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Premessa

La Valutazione di Incidenza (VINCA) rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., consente l'esame preventivo sulle interferenze di piani, progetti, interventi e attività (P/P/P/I/A) che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività delle incidenze negative a carico di questi habitat e/o specie di interesse comunitario.

Disciplina

Nel rispetto delle Linee Guida Nazionali in materia di VINCA adottate dall’Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019, la Regione Veneto ha disciplinato le competenze e gli indirizzi procedurali con la L.R. n. 12/2024 e ha definito i relativi aspetti attuativi con il Regolamento regionale n. 4/2025.

Sulla base del predetto assetto normativo, la procedura di VINCA risulta quindi articolata nei seguenti tre livelli progressivi:

►valutazione preliminare (Livello I), detta anche Screening, finalizzata ad accertare l’insorgenza di possibili incidenze sul Sito, singolarmente o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, alla luce degli obiettivi di conservazione dello stesso;

►valutazione appropriata (Livello II) finalizzata a valutare la significatività delle possibili incidenze sul Sito, singolarmente o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, rispetto all’integrità dello stesso e tenuto conto degli obiettivi di conservazione;

►valutazione in deroga (Livello III) conseguente al riconoscimento di una incidenza significativa negativa sul Sito e finalizzata ad accertare l’esistenza di soluzioni alternative ovvero, in loro assenza, la sussistenza di giustificati motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e l’individuazione delle opportune misure di compensazione.

La procedura di VINCA è svolta dall’Autorità per la VINCA entro 60 giorni dall’acquisizione della documentazione necessaria allo svolgimento della valutazione, diversa a seconda del livello avviato, fatta salva la richiesta di integrazioni che comporta l’interruzione dei termini procedurali.

La procedura di VINCA prevede, per ciascuno dei predetti livelli, la partecipazione del pubblico e il coinvolgimento, laddove presente, del soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 ovvero dell’area naturale protetta. Ciò si realizza nei 30 giorni successivi all’avvio della procedura di VINCA.

La procedura di VINCA si conclude con l’emissione di un parere motivato da parte dell’Autorità per la VINCA che viene tempestivamente comunicato all’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione e pubblicato nel proprio sito web istituzionale anche col fine di assolvere l’onere della comunicazione al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) per le attività di sorveglianza previste dall'articolo 15, comma 1, del DPR n. 357/1997.

 

Procedure valutative

Con il Regolamento regionale sono quindi precisate le fasi delle seguenti procedure valutative:

► Verifica Preventiva di P/P/P/I/A direttamente connessi e necessari alla gestione del sito;

► Valutazione Preliminare (Livello I – Screening specifico);

► Valutazione preliminare (Livello I – Screening di pre-valutazione);

► Verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati;

► Valutazione appropriata (Livello II);

► Valutazione in deroga (Livello III).



Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2025