rimborsi e compensazioni
Rimborsi e compensazioni
Il Tributo è rimborsato quando risulta indebitamente pagato.
L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno di pagamento. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi [pdf 24 kb] calcolati per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.
Qualora nel corso dell'anno il contribuente si accorga di aver effettuato versamenti indebiti o erronei puň, in alternativa al rimborso, chiedere, nei tempi e con le modalità previste per il rimborso, la compensazione delle somme pagate in eccedenza.
Gli Uffici regionali, compiute le necessarie verifiche, concedono l'assenso alla compensazione.
La richiesta deve essere indirizzata a:
Regione del Veneto
Direzione Ambiente
PEC dip.ambiente@pec.regione.veneto.it
Dal 9 gennaio 2017 ambiente@pec.regione.veneto.it
Riferimenti normativi:
- Art. 44 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.
- Art. 7 Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 27
- Art. 1 Legge 26 gennaio 1961, n. 29 e s.m.i.
Data ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2016