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Esonero dagli oneri di urbanizzazione

DGR n. 508 del 02/03/2010“Criteri per l’attuazione del diritto all’esonero dalla corresponsione degli oneri relativi al costo di costruzione per interventi di incremento volumetrico o di superficie utile abitabile funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi”.

L’art. 10, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” stabilisce il diritto all’esonero dalla corresponsione degli oneri relativi al costo di costruzione per interventi di incremento volumetrico o di superficie utile abitabile funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi e il successivo comma 2 prevede che i criteri per l’attuazione di tale disposizione vengano stabiliti con specifico provvedimento della Giunta Regionale.
L’art. 12, comma 1, della LR 8 luglio 2009 n. 14 ha modificato il citato art. 10, comma 1 della LR 16/07 dando la possibilità di realizzare incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità degli edifici, anche a soggetti riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.
Con deliberazione n. 508 del 02/03/2010, la Giunta Regionale ha dato quindi attuazione a tale previsione normativa approvando il nuovo documento contenente i relativi criteri di attuazione, sostitutivo di quello approvato con la precedente DGR n. 839 del 31/03/2009.



Data ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2022