novembre 2016 - Approvazione risultanze 4° e ultimo sportello
Decreto n. 311 del 29 novembre 2016 - Allegato A - Ammissibili
Decreto n. 311 del 29 novembre 2016 - Allegato B - Finanziati
Decreto n. 311 del 29 novembre 2016 - Allegato C - Approvati ma non finanziati
 

Recapiti

Ufficio Programmazione e Valutazione FSE
Direzione Lavoro
Tel. 041279 5305 - 5807



Data ultimo aggiornamento: 24 marzo 2017