Presupposto e soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento dell’imposta tutti i contribuenti persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato al verificarsi di entrambe le seguenti situazioni di fatto:
1) il possesso di redditi in denaro o in natura ai fini IRPEF rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR): redditi
fondiari; redditi
di capitale;
redditi di lavoro dipendente, inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
redditi di lavoro autonomo; redditi
d’impresa; redditi
diversi elencati nell’articolo 67 del TUIR);
2) risulti dovuta l'IRPEF, dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.
Sono esclusi dal pagamento dell’addizionale:
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i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti dall’IRPEF, o redditi soggetti a imposta sostitutiva o a tassazione separata, salvo che, avendone la facoltà, abbiano optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
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le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
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i soggetti che hanno un’IRPEF netta dovuta che non supera l’importo di 10,33 euro.
Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2026