Cauzione

I soggetti obbligati al pagamento del Tributo devono prestare una cauzione che, dal 1 giugno 2007, è pari ad un dodicesimo dell'imposta annua.
Sono esonerati dall'obbligo della prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici. L'Agenzia delle Dogane ha la facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità.
 

Modalità di versamento:

- c/c di Tesoreria Unicredit S.p.A.
  Regione Veneto - Depositi Cauzionali
  Codice IBAN       IT 32 D 02008 02017 000100543833

Indicare la seguente causale : " Deposito Cauzionale - Addizionale regionale gas naturale"

Inviare una comunicazione di inizio attività e la Scheda dati anagrafici  debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

La comunicazione e la scheda dovranno essere inviati a mezzo Pec alla Regione Veneto - Direzione finanza e tributi al seguente indirizzo:

risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it
 

Le Società che volessero costituire la garanzia in forma diversa dal deposito contanti devono attenersi alle seguenti ISTRUZIONI OPERATIVE  

 

 

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Riferimenti normativi:

  • Art. 12, Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive integrazioni e modificazioni
  • Art. 26, commi 10 e 11, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni
  • Circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007


Data ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2020