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Sanzioni

Omesso, parziale e/o ritardato pagamento

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle rate di acconto o del saldo del Tributo, salvo autonoma regolarizzazione da parte del contribuente, gli Uffici regionali provvederanno ad accertare tali violazioni mediante l'emissione di un atto di contestazione / avviso di accertamento, con l'applicazione di:

  • sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo ritardato o non versato
  • indennità di mora in misura del 2 % sull'importo ritardato o non versato nel caso in cui il versamento della rata o del saldo sia stato effettuato entro 5 giorni dalla data di scadenza; l'indennità di mora sarà pari al 6% se il versamento avviene con oltre 5 giorni di ritardo
  • interessi, calcolati al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali [pdf 43k]. Tale interesse viene determinato semestralmente con Decreto ministeriale.

Modalità e criteri per la concessione della rateizzazione di un avviso di accertamento:

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge N. 248/2007 ('milleproroghe"), il potere di concedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento č passato agli Agenti della riscossione.
I contribuenti per chiedere la dilazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dovranno rivolgersi non piů alla Regione Veneto, ma direttamente agli uffici di Equitalia competenti per territorio.
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Riferimenti normativi:

  • Art. 13 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  • Art. 3, comma 4, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
  • Art. 43 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni
  • Art. 1 Legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni


Data ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2017