Soggetti Passivi
I soggetti passivi sono coloro che esercitano una o più delle attività dirette alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, ed in particolare:
• società di capitali (Spa, Srl, Sapa), le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalla società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
• società di persone (Snc e Sas) e quelle a esse equiparate;
• enti privati diversi dalle società residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale;
• società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; per esse l’imposta si applica solo se l’attività sia stata svolta in Italia per un periodo di almeno 3 mesi tramite una stabile organizzazione;
• Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.
L’IRAP non si applica a:
• fondi comuni di investimento;
• fondi pensione;
• gruppi economici di interesse europeo (GEIE). È prevista l’imputazione, a carico di ciascun membro, del valore della produzione netta nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali;
• soggetti operanti nel settore agricolo (salvo alcune eccezioni);
• persone fisiche esercenti attività commerciali (comprese le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria) e le persone fisiche esercenti arti e professioni, a partire dal 1° gennaio 2022 (art. 1, c. 8, Legge n. 234/2021).
Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2026