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Cogenerazione ad alto rendimento

D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 [file pdf 52,3 kb] , Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06/03/2007

Il Decreto Legislativo attua la Direttiva 2004/08/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 sulla promozione della Cogenerazione.
Per Cogenerazione si intende la produzione combinata in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.
La cogenerazione ad alto rendimento è tale se rispetta i parametri fissati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas: Deliberazione 42/2002. Il parametro indicato dall’Autorità è l’Indice di Risparmio Energetico:

IRE = (Es – Ec) / Es   >0,10

Vantaggi della cogenerazione

- Minor consumo di combustibile rispetto alla produzione separata delle medesime quantità di energia termica, elettrica, meccanica.
- Mitigazione dell’impatto ambientale, dovuta alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed alla sostituzione di modalità di produzione di calore meno efficienti e più inquinanti
- Minori perdite di trasmissione e distribuzione nella rete elettrica, in conseguenza della localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza.

Agevolazioni

Confermato per la cogenerazione ad alto rendimento il regime di sostegno previsto dal D.Lgs. 79/1999 ossia:
• priorità di dispacciamento o priorità di chiamata
• esenzione, per i produttori o importatori di energia elettrica, dall’obbligo di produzione annua (3,05% per il 2006) di energia elettrica da fonti rinnovabili o di acquisto equivalente di certificati verdi sul mercato(125,28 €/MWh)

Sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento

- Riorganizzazione dei criteri per l’assegnazione dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi - 100 €/TEP)
- Estensione graduale dell’accesso ai certificati bianchi anche a soggetti diversi da quelli attualmente previsti

Scambio sul posto per impianti di cogenerazione fino a 200 kW

Lo “scambio sul posto” consente ad un consumatore di energia elettrica che produce energia tramite la cogenerazione di immettere in rete l’energia elettrica prodotta e non consumata.
- E’ una modalità che permette al soggetto di pagare solo la differenza tra l’energia consumata e quella immessa in rete. Qualora l’energia immessa in rete sia maggiore di quella consumata, il cliente ha quindi diritto ad un equivalente credito di energia elettrica da utilizzare successivamente.

Semplificazione delle procedure amministrative

Un decreto (non ancora emanato) del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno) fisserà procedure autorizzative semplificate per l’installazione e l’esercizio di unità di piccola e micro-generazione (rispettivamente di potenza elettrica inferiore a 1MW ed a 50 kW)
- l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, definirà le condizioni tecniche ed economiche per la connessione

Certificati di garanzia ai produttori

L’energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento consente al produttore che ne fa richiesta di ottenere la Garanzia di origine, che viene rilasciata dal Gestore del sistema elettrico, GSE S.p.A., secondo procedure approvate dal MSE (Ministero Sviluppo Economico). La garanzia permette di dimostrare che l’elettricità è effettivamente prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e ciò consente il riconoscimento reciproco di tale energia tra i vari Stati Membri.

Piano Regionale di Sviluppo del Veneto

Il PRS, approvato con legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 e pubblicato nel B.U.R. n. 26 del 13/03/2007, prevede un incremento della produzione elettrica, da autoproduzione industriale e da potenziamento delle centrali termoelettriche esistenti, di 5.000 GWh/anno.



Data ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2014