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Elettrodotti e Gasdotti

Elettrodotti

Gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia sono soggetti ad autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate.
La procedura è disciplinata dal Decreto Legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 2003 n. 290 e modificato dall'art. 1, comma 26 della legge 23 agosto 2004 n. 239.
La Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali, delega alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV, ai sensi della Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”: se l'intervento attraversa più province, l’autorizzazione viene rilasciata dal Presidente della Provincia interessata dal tratto più lungo, previa l’acquisizione del parere favorevole delle altre Province coinvolte.

Consulta la pagina internet del Ministero dello Sviluppo Economico.


Gasdotti

Le reti nazionale e regionale dei gasdotti sono individuate dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dal Decreto Ministeriale 28 gennaio 2013.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con le Regioni interessate, rilascia le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e l’iter è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dai Decreti Legislativi 27 dicembre 2002 n. 302 e 27 dicembre 2004 n. 330.
Le Regioni rilasciano le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti appartenenti alla rete regionale e dei gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province, ai sensi dell’art.1-sexies del D.L. 239/2003 e dell’art.42 della L.R. 11/2001.
La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2607/2006 ed il relativo Allegato A, disciplinano il procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale.
L’articolo 12 della legge regionale 26 marzo 1999 n. 10, in materia di valutazione di impatto ambientale, inoltre, disciplina l’ipotesi di procedimento unico nei casi di gasdotti di competenza regionale soggetti a VIA (progetti di oleodotti e gasdotti con lunghezza maggiore di 10 km, qualora ricadano anche parzialmente all’interno di aree naturali protette).
Le Province autorizzano i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni, ai sensi dell’art.44 della L.R. 11/2001.
I Comuni autorizzano i gasdotti che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale. Si considerano di interesse esclusivamente locale le opere la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo Comune.

Consulta la pagina internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Informativa sul trattamento dei dati personali da allegare all'istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di gasdotti [file .PDF - 396 kB]



Data ultimo aggiornamento: 27 luglio 2023