Autorizzazione apertura e esecizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali, artificiali

ATTENZIONE

Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 36 del 17.12.2007 le tasse previste dalla presente voce non sono piů applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f)

Tassa di rilascio  €   939,44 

Nota:

L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Quando trattasi di piů sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, citato).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

Ultima Modifica: 2/9/2002



Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2014