Le principali fonti di finanziamento Comunitarie, Statali e Regionali

Premessa

Le politiche volte ad incentivare l’efficientamento ed il risparmio energetico, nonchè il ricorso alle energie rinnovabili, hanno nel tempo prodottio variegate forme di finanziamento e di incentivi.
Di seguito si riporta una disamina dei principali strumenti, attualmente in vigore in ambito comunitario, nazionale e regionale.
In particolare sono descritti:

- Programmazione Fondi Comunitari 2007-2013, parte FESR
- Programmazione Fondi Comunitari 2014-2020
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
- PSR 2007/2013
- PSR 2014/2020
- Il Conto Energia
- Ritiro dedicato e Scambio sul Posto
- Incentivi D.M. 6 luglio 2012
- Certificati verdi
- Tariffa onnicomprensiva
- Incentivi per Cogenerazione ad alto rendimento
- Incentivi per Biocarburanti
- Conto Termico
- Certificati bianchi
- Detrazioni fiscali
- Misure di sostegno regionali

Quadro delle misure comunitarie di sostegno alle politiche energetiche - Premesse
L’Unione Europea attua le proprie politiche non solo mediante strumenti normativi, ma anche mediante il proprio bilancio attraverso programmi di spesa pluriennali e azioni annuali che coprono tutti i settori di intervento in cui si estrinsecano le competenze ad essa attribuita dagli Stati membri.
Carattere annuale hanno i progetti pilota di natura sperimentale, destinati ad accertare la fattibilità e l’utilità di un’azione, che vengono decisi di anno in anno attraverso la sola iscrizione nel bilancio annuale per non più di due esercizi consecutivi, per un importo massimo di 40 milioni di euro per esercizio; un esempio di progetti pilota afferenti il settore energetico sono quelli interessanti le reti intelligenti (smart grid).
I programmi pluriennali sono attuati dalla Commissione Europea in modo centralizzato, in maniera diretta, tramite i propri servizi, o indiretta, delegando a terzi ad es. agenzie, BEI, FEI, alcune funzioni di gestione dei programmi .
Un’altra modalità di esecuzione delle spese è quella della gestione concorrente o decentrata nella quale le funzioni di esecuzione di un’azione o programma sono ripartite tra la Commissione e gli Stati membri, mentre le funzioni di esecuzione delle relative spese sono delegate a questi ultimi.
Nel quarto ciclo di programmazione pluriennale che interessa il periodo tra il 01.1.2007 e il 31.12.2013 denominato “Agenda 2007”, sono stati previsti tre obiettivi costituiti dallo sviluppo sostenibile, dalla cittadinanza europea e dal rafforzamento del ruolo dell’UE sulla scena internazionale.
Il “quadro finanziario pluriennale 2007/2013” allegato all’Accordo interistituzionale del 17.5.2006 rappresenta in termini finanziari tali obiettivi di cui quello dello sviluppo sostenibile assume il ruolo primario.
La priorità dello sviluppo sostenibile è sostenuta dal punto di vista economico dalla sottorubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione”, dal punto di vista sociale dalla sottorubrica “Coesione per la crescita e l’occupazione”, dal punto di vista ambientale dalla rubrica “Conservazione e gestione delle risorse”.
I programmi pluriennali a gestione centralizzata relativi alla “Competitività per la crescita e l’occupazione” e alla “Conservazione e gestione delle risorse” interessanti l’energia sono il “Settimo programma quadro per la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione”, le “Reti transeuropee TEN Energia” ed il “Programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP)”.
In particolare quest’ultimo programma si articola a sua volta in tre programmi di cui uno denominato “Energia intelligente - Europa (EIE)” a favore dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili e della diversificazione energetica; il programma è costituito da tre componenti:
a) azioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse energetiche (SAVE);
b) azioni a favore delle fonti d’energia nuove e rinnovabili e diversificazione energetica (ALTENER);
c) azioni di sostegno all’efficienza energetica e uso di fonti di energia nuove e rinnovabili nei trasporti (STEER).
La politica di coesione economica, sociale e territoriale è perseguita mediante specifici fondi strutturali secondo il metodo della gestione concorrente, quali il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), e mediante altri strumenti finanziari in particolare il Fondo di coesione.
Attualmente è operativa la programmazione 2007-2013 (ove gli obiettivi prioritari e le norme generali applicabili ai fondi strutturali sono dettate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006), mentre è in corso di definizione la programmazione dei Fondi Europei 2014-2020, che costituiranno la principale risorsa economica a disposizione della Regione del Veneto per implementare le misure ed azioni anche nel campo energetico.
L’Unione Europea ha finora presentato la strategia generale (EUROPA 2020 – per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva-) con la quale intende affrontare l’attuale crisi economica, regolamentare la globalizzazione delle relazioni economiche e le sfide poste dai cambiamenti climatici, la scarsità delle risorse (acqua,energia, materie prime), l’evoluzione demografica e i contrasti sociali.

Programmazione Fondi Comunitari 2007-2013, parte FESR

Il Programma Operativo Regionale 2007 – 2013, parte FESR, obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 07.09.2007, dedica l’Asse prioritario 2 interamente all’energia cui è assegnata la somma di € 67.903.237,00. In connessione con la priorità 3.1.1 del Quadro Strategico Nazionale “Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico”, tale Asse prevede come obiettivo specifico “Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica” e come obiettivo operativo, in particolare, “Ridurre il consumo energetico e aumentare la produzione energetica da fonte rinnovabile”.

In particolare l’Asse 2 ‘Energia’ del POR 2007/2013 − parte FESR − Ob. 'Competitività Regionale ed Occupazione' è articolato nelle seguenti azioni:
1. Azione 2.1.1 'Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili', finalizzata a incentivare gli investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella stessa sono stati realizzati:
a) progetto a regia regionale: realizzazione impianti fotovoltaici in provincia di Rovigo (1.283.846,80 euro);
b) bando di concorso per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (5.773.612,54 euro).
2. Azione 2.1.2 'Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici', finalizzata ad incentivare gli investimenti diretti, oltre al miglioramento energetico degli edifici pubblici non residenziali esistenti, anche alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. Nella stessa sono stati realizzati:
a) avviso pubblico per la realizzazione di reti di teleriscaldamento per una somma di poco superiore a 18.000.000 euro;
b) progetti a regia regionale per la riqualificazione energetica di alloggi di edilizia residenziale pubblica (euro 18.000.000,00)..
3. Azione 2.1.3 ‘Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici’, diretta alla costituzione di un fondo di rotazione per investimenti realizzati da piccole medie imprese (PMI) finalizzati al contenimento dei consumi energetici. Con DGRV 1684/2012 la Giunta Regionale ha deliberato di stanziare l'ammontare di 23.800.000,00 euro, di cui 15.000.000,00 euro per il finanziamento della quota pubblica del fondo di rotazione ed 8.800.000,00 euro per contributi in conto capitale.

Programmazione Fondi Comunitari 2014-2020

L’utilizzo dei fondi comunitari 2014-2020 sarà destinato ad interventi per la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le aree del Paese.
Tra le undici aree tematiche individuate dall’Unione Europea appare di particolare valenza ai fini energetici quella denominata “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, i cui obiettivi sono stati definiti a livello comunitario e inglobati nella strategia per rilanciare l’economia dell’Unione conosciuta come “Europa 2020”, quale strategia intermedia rispetto ad un orizzonte di più lungo periodo.
Questi obiettivi passano essenzialmente attraverso le politiche energetiche.
La politica di coesione dovrà pertanto concentrare le risorse sull’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e negli alloggi sociali in coerenza con le previsioni della normativa comunitaria e nei cicli produttivi.
Al contempo, per massimizzare le ricadute economiche a livello territoriale, la politica di coesione dovrà contribuire all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto improntate al risparmio energetico nelle imprese, anche agevolando la sperimentazione e laddove possibile la diffusione di fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle a oggi maggiormente diffuse ed al potenziamento delle filiere produttive sia nella bioedilizia sia nella componentistica.
Nelle aree rurali sarà sostenuto uno sfruttamento sostenibile delle biomasse privilegiando la conversione energetica dei residui delle filiere della trasformazione agricola e dei materiali ligno-cellulosici di origine forestale il cui re-impiego non confligge con utilizzi alimentari e non impatta sul consumo di suolo, favorendo di contro la chiusura dei cicli di produzione e consumo.
Verrà inoltre favorita la creazione di impianti aziendali e interaziendali di trattamento e produzione di energia proveniente dall’utilizzo delle deiezioni solide e liquide.
Nelle aree urbane saranno sostenuti i sistemi di distribuzione intelligente dell’energia (smart grids) e interventi integrati di risparmio, produzione da fonti rinnovabili, efficienza delle reti e trasporto sostenibile che rispondano ad un’unica strategia di sviluppo dei servizi per una migliore qualità della vita.
Tale area avrà inoltre delle sinergie con l’area tematica “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” che tenderà a favorire, tra l’altro, la diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra e l’aumento del sequestro di carbonio.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento con il quale il Governo e le Regioni sviluppano interventi per il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree geografiche del Paese.
Con la programmazione delle risorse nazionali del FSC si porta a compimento il processo programmatorio della politica regionale unitaria in attuazione alla strategia definita nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013.
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 definisce la strategia di politica unitaria, comunitaria e nazionale finanziata dalle risorse aggiuntive comunitarie (Fondi strutturali) e nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le Aree sottoutilizzate – FAS).
Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse FAS/FSC, recepite dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1186 del 26 luglio 2011, con la quale è stata approvata l’ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione delle risorse FSC.
Il medesimo Comitato, con deliberazione n. 9 del 20 gennaio 2012, ha preso atto, con prescrizioni, del PAR FSC presentato dalla Regione del Veneto e successivamente il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), a seguito del soddisfacimento di tali prescrizioni, ha messo a disposizione della Regione 60 milioni di euro del PAR FSC 2007/2013, con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del 1 agosto 2012.
Il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei “Assi Prioritari”, a loro volta esplicitati in “Linee di intervento”, per la cui attuazione sono state individuate, con D.G.R. n. 725 del 7 giugno 2011, le Strutture regionali Responsabili dell’Attuazione (SRA).
L’Unità di Progetto Energia è stata individuata quale Struttura Responsabile dell’Attuazione della linea di intervento 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”, allocata nell’”Asse prioritario 1- Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” che ha come principale obiettivo il miglioramento della qualità dell’atmosfera attraverso la promozione della sostenibilità energetica.
La linea di intervento 1.1., nello specifico, si prefigge di perseguire gli indirizzi del Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1820 del 15 ottobre 2013 favorendo l’attività di “Incentivazione della qualificazione energetica con particolare riferimento al patrimonio edilizio pubblico”, contenuta nella linea di intervento del Piano stesso denominata “Qualificazione energetica del patrimonio pubblico di: Amministrazione regionale, Aziende/enti strumentali, Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.), Enti locali e Aziende Sanitarie”.

Le tipologie di intervento che potranno essere finanziate con questo strumento sono:
 

Diagnosi energetica dell’edificio per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche e realizzazione degli interventi sull’involucro edilizio, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti, finalizzati al contenimento dei consumi energetici;
Sostituzione di sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza, con sistemi ad alta efficienza;
Climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria con utilizzo della fonte idrotermica, aerotermica o geotermica;
Telecontrollo, telegestione e automazione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da conseguire con l’utilizzo di tecnologie di telecontrollo, tele gestione ed automazione, nonché di impianti alimentati da fonti rinnovabili connessi alla rete;
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiata mento per superfici trasparenti e/o opache;
Impianti di produzioni energia alimentati da diversi fonti rinnovabili e tra loro interconnessi, al servizio di utenze elettriche e/o termiche;
Completamento di reti di teleriscaldamento collegate ad impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Le modalità di assegnazione dei contributi sono:
 

1. la procedura a regia regionale, che può essere utilizzata dalla Regione per individuare i progetti strategici regionali coerenti con gli indirizzi programmatici dei piani di settore e con la programmazione territoriale, per la realizzazione di opere pubbliche.
Tale procedura prevede due modalità:

l’individuazione diretta dei soggetti attuatori e dei progetti da avviare al finanziamento sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore;
l’individuazione dei soggetti attuatori e dei progetti da avviare al finanziamento su base partenariale, in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari (ad es. Università del Veneto, Parchi Regionali, ecc.).

2. la procedura a bando la quale prevede che la Regione proceda ad attivare selezioni ad evidenza pubblica, cui potranno partecipare i soggetti individuati dai singoli “Avvisi”.

PSR 2007/2013

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) stabilisce le strategie e gli interventi per il settore agricolo, agroalimentare e forestale e, in generale, per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto, in attuazione del Regolamento (CE) 1698/2005.
Le risorse rese disponibili attraverso il PSR 2007/2013 ammontano a 1.042.158.575 euro in termini di spesa pubblica totale, per un investimento complessivo, comprensivo della spesa privata, che supera i 1.890 milioni di euro.
Viene cofinanziato dalla Unione Europea (FEASR), dallo Stato (Fondo di Rotazione) e dalla Regione.
Nell’ambito del PSR numerose sono le misure che incentivano lo sviluppo del settore riferite alle energie rinnovabili.

PSR 2014/2020

Le priorità della nuova programmazione 2014-2020 interessate dalle fonti energetiche rinnovabili sono principalmente le seguenti:
- n. 3 “Agrofiliere” (in particolare la focus area 3.1 “Integrazione di filiera” che prevede numerosi fabbisogni di intervento sulla filiera del legno riconducibili quindi anche alle energie rinnovabil)1
- n. 5 “Risorse” (in particolare la focus area 5.3 “Energie rinnovabili”)

Il Conto Energia

Fonte: www.gse.it
Il Conto Energia è il programma che incentiva in conto esercizio l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Questo sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005, con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 (Primo Conto Energia) ed è stato da ultimo regolato dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
Il Quinto Conto Energia ha cessato di applicarsi il 6 luglio 2013, ovvero decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro, comunicata dall'AEEG con la deliberazione 250/2013/R/EFR.
Potevano beneficiare del Conto Energia le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, gli enti non commerciali e i condomini di unità abitative e/o di edifici.
Nel frattempo il Quarto Conto Energia si è continuato ad applicare:
1) ai “piccoli impianti” fotovoltaici, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012;
2) ai “grandi impianti” iscritti in posizione utile nei Registri e che producono la certificazione di fine lavori entro 7 mesi (o 9 mesi per impianti di potenza superiore a 1 MW) dalla pubblicazione della relativa graduatoria;
3) agli impianti realizzati sugli edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni Pubbliche, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono riconosciute alle seguenti tipologie tecnologiche:
1) impianti fotovoltaici, suddivisi per tipologie installative (art.7 DM 5 luglio 2012);
2) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (art.8);
3) impianti fotovoltaici a concentrazione (art.9) .
Il Quinto Conto Energia remunera con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete dall’impianto e, con una tariffa premio, la quota di energia netta consumata in sito. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto e, a partire da tale data, è riconosciuta per un periodo di 20 anni.
Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono alternative rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto, del ritiro dedicato e della cessione dell’energia al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW).

Il meccanismo di incentivazione in Conto energia per gli impianti solari termodinamici, regolato dal D.M. 11 Aprile 2008 e dalle successive modifiche apportate dal D.M. 6 luglio 2012, remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico, per un periodo di 25 anni. Le tariffe restano costanti per il periodo d’incentivazione.
Nel caso di impianti ibridi, cioè alimentati sia da fonte solare che da altre fonti, solo l’energia elettrica derivante da fonte solare è incentivata con le tariffe del Conto energia.
Possono accedere all’incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, di nuova costruzione ed entrati in esercizio in data successiva al 18 luglio 2008 (data di emanazione della delibera attuativa AEEG 95/08), che rispettano i seguenti requisiti:

  • non utilizzano come fluido termovettore o come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni (se il sito di ubicazione dell’impianto è in area industriale non è richiesto il predetto requisito);
  • sono dotati di un sistema di accumulo termico con capacità nominale superiore a 1,5 kWh/m2 e di una superficie captante maggiore di 2.500 mq per impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2012;
  • per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2012 quelli previsti nella tabella
  • sono collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate) e ogni singolo impianto è caratterizzato da un unico punto di connessione.

I Decreti prevedono inoltre un limite massimo di potenza incentivabile, ivi inclusa la parte solare per gli impianti ibridi, pari a 2.500.000 m2 di superficie captante e tariffe differenziate in base alla frazione d’integrazione della produzione non attribuibile alla fonte solare e, a partire dal 31/12/2012, legate al valore della superficie di captazione.
Le tariffe incentivanti per gli impianti solari termodinamici variano in funzione della frazione d’integrazione - ovvero della percentuale di energia elettrica prodotta annualmente da fonte non solare ed in funzione della superficie captante - ovvero della somma delle aree di tutti i captatori solari dell’impianto solare termodinamico, anche ibrido.
Gli incentivi vengono, quindi, riconosciuti per l’energia elettrica prodotta dall’impianto esclusivamente per la produzione solare imputabile, misurata da un gruppo di misura posizionato a valle dei gruppi generatori interessati.
Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Ritiro dedicato e Scambio sul Posto

Fonte: www.gse.it
Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Ritiro dedicato o di Scambio sul Posto.

Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa. Consiste nella cessione dell’energia elettrica immessa in rete al GSE, che provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.
Il testo di riferimento è la delibera 280/07 dell'AEEG, contenente le "Modalità e condizioni tecnico
economiche per il ritiro dell'energia elettrica" e relativo Allegato A ( Fonte: www.nextville.it).
Possono richiedere l’accesso al regime di ritiro dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni:

potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore.
Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente,
al Soggetto Responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Il meccanismo di scambio sul posto consente al Soggetto Responsabile di un impianto, che presenti un’apposita richiesta al GSE, di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Tale meccanismo non sostituisce ma si affianca all’incentivo in Conto Energia.
Il GSE ha il ruolo di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), un contributo che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la propria impresa di vendita, ed è calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete e le imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE.
Possono presentare richiesta di scambio sul posto i soggetti titolari di uno o più impianti:

alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);
di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW;
Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione possono non coincidere nel caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e l’utente dello scambio sia:
un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del
medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero. 

Incentivi D.M. 6 luglio 2012

Fonte: www.gse.it
Il DM 6 luglio 2012 recante “Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche” (DM FER elettriche) stabilisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.
Gli incentivi previsti dal Decreto si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, che entrano in esercizio dal 1° gennaio.
Per tutelare gli investimenti in via di completamento, il Decreto prevede che gli impianti dotati di titolo autorizzativo antecedente all’11 luglio 2012, entrati in esercizio entro il 30 aprile 2013 e i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’art. 8, comma 4, lettera c) entrati in esercizio entro il 30 giugno 2013, possono richiedere l’accesso agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal DM 18/12/2008. A tali impianti sono applicate le decurtazioni sulla tariffa omnicomprensiva o sui coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi previste nell'art. 30, comma 1 del Decreto.
Il nuovo Decreto disciplina anche le modalità con cui gli impianti già in esercizio, incentivati con il DM 18/12/08, passeranno, a partire dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione.
Il Decreto stabilisce che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dai fotovoltaici, non può superare complessivamente il valore di 5,8 miliardi di euro annui.
Il nuovo sistema di incentivazione introduce anche dei contingenti annuali di potenza incentivabile, relativi a ciascun anno dal 2013 al 2015, divisi per tipologia di fonte e di impianto e ripartiti secondo la modalità di accesso agli incentivi (Aste; Registri per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e ibridi; Registri per rifacimenti).
Il Decreto definisce quattro diverse modalità di accesso agli incentivi, a seconda della potenza dell’impianto e della categoria di intervento:
1. Accesso diretto, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite per determinate tipologie di fonte o per specifiche casistiche;
2. Iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare nei contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto agli incentivi e non superiore al valore di soglia oltre il quale è prevista la partecipazione a procedure di Aste competitive al ribasso;
3. Iscrizione a Registri per gli interventi di rifacimento, in posizione tale da rientrare nei relativi contingenti annui di potenza incentivabile, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza successiva all’intervento è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto;
4. Aggiudicazione degli incentivi partecipando a procedure competitive di Aste al ribasso, gestite dal GSE esclusivamente per via telematica, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a un determinato valore di soglia (10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5MW per gli altri impianti a fonti rinnovabili).
Si precisa che, in caso di interventi di potenziamento, per determinare la modalità di accesso agli incentivi, la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento.
Il Decreto stabilisce che gli incentivi siano riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall’impianto.
L'energia elettrica autoconsumata non ha pertanto accesso agli incentivi.
La produzione netta immessa in rete è il minor valore tra la produzione netta dell'impianto e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dallo stesso.
Il Decreto prevede due distinti meccanismi incentivanti, individuati sulla base della potenza, della
fonte rinnovabile e della tipologia dell’impianto:
A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a 1 MW, determinata dalla somma tra una tariffa incentivante base – il cui valore è individuato per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza nell'Allegato 1 del Decreto - e l’ammontare di eventuali premi (es. cogenerazione ad alto rendimento, riduzione emissioni, etc.).
B) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza fino a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base – a cui vanno sommati eventuali premi a cui ha diritto l’impianto – e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto).
L’energia prodotta dagli impianti che accedono all’incentivo (I) resta nella disponibilità del produttore.

Il DM 6 luglio 2012 individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base (Tb) di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013.
Il valore della tariffa incentivante base spettante è quello vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. La tariffa omnicomprensiva o l'incentivo, calcolati dal valore della tariffa incentivante base, saranno erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale.
Agli impianti che entrano in esercizio prima della chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di Registri o Asta, che risultino ammessi in posizione utile, sarà attribuita la tariffa incentivante base vigente alla data di chiusura del periodo stesso.
Il Decreto definisce anche una serie di premi (Pr) che si possono aggiungere alla tariffa base, ai quali possono accedere particolari tipologie di impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio.
I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto. 

Certificati verdi

Fonte: www.gse.it e www.mercatoelettrico.org
I Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 28/2011, in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).
Il D.lgs. 28/2011 prevede che la quota di obbligo per i produttori e importatori da fonti convenzionali di immettere in rete una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, pari al 7,55% per il 2012, si riduce linearmente a partire dal 2013 fino ad azzerarsi per l’anno 2015.
L’incentivo dovrà essere costante per tutto il periodo di incentivazione e dovrà essere assegnato tramite contratti di diritto privato con il GSE:

  • l’entità dell’incentivo, per gli impianti al di sotto di una certa soglia, che sarà diversa da fonte a fonte e comunque non inferiore ai 5 MW elettrici, sarà differenziato per le diverse tecnologie e sarà pari a quello in vigore nel momento in cui l’impianto entrerà in funzione;
  • per gli impianti di taglia superiore alla soglia di cui al punto precedente, l’incentivo verrà determinato attraverso delle aste al ribasso, ciascuna relativa ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tecnologia, organizzate dal GSE (Fonte: www.mercatoelettrico.org).

Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il possesso dei Certificati Verdi dimostra l’adempimento di questo obbligo: ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. I Certificati Verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo anche nei successivi due anni.
L’obbligo può essere rispettato in due modi: immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai produttori di energia “verde”.
Il produttore può richiedere l’emissione dei Certificati Verdi a valle dell’esito positivo della procedura di “qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili” (qualifica IAFR).
Solo per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW (0,2 MW per gli impianti eolici) con esclusione della fonte solare può essere esercitato il diritto di opzione tra i Certificati Verdi e la Tariffa Omnicomprensiva.
Contestualmente alla prima emissione di Certificati Verdi, il GSE attiva, a favore del produttore, un “conto proprietà” per il “deposito” dei certificati stessi.

Tariffa onnicomprensiva

Fonte: www.gse.it
La Tariffa Onnicomprensiva costituisce il meccanismo di incentivazione, alternativo ai Certificati Verdi, riservato agli impianti qualificati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW o 0,2 MW per gli impianti eolici.
La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre2012.
La tariffa è detta “onnicomprensiva” in quanto il suo valore include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
Sino al termine del periodo di incentivazione, la tariffa costituisce l’unica fonte di remunerazione. Terminato il periodo di incentivazione rimane la possibilità di valorizzare l’energia elettrica prodotta, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del D.lgs. 387/03.
La Tariffa Onnicomprensiva è differenziata per tipologia di fonte utilizzata.
La tariffa si applica a una quota parte o a tutta l’energia immessa in rete a seconda della tipologia di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, rifacimento e potenziamento).
Le formule che individuano la quota di energia incentivata a seconda dell’intervento impiantistico realizzato sono contenute nel D.M. 18/12/2008.

Incentivi per Cogenerazione ad alto rendimento

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo,di energia elettrica/meccanica e di energia termica (calore) ottenute in appositi impianti utilizzanti la stessa energia primaria. Per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, validi a partire dal 1° gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il Decreto Legislativo n. 20 del 2007.
Alla cogenerazione ad alto rendimento vengono attribuite le seguenti forme di incentivazione:
•incentivi previsti per l’efficienza energetica e cioè per il risparmio di energia primaria;
•incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
•altre semplificazioni ed esoneri da obblighi.
Gli incentivi riconosciuti al risparmio di energia primaria ottenuto da un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento sono i Certificati Bianchi.

Incentivi per Biocarburanti

Fonte: www.minambiente.it e www.gse.it
I biocarburanti sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.
I bioliquidi sono i combustibili liquidi per scopi energetici, diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa.
Le direttive europee 2009/28/CE e 2009/30/CE hanno introdotto il concetto di sostenibilità come condizione necessaria affinché biocarburanti e bioliquidi possano accedere agli incentivi, nonché essere conteggiati per il raggiungimento dei targets nazionali obbligatori previsti dalle direttive stesse.
In Italia, in linea con le direttive europee, è stato introdotto l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio (Soggetti Obbligati) di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti, al fine di svilupparne la filiera, aumentarne l’utilizzo e limitare l’immissione di CO2 in atmosfera.
Il quantitativo minimo annuo di biocarburanti che i Soggetti Obbligati devono immettere in consumo è calcolato sulla base del contenuto energetico di benzina e gasolio forniti nell’anno precedente - espresso in Gigacalorie (Gcal) - ponderato secondo percentuali definite dalla normativa vigente.
Per monitorare e verificare l’assolvimento dell’obbligo sono stati istituiti i “Certificati di Immissione in Consumo” (CIC) dei biocarburanti. Un Certificato attesta l’immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal.
Per rispettare l’obbligo, i Soggetti Obbligati possono scambiarsi i Certificati, in una determinata finestra temporale, attraverso un’apposita piattaforma informatica.
Per particolari tipologie di biocarburanti sono previste specifiche “maggiorazioni”, di seguito riportate:

  • ai biocarburanti cosiddetti “premiali”, ossia quelli prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione Europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati, nonché a quelli miscelati in percentuale pari al 25% a benzina e gasolio e immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione, è rilasciato un Certificato ogni 8 Gcal;
  • ai biocarburanti cosiddetti “di seconda generazione”, vale a dire prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare (incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche) e da alghe, è rilasciato un Certificato ogni 5 Gcal.

A partire dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti sono incentivati solo se rispettano i criteri di sostenibilità stabiliti a livello europeo.

In sintesi, i criteri di sostenibilità sono i seguenti:
1) riduzione di emissioni di gas serra: l’intera catena di produzione e utilizzazione dei biocarburanti (il cosiddetto “ciclo di vita”, dalla coltivazione della materia prima fino all’uso finale del biocarburante) deve assicurare un risparmio di emissioni di gas a effetto serra, rispetto all’impiego dei corrispondenti carburanti di origine fossile. Tale riduzione deve essere almeno pari al 35% (a decorrere dal 2013 nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio
2008). La riduzione dovrà essere poi pari al 50% dal 2017 e al 60% dal 2018 (per i biocarburanti prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata dal 2017);
2) le materie prime con cui sono prodotti i biocarburanti non devono provenire da terreni ad alta biodiversità, da terreni che presentano un elevato stock di carbonio, da torbiere;
3) se le materie prime sono coltivate nel territorio dell’Unione Europea, esse devono rispettare il Regolamento CE 73/2009 che stabilisce i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali;
4) i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto il primo criterio.
Per verificare il rispetto di questi criteri, tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del biocarburante devono aderire al Sistema Nazionale di Certificazione o a un sistema volontario approvato dalla Commissione Europea, oppure devono conformarsi ad accordi bilaterali o multilaterali specifici, conclusi tra l’UE e Paesi terzi.
Dal 1° gennaio 2013 le competenze operative e gestionali del sistema di incentivazione dei biocarburanti sono attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico, che le esercita anche avvalendosi del GSE.
Il Gse ha comunicato il 19 dicembre 2013 la pubblicazione di una nota esplicativa con cui il Ministero dello Sviluppo fornisce indicazioni in merito all’accreditamento degli impianti di produzione di biocarburanti premiali, precisando che la lista degli impianti accreditati, nella versione aggiornata pubblicata il 7 agosto 2013 sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Gse, rimane valida fino al 31 dicembre 2014, salvo motivata revoca disposta dalle Amministrazioni competenti ovvero rinuncia espressa da parte del soggetto titolare dell’impianto di produzione.
Conseguentemente, dal 1° al 31 gennaio 2014 dovranno presentare istanza di accreditamento (utilizzando l’applicazione informatica Biocarburanti sul portale Gse) esclusivamente i soggetti titolari di impianti di produzione di biocarburanti “premiali” ancora non accreditati, che intendono ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni previste.
In Italia è permessa la commercializzazione di bioetanolo e biodiesel in miscela con carburanti tradizionali, a percentuali massime predeterminate.
Per il biodiesel, tale percentuale è pari al 7% in volume. Per quanto riguarda il bioetanolo, la miscelazione massima prevista è pari al 5% in volume. Carburanti con percentuali maggiori di biocarburanti sono commercializzabili fuori dalla rete di distribuzione, per particolari veicoli che possono sfruttare miscele con una maggiore quota di biocarburante.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Certificati utili all’adempimento del proprio obbligo, al soggetto obbligato inadempiente viene irrogata una sanzione, la cui entità varia in funzione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo.

Conto termico

Fonte: www.gse.it
Con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il GSE è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.
Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati.
L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.
Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove domande di accesso all'incentivo.
E’ prevista una procedura di prenotazione per gli interventi realizzati da Amministrazioni pubbliche a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 milioni di euro (pari al 50% dei 200 mln riservati alle amministrazioni pubbliche).
Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico come previsto dal D.Lgs. 28/11.
Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti:

  • Amministrazioni pubbliche;
  • Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 le seguenti due categorie di interventi:
A) interventi di incremento dell’efficienza energetica;
B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B).
I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (categoria B).
Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28/12/12 sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
Interventi di efficienza energetica
Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
Solo le Amministrazioni pubbliche possono richiedere gli incentivi per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica.
Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica l’incentivo consiste in un contributo pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta.
Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed un valore massimo dell’incentivo erogabile.
Come anticipato, il Decreto prevede anche un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo criteri specificati nelle Regole Applicative del GSE.
L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso.
Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento.
Energia termica da FER
Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 i seguenti interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Per poter accedere agli incentivi, gli interventi di sostituzione di impianti/apparecchi sopra elencati devono essere realizzati in edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti.
In caso di installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling, gli interventi possono essere realizzati anche su edifici nuovi.
I generatori di calore alimentati a biomassa possono essere installati anche in sostituzione di impianti di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti.
Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
Gli incentivi per interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza possono essere richiesti sia dalle Amministrazioni pubbliche che da soggetti privati.
Si specifica che per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o generatori di calore a biomasse con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1 MW, il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE l’iscrizione ad appositi registri informatici.
Per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, il decreto predispone schemi di calcolo specifici per tecnologia, in base a:

  • coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate in allegato al Decreto;
  • producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica;
  • esclusivamente per i generatori di calore alimentati a biomassa, coefficienti premianti in relazione alla sostenibilità ambientale della tecnologia (emissioni di polveri).

Gli incentivi per un singolo edificio/immobile sono da intendersi utilizzabili una sola volta per singolo intervento o, laddove previsto, fino al raggiungimento del massimale del valore di incentivo ammissibile per tipologia di intervento.
Per entrambe le tipologie di soggetti beneficiari (Amministrazioni pubbliche e soggetti privati), è previsto, inoltre, un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo i criteri che verranno specificati nelle regole applicative del GSE.
L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso.
Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento.

Certificati bianchi

Fonte: www.gse.it
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e ss.mm.ii. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (tep).
Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (tep).
Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME.
Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011.
Il quadro normativo nazionale in quest’ambito è stato recentemente modificato con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo – per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi.
Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali (“soggetti obbligati”), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001.
Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas sono definiti in termini di milioni di certificati bianchi.
Per adempiere agli obblighi ciascun distributore di energia elettrica è tenuto, nel periodo 2013-2016, a realizzare misure ed interventi (progetti) che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 3,03 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2013;
b) 3,71 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2014;
c) 4,26 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2015;
d) 5,23 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2016.
Analogamente a quanto previsto per i distributori di energia elettrica, i distributori di gas naturale sono tenuti a realizzare misure ed interventi in grado di ridurre i consumi di energia primaria, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 2,48 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2013;
b) 3,04 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2014;
c) 3,49 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2015;
d) 4,28 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2016.
Il Decreto 28 dicembre 2012 definisce “grandi progetti” gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali, che comportino un risparmio stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a 20 anni.
Per la quantificazione dei risparmi conseguiti attraverso i grandi progetti e il conseguente rilascio dei certificati bianchi, il Decreto prevede uno specifico atto interministeriale (del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) da definire, previo parere della Regione territorialmente interessata, sulla base dell’istruttoria tecnico-economica effettuata dal GSE con il supporto di ENEA ed RSE.
Il Decreto prevede, inoltre, l’accesso a dei premi, espressi in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, nel caso di grandi progetti che:

  • comportino rilevanti innovazioni tecnologiche e anche consistenti riduzioni delle emissioni in atmosfera (premialità fino al 30% del valore)
  • siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia compresi tra 35.000 e 70.000 tep annui (premialità fino al 40% del valore)
  • siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia superiori ai 70.000 tep annui (premialità fino al 50% del valore). 

Detrazioni fiscali

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con L. 90 del 3 agosto 2013, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 dicembre 2013.
Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Al 65% avranno diritto anche la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché quelli di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
•le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
•i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
•le associazioni tra professionisti;
•gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.
Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza in quanto è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata.
Attualmente la misura della detrazione è pari al 50%, in luogo di quella ordinaria del 36%, e l’importo mssimo di spesa ammessa al beneficio è pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Il decreto 63/2013, convertito con L. 90 del 3 agosto 2013, ha esteso tali maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 prevedendo anche, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall’Irpef, sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione è stata inoltre estesa all’acquisto di grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
A. Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
B. Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
C. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
E. I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.
F. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
G. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
H. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
I. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Misure di sostegno regionali

Molte sono le strutture regionali che a vario titolo perseguono obiettivi connessi al risparmio ed all’efficientamento energetico.
Al fine di rappresentare brevemente il quadro delle principali fonti di finanziamento regionale in tema di energia, la tabella riporta contributi e finanziamenti stanziati dall’Amministrazione regionale (eventualmente anche gestiti da soggetti diversi – enti / società regionali, province, etc.) destinati ad interventi riconducibili all’«energia», per il triennio 2010-2011-2012.
In merito al capitolo “Cofinanziamento regionale delle iniziative previste da programma di sviluppo rurale 2007-2013”, si precisa che nella tabella precedente è indicata la sola quota regionale che concorre a formare il contributo che viene concesso ai beneficiari. Il contributo concesso ai beneficiari è composto anche dalla quota UE e quota Stato: tali importi non sono registrati nel bilancio regionale in quanto sono trasferiti direttamente ad AVEPA (organismo pagatore degli aiuti finanziati dal FEAGA e dal FEASR – regolamento CE n. 885/2006). Nella tabella sono invece riassunti, per le diverse misure del PSR, gli interventi con accanto l’indicazione della spesa concessa (la spesa per la quale viene riconosciuto l’aiuto) e l’aiuto concesso (la somma di contributo pubblico destinata al beneficiario qualora esegua l’intervento).
 



Data ultimo aggiornamento: 05 ottobre 2015