Procedura di valutazione di incidenza

In occasione del rilascio di titoli ambientali per l'esercizio delle attività produttive deve essere adempiuta la procedura di valutazione di incidenza?

. La valutazione di incidenza è effettuata in occasione del procedimento conclusivo dell’iter amministrativo che provvede al rilascio del provvedimento con cui si rende attuabile un’attività materiale o giuridica. Conseguentemente il soggetto competente al rilascio di tale provvedimento è il soggetto competente anche per la valutazione di incidenza.
Ciò posto solo con le autorizzazioni che producono l’effetto di abilitare alla realizzazione del progetto o dell’intervento (“titolo abilitativo” in senso lato) va espletata la procedura di valutazione di incidenza che, altresì, dovrà essere effettuata secondo le modalità espresse nell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017.
Gli ulteriori provvedimenti autorizzativi in materia ambientale rilasciati ad integrazione dell’efficacia del titolo abilitativo, come per esempio l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), possono riferirsi agli esiti sulla valutazione di incidenza espressi contestualmente al rilascio del titolo abilitativo.
Per il rinnovo delle autorizzazioni, anche in materia ambientale, l’Amministrazione competente è tenuta ad adempiere correttamente alla procedura di valutazione di incidenza, dandone evidenza nel provvedimento decisorio.
In riferimento all’art. 13 della L.R. n. 4/2016, per le domande di rinnovo di autorizzazione e concessione relative all’esercizio di attività che dovranno essere, ai sensi della predetta legge, sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., mentre nei casi di mera proroga dei termini temporali dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, previsti da specifica normativa di settore, che non comportino una riconsiderazione dell'oggetto dell'originaria autorizzazione/concessione la procedura di valutazione di incidenza viene assolta dall’Amministrazione competente al rilascio della predetta proroga.


In che modo la PA provvede ad adempiere alla procedura di valutazione di incidenza?
Il soggetto a cui spetta l’adempimento della procedura di valutazione di incidenza è tenuto ad attenersi alle disposizioni in materia di procedimento amministrativo fissate dalla Legge n. 241/1990 e alle seguenti attività:

  • verifica della sussistenza tecnico-amministrativa qualora il Proponente si rifacesse ai casi di non necessità di valutazione di incidenza di cui al par. 2.2 dell’allegato A alla DGR 1400/2017 (per esempio nei casi di assenza di modifiche o in presenza di modifiche non sostanziali rispetto al progetto approvato);
  • esecuzione della valutazione sulle incidenze incidenza quando è necessario che il Proponente produca lo studio per la valutazione di incidenza.

Nel primo caso è sufficiente che il Proponente fornisca la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza predisposta secondo il modello riportato nell’allegato E alla D.G.R. n. 1400/2017 (comprensiva di una relazione tecnica solamente qualora si facesse riferimento al punto 23 del precitato par. 2.2 dell’allegato A); nel secondo caso il Proponente è tenuto a presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza (comprensiva dei dati nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici); la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell’autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all’allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza.
Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione nel quale è risultata essere necessaria la valutazione di incidenza, l’Amministrazione dovrà trasmettere la documentazione indicata al par. 4 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, oltre al provvedimento di conclusione del procedimento comprensivo della valutazione di incidenza.

Quando è necessaria la valutazione di incidenza?
La necessità di valutazione di incidenza va verificata in riferimento alle misure di conservazione di cui alla L.R. 1/07 e alle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 e sulla base delle informazioni sugli habitat e sulle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, reperibili nel portale istituzionale ai seguenti indirizzi: per gli habitat http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download e per le specie http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca.
le condizioni che devono essere soddisfatte per ritenere non necessaria la valutazione di incidenza. Si tratta dei piani, progetti o interventi che:

  • risultano connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
  • risultano da piani, progetti e interventi già autorizzati e sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
  • ai sensi del art. 6 (3) della Direttiva 92/43/Cee, corrispondono a situazioni dalla cui attuazione non sono attesi possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Il riconoscimento della sussistenza della condizione di non necessità di valutazione di incidenza si realizza mediante l’espletamento della così detta “procedura di valutazione di incidenza”, e si concretizza con l’acquisizione della dichiarazione di cui all’allegato E (per il solo punto 23 del paragrafo 2.2 dell’allegato A della D.G.R. n. 1400/2017, anche della relazione tecnica) e la conseguente successiva evidenza nel provvedimento conclusivo del procedimento autorizzativo della non necessità di valutazione di incidenza. Va da sé che qualora si verificasse l’insussistenza della non necessità di valutazione di incidenza, sarebbe richiesto lo studio per la valutazione di incidenza, da rendersi nei contenuti e nei modi di cui ai par. 2.1 e 3.4 dell’allegato A in parola, comprensivo della valutazione appropriata nei casi in cui risultasse dalla selezione preliminare (screening) un’incidenza significativa negativa, come nel caso di sottrazione di habitat o danneggiamento di habitat e habitat di specie o altri effetti negativi, direttamente o indirettamente, cagionati alle specie.

In che fomato e con quale modalità vanno trasmessi i dati in formato vettoriale da allegarsi allo studio per la valutazione di incidenza?
I dati vettoriali richiesti contengono l’informazione cartografica da cui è desumibile sia la localizzazione dell’elemento geometrico rappresentato (parte geografica dell’informazione cartografica) e sia i contenuti qualificanti tale elemento geometrico (parte alfanumerica dell’informazione cartografica). Pertanto i predetti dati vettoriali devono essere forniti in un formato che sia utilizzabile con i sistemi informativi geografici (GIS), indipendentemente dal software impiegato per la relativa consultazione.
Ad oggi lo standard riconosciuto, anche dal DPCM 3/12/2013, è lo shape file.
Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 3/12/2013 in merito ai formati consentiti per la conservazione dei documenti digitali, sono accettabili ai fini della registrazione della trasmissione via PEC solamente: PDF – PDF/A (ISO 32000), TIFF (ISO 12639), JPG (ISO/IEC 10918:1), JPEG2000 (ISO/IEC 15444-1), OOXML Microsoft Office Open XML Format (ISO/IEC DIS 29500:2008), ODF - Open Document Format XML (ISO/IEC 26300:2006 UNI CEI ISO/IEC 26300), XML (ISO 8879), TXT.
Dei precitati formati, quello che consente di registrare correttamente l’informazione cartografica per il successivo utilizzo con i sistemi informativi geografici (GIS) è il TXT.
Pertanto, al fine dell’invio a mezzo PEC del dato vettoriale, risulta necessario convertire lo shape file nel formato GML (Geography Markup Language, avente estensione *.gml), mediante gli strumenti di esportazione rinvenibili nei software GIS, e successivamente rinominare l’estensione del file *.gml in *.txt. Tale procedura è applicabile sia a dati di tipo raster che vector.
Per quanto attiene invece il metadato che accompagna il dato vettoriale, esso va fornito nel formato XML che corrisponde ad uno dei formati ammessi per la conservazione. Si evidenzia che il Geoportale IDT 2.0 mette a disposizione un Compilatore che permette la realizzazione, la modifica e la validazione di metatati  secondo le specifiche definite dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) così come previsto dal DM 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e aggiornamento dello stesso”.
Si rammenta che per la trasmissione a mezzo PEC non è ammesso l’invio di archivi compressi (ZIP, RAR o simili) e pertanto il dato vettoriale costituisce un “normale” allegato di posta elettronica.
 



Data ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2018