Chi è tenuto al pagamento

Sono soggetti passivi IRAP i contribuenti che, nel territorio di una o più regioni, esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 elenca, al comma 1, i soggetti passivi IRAP e, al comma 2, i soggetti esclusi dall'IRAP.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 sono assoggettati ad IRAP:

  1. le società di cui all'art. 73, comma 1 lettera a) e b) del D.P.R. n. 917/1986 residenti nel territorio dello Stato ovvero:
    - lettera a), le società per azioni, le società in accomandita per azioni,  le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
    - lettera b), gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust , residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  2. le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986 residenti nel territorio dello Stato;
  3. le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d'impresa di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 (ovvero a titolo di esempio le imprese individuali, le imprese familiari, le aziende coniugali non gestite in forma societaria), residenti nel territorio dello Stato;
  4. le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 svolte sia in forma individuale che mediante le società semplici e quelle ad esse equiparate (società di fatto e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio, in forma associata, di arti e professioni) residenti nel territorio dello Stato;
  5. i produttori agricoli, residenti nel territorio dello Stato, titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34 , comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del 4° periodo dei citato comma 6 dell'articolo 34;
  6. le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993, nonché quelle della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica  e gli organi legislativi delle Regioni a Statuto Speciale. Rientrano, pertanto, tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
  7. gli enti pubblici e privati di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986  nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma. Trattasi degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (lettera c) e le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (lettera d);
  8. i soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa solo se se autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa.

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Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014