Quanto si pagaA decorrere dall'anno d'imposta 2011, per la Regione Veneto, l'addizionale regionale all'IRPEF si determina applicando l'aliquota cd. di base dell'1,23%, fissata dalla legge statale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Come chiarito dalla Circolare 28 febbraio 2012, n. 4 - Agenzia delle Entrate, a tali fini rileva anche il contributo di solidarietà del 3% dovuto sui redditi superiori a 300.000,00 euro, dedotto dal reddito complessivo in base al principio di competenza, cioè in relazione al periodo d'imposta per il quale è dovuto, anche se versato nell'anno successivo. In ogni caso i contribuenti devono applicare l'aliquota stabilita dalla Regione in cui hanno il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Anche per l'anno d'imposta 2013 si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,9% disposta dalla Legge regionale n. 19/2005 a favore dei seguenti soggetti: Indicazioni utili sono presenti anche nel sito dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Veneto. L’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, invece, rimane fissata nella misura base dell'1,23% per tutti gli altri contribuenti e per tutte le fasce di reddito come previsto dal D.L. 201/2011 (conv. con modificazioni in L. n. 214/2011).
Aliquote applicate negli anni precedenti
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Data ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2014