Determinazione dell'imposta

 
L’addizionale regionale IRPEF è determinata applicando alla base imponibile, l'aliquota fissata dalla Regione e dalla Provincia autonoma in cui il contribuente ha la residenza.
 

5.1 Aliquote

 
L’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF, fissata dalla legge statale, è pari all’1,23% ed è finalizzata, in base alla legge dello Stato, al finanziamento della sanità.
L’autonomia regionale si esplica nella possibilità di variare l’aliquota e disporre detrazioni d’imposta.
Le Regioni possono, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, disporre variazioni di aliquota in aumento fino ad un massimo del 2,1%, con eccezione del primo scaglione per il quale l’aumento massimo possibile è pari allo 0,50%, o possono disporre variazioni di aliquota in diminuzione fino all’azzeramento.
Nel caso in cui una Regione si trovi in una situazione di squilibrio finanziario nel settore sanitario, deve disporre i provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione entro i termini stabiliti dalla normativa statale, incluso l’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF. Qualora tali provvedimenti non siano adottati nei termini previsti, sono applicate automaticamente le aliquote massime.
Nel caso in cui le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, in sede di verifica annuale, non raggiungano gli obiettivi previsti, trova applicazione un incremento automatico dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF pari allo 0,30% rispetto al livello delle aliquote vigenti.
 

5.2 Detrazioni

 
Le Regioni possono inoltre disporre sull’addizionale regionale all’IRPEF:
detrazioni in favore della famiglia, attraverso una maggiorazione delle detrazioni già previste dall’art. 12 del TUIR;
detrazioni in sostituzione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale;
misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, che, a causa del livello di reddito e della relativa imposta, non possono fruire di detta detrazione.
 

5.3 Aliquote applicate dalla Regione Veneto

 
La Regione Veneto attualmente non applica alcun aumento dell’aliquota rispetto a quella di base; applica un’aliquota agevolata dello 0,90% (anziché l’1,23% di base) per i disabili o i soggetti aventi a carico un disabile, sempre che la somma dei redditi imponibili non sia superiore a 50 mila euro.
 
Addizionale regionale IRPEF della Regione del Veneto: aliquote applicate
Scaglioni di reddito (euro) Aliquota di base (stabilita dalla legge statale per il finanziamento sanità) Variazioni disposte dalla Regione Aliquota applicata (salvo agevolazioni di cui alla colonna di destra) Aliquote agevolate disposte dalla Regione
fino a 28.000 1,23% 0% 1,23% 0,90% per disabili o soggetti aventi a carico un disabile
oltre 28.000 e fino a 50.000 1,23% 0% 1,23%
oltre 50.000 1,23% 0% 1,23%  


Data ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2026