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Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione. Ravvedimento operoso.

Si considera ritardata la dichiarazione spedita o consegnata oltre i termini (31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione). In ogni caso farà fede il timbro postale riportato sulla busta od apposto per ricevuta dagli uffici regionali competenti.
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso.   
Pertanto, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, è possibile sanare le violazioni presentando la dichiarazione, se omessa, nonché pagando una sanzione.

Chi intende avvalersi di tale istituto dovrà versare:

  • € 50,00 se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni
  • € 62,50 se la dichiarazione viene presentata oltre i novanta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo
  • € 166,67 se presentata oltre il termine di cui ai precedenti punti ma entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreché la violazione non sia già stata constatata

Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione, cioè entro il medesimo limite temporale.

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Riferimenti normativi:

  • Art. 13 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni 
  • Art. 50 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni
  • Art. 1 Legge Regionale 09 agosto 2002, n. 18


Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014