Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere, gabinetti medici ed ambulatori di radioterapia e radiumterapiaATTENZIONE Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 36 del 17.12.2007 le tasse previste dalla presente voce non sono più applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (art. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854) a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera e)
Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. È soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Ai sensi dell'art.196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura: apparecchi
I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico. Sono soggetti a nuova tassazione, anche se posseduti dalla stessa persona, gli apparecchi trasferiti in altro locale. Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. |
Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014