FAQ FAQ

Indice delle domande

1. IL MIO NIDO E’ AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO MA NON ACCREDITATO. PER INIZIARE L’ANNO DEVE ESSERE ANCHE ACCREDITATO?

2. SONO INTENZIONATO A SUBENTRARE NELLA GESTIONE DI UN MICRONIDO. COSA DEVO FARE? AVRO’ DIRITTO AI CONTRIBUTI REGIONALI?

3. COSA SI INTENDE PER POSTI AUTORIZZATI? QUANDO È PREVISTO IL 20% IN PIÙ DI ISCRIZIONI?

4. LA L.R. 32/1990 STABILISCE CHE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) VENGANO INVIATE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO. A CHI INVIO LA DOMANDA E CON QUALI MODALITA’? 

5. LA L.R. 23/1980 STABILISCE CHE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA (3-6 ANNI) VENGANO INVIATE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO. A CHI INVIO LA DOMANDA E CON QUALI MODALITA’? 

6. COSA SONO LE SEZIONI PRIMAVERA?

7. QUANTI BAMBINI PUO’ ACCOGLIERE UNA SEZIONE PRIMAVERA? COME SI AVVIA UNA SEZIONE PRIMAVERA?

8. CI SONO FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LE SEZIONI PRIMAVERA?

9. CHE TITOLO DI STUDIO SERVE PER LAVORARE COME EDUCATORE IN UN ASILO NIDO?

10. CHI E’ IL COORDINATORE PEDAGOGICO E CHE FUNZIONE HA?

11. CHE TITOLO DI STUDIO SERVE PER FARE IL COORDINATORE PEDAGOGICO?

12. COME FACCIO AD APRIRE UNA LUDOTECA PER BAMBINI?

 

No, per esercitare l’attività un asilo nido deve essere autorizzato ai sensi della L.R. n. 22/2002. L’accreditamento è un atto che permette ai titolari dei servizi di fruire di contributi pubblici (regionali e statali).
Entrambi gli atti possono essere richiesti al Comune del proprio territorio (o, se delegata, all’ULSS di riferimento) in qualsiasi momento dell’anno.
Si specifica che attualmente, per beneficiare di contributi regionali (L.R. 32/1990) un servizio per la prima infanzia deve essere riconosciuto dalla Regione del Veneto tramite la partecipazione ad un apposito bando a cui possono aderire gli Enti che gestiscono un servizio prima infanzia già autorizzato e accreditato (L.R. n. 22/2022), ma che non risultano beneficiari del finanziamento annuale ai sensi della citata L.R. n. 32/90. L'ultimo bando è stato approvato con DGR n. 296 del 16 marzo 2021; per la corrente annualità non è in previsione la pubblicazione di un nuovo avviso.
 
 
A ogni variazione di titolarità consegue necessariamente la presentazione da parte del nuovo ente gestore di nuova istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento al Comune competente sul territorio. Si ricorda che autorizzazione all’esercizio e accreditamento rappresentano i requisiti minimi obbligatori per operare e per accedere a contributi pubblici. Il diritto ai contributi pubblici al nuovo ente gestore decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento. 
In caso di variazioni di titolarità di un servizio già finanziato dalla Regione Veneto, il diritto ad accedere ai contributi regionali non viene meno e non è necessaria la partecipazione a un nuovo bando. 
E’ onere:
- Dell’ente subentrante inviare istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento del servizio al Comune competente sul territorio;

- Dell’ente subentrante o cedente comunicare alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto il cambio di gestione del servizio inviando PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it e allegando la documentazione completa attestante la cessione dell’attività (atto notarile, gara pubblica, …);

- Del Comune inoltrare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali le determine di rilascio o di rinnovo autorizzazione all’esercizio e accreditamento via PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.

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Per aprire un servizio alla prima infanzia è necessario essere in possesso di autorizzazione all’esercizio (L.R. 22/2002), che viene rilasciato dal Comune del territorio o su sua delega dall’ULSS a garanzia del rispetto di requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi. 
In base a criteri come le metrature disponibili e gli spazi destinati ai bambini ciascun servizio viene autorizzato per un numero massimo di posti-bambino.
Il 20% in più, previsto sia dalla L.R. n. 32/1990 che dalla DGR n. 84/2007, riguarda la possibilità’ di avere più iscritti rispetto alla capacità ricettiva del servizio, se specificato nell’atto autorizzativo. In questo caso può verificarsi in via eccezionale la situazione di una compresenza di bambini superiore al numero di posti autorizzati in una certa fascia oraria e/o periodo. In questi casi è ammesso il superamento degli standard minimi strutturali e organizzativi (spazi, personale) definiti dalla DGR n. 84/2007.
ESEMPIO:
L’asilo nido ABC è autorizzato per 30 posti e l’atto autorizzativo consente il margine del 20% di iscritti (6 posti).
L’ente gestore può avere un numero totale di iscritti pari a 36 bambini, senza adeguare gli spazi e il personale della struttura.
 
 
Le domande per accedere ai contributi regionali dell’anno solare in corso vengono inviate dagli enti gestori tra il 1 marzo e il 30 aprile di ogni anno
Le domande vengono compilate e inviate tramite il Portale Sociale Regionale accedendo tramite SPID o CIE previa richiesta di attivazione all’indirizzo pec: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.
Clicca qui per consultare la Guida per l'accesso tramite SPID/CIE 
I contributi sono erogati ai soli servizi riconosciuti dalla Regione del Veneto (autorizzati e accreditati ai sensi L.R. 22/2002 e che hanno partecipato al bando regionale).
 
 
Le domande per accedere ai contributi regionali per l’anno scolastico in corso vengono inviate dagli enti gestori tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ogni anno. Fino al 31 gennaio dell'anno successivo è possibile integrare la domanda inserita con i dati sugli insegnanti di sostegno.
Le domande vengono compilate e inviate tramite il Portale Sociale Regionale  accedendo tramite SPID o CIE previa richiesta di attivazione all’indirizzo pec: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.
Clicca qui per consultare la Guida per l'accesso tramite SPID/CIE
I contributi sono erogati alle scuole paritarie o iscritte nell’elenco delle scuole non paritarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito (link Ufficio Scolastico Regionale)
 
 

6. COSA SONO LE SEZIONI PRIMAVERA?
Sono progetti educativi rivolti a bambini tra i 24 e i 36 mesi, di solito inseriti nel contesto delle scuole per l’infanzia per favorire la continuità del percorso formativo. A differenza dell’istituto dell’anticipo scolastico, le sezioni primavera hanno un progetto specifico dedicato a questa fascia d’età. Le sezioni primavera fanno parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.Lgs n. 65/2017) e possono essere un valido supporto per le famiglie con bambini dai 24 mesi che non hanno frequentato l’asilo nido o per i territori senza offerta di servizi per la prima infanzia.

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7. QUANTI BAMBINI PUO’ ACCOGLIERE UNA SEZIONE PRIMAVERA? COME SI AVVIA UNA SEZIONE PRIMAVERA? 
Le sezioni primavera accolgono da un minimo di 10 a un massimo di 20 bambini, a eccezione dei Comuni montani e piccole isole, per i quali il numero minimo è 5 bambini
Non è possibile attivare più di una sezione per scuola dell’infanzia: per l’attivazione, va presentata domanda di nullaosta al Comune competente (che esprime un parere vincolante sull’agibilità, la funzionalità e la sicurezza dei locali) e richiesta di autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale. Questa autorizzazione viene rilasciata dopo l’approvazione annuale dei requisiti delle sezioni primavera (proroga dell’Accordo Quadro Nazionale del 2013) e il rinnovo dell’Intesa Regionale siglata tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale. 
Di norma le autorizzazioni vengono rilasciate entro il mese di ottobre di ogni anno.

Per maggiori informazioni: https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/istruzione-non-statale/

 

 

8. CI SONO FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LE SEZIONI PRIMAVERA?
La Regione Veneto non riconosce contributi alle sezioni primavera, le quali godono di un finanziamento ministeriale specifico. 

Per maggiori informazioni: https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/istruzione-non-statale/

 

 

9. CHE TITOLO DI STUDIO SERVE PER LAVORARE COME EDUCATORE IN UN ASILO NIDO?

Il D.Lgs. n. 65/2017, articolo 14 e il D.M. n. 378/2018 hanno disciplinato i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia:
Laurea Triennale L-19 ad indirizzo specifico di cui alla tabella B del D.M. n. 378/2018; 
Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria;
LM-85-bis integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui all’allegato A del D.M. n. 378/2018; 
In via transitoria, come stabilito dalla nota MIUR n. 23807/2020, nelle singole Regioni continuano ad avere validità anche i titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati purché conseguiti entro il 31 luglio 2020. Clicca qui per l’elenco dei titoli di studio validi fino al 31 luglio 2020.
 
 
Il coordinatore pedagogico è il responsabile del progetto educativo, ha un ruolo di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, monitora la qualità del servizio, si occupa della formazione e dell’aggiornamento del personale educativo, facilita il confronto tra i servizi educativi, sociali e sanitari, agevola la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.
 
Per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea specialistica o magistrale in “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM-85 D.M. 270/04);
Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM-50 D.M. 270/04);
Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, (Classe di Laurea LM-57);
Laurea Magistrale in Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education (Classe di Laurea LM-93). 
In via transitoria, come stabilito dalla nota MIUR n. 23807/2020, nelle singole Regioni continuano ad avere validità anche i titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati purché conseguiti entro il 31 luglio 2020. Clicca qui per l’elenco dei titoli di studio validi fino al 31 luglio 2020.
 

La ludoteca è un luogo di ritrovo dove i bambini si incontrano per giocare in libertà, sotto la supervisione di uno o più adulti. Può essere anche utilizzata come sala per festeggiare il compleanno dei bambini o altre ricorrenze.

Non è previsto che vi si accudisca quotidianamente e continuativamente i bambini e non possono essere forniti il servizio di mensa e di riposo.

E’ fondamentale che le aree di gioco, i bagni e le attrezzature rispettino stringenti norme di sicurezza, i locali siano situati preferibilmente al piano terra per facilitare l’accesso a tutti gli utenti, gli impianti a norma e i materiali utilizzati adatti agli ospiti più piccoli, ma anche a ragazzi e adolescenti.

Pur non essendo necessari requisiti professionali specifici, l’attività può essere condotta da operatori che abbiano una formazione professionale attinente.

Dopo aver individuato il locale ed essersi accertati del rispetto dei requisiti presso l’Aziende ULSS territorialmente competente, è necessario presentare la comunicazione dell’inizio delle attività presso l’Ufficio delle Attività Economiche del Comune sede del servizio.

Ludoteche e Servizi ludico-ricreativi sono riconosciuti dalla Regione del Veneto nell’Allegato B della D.G.R. n. 84 del 16 Gennaio 2007, come servizi soggetti all’obbligo di comunicazione di avvio di attività.



Data ultimo aggiornamento: 25 agosto 2023