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Premi 

Gli impianti di potenza ≤ 20 kW che attuano lo scambio sul posto, installati su un edificio, possono avere un premio tariffario se l’edificio è dotato di Attestato di qualificazione  o certificazione energetica che individui anche gli interventi per migliorare la prestazione energetica dell’edificio.

 

Il premio tariffario viene riconosciuto dopo l’installazione dell’impianto se la prestazione energetica dell’edificio viene migliorata di almeno il 10% al netto degli effetti prodotti dall’impianto fotovoltaico e lo si dimostra con nuovo attestato.

 

Il premio consiste nell’incremento (max 30%) della tariffa riconosciuta pari a metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia.

 

L’esecuzione di ulteriori nuovi interventi da diritto al premio con le stesse modalità (fino al raggiungimento massimo del 30%).

 

Se l’indice di prestazione energetica è inferiore di almeno il 50% del valore di tab.1.1 all.C del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., la tariffa riconosciuta è incrementata del 30%.

 

Il premio è riconosciuto dall’anno solare successivo al ricevimento della domanda e permane per il periodo residuo di incentivazione.

 

La cessione dell’edificio e dell’impianto fotovoltaico comporta la cessione del diritto di tariffa incentivante per il periodo residuo.

 

Applicabilità:

Le tariffe incentivanti ed il premio non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..

 



Data ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2012