rimborsi e compensazioni rimborsi e compensazioni

Rimborsi e compensazioni
 

Il Tributo è rimborsato quando risulta indebitamente pagato.
L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno di pagamento. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi  [pdf 24 kb] calcolati per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.
Qualora nel corso dell'anno il contribuente si accorga di aver effettuato versamenti indebiti o erronei puň, in alternativa al rimborso, chiedere, nei tempi e con le modalità previste per il rimborso, la compensazione delle somme pagate in eccedenza.

Gli Uffici regionali, compiute le necessarie verifiche, concedono l'assenso alla compensazione.
La richiesta deve essere indirizzata a:

Regione del Veneto
Direzione Ambiente e transizione ecologica
PEC dip.ambiente@pec.regione.veneto.it
mail ambiente@pec.regione.veneto.it

 


Riferimenti normativi:

  • Art. 44 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.
  • Art. 7 Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 27
  • Art. 1 Legge 26 gennaio 1961, n. 29 e s.m.i.


Data ultimo aggiornamento: 09 gennaio 2024