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Il nuovo sistema di analisi del rischio introdotto con il d.lgs 3 aprile 2006, n.152

Il Titolo Quinto della Parte Quarta sostituisce l’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e l’intero articolato del d.m. n. 471/1999. Il medesimo Titolo è corredato da cinque allegati che sostituiscono gli allegati al citato d.m. n. 471/1999, che pertanto risulta completamente abrogato. È una delle parti del d.lgs. n. 152/2006 i cui contenuti risultano maggiormente innovativi rispetto alla normativa precedente, novità, peraltro, chiaramente indicate dalla legge di delega (art. 1, comma 9, lett. a), della legge n. 308/2004):  

  • “introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi”
  •  “prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell’approccio tabellare”.

Al tradizionale approccio tabellare – individuazione dei valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee superati i quali era necessario procedere alla decontaminazione – il d.lgs. n. 152/2006 sostituisce l’“analisi di rischio” come strumento per la definizione degli obiettivi di bonifica. In luogo di valori assoluti, la nuova norma prevede analisi specifiche del singolo sito per determinare l’eventuale necessità di un intervento di bonifica, fornendo elementi utili a decidere quali contaminazioni presentano maggiori elementi di rischio.


Struttura di riferimento

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Segreteria
: 041 279 2143-2186-2426 - fax 041 279 2445 - email: ambiente@regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2013